CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 29407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che con riferimento alle censure di cui all’unico motivo diricorso, devono essere ricordati la natura stessa del sindacato di legittimità e iprincipi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti delgiudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significatodegli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nelgiudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla lorocapacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità,di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione delrisultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusioneper questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del14/02/2012, Rv. 253099).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]