CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 35049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8196/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, ALLA piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeper legge -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE d 'APPELLO di LECCE, SEZ. DIST.DI TARANTOn. 262/2020 depositata i l 11/09/2020 . R.g. n. 8196 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione avverso pignoramento presso terzi effettuato da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. convenendola in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto, che, nel contraddittorio delle parti, rigettò la domanda. La sentenza venne impugnata da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte di Appello territoriale, che, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 262 del 11/09/2020, della Sezione Distaccata di Taranto, ha rigettato l’impugnazione di merito. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso, con atto affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. A seguito di rinnovazione, nei confronti dell’Avvocatura dello Stato, della notifica del ricorso, che era stato notificato al difensore del libero foro che aveva assistito [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., l’Avvocatura dello Stato ha depositato controricorso per l’Agenzia delle Entrate. La causa è stata avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380bis cod. proc. civ . La proposta del Consigliere Relatore è stata ritualmente comunicata. Il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha ribadito le proprie prospettazioni. I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte territoriale. Il primo motivo afferma che «la sentenza è viziata, nulla e va cassata per violazione e (o) falsa applicazione delle norme in materia di pignoramento presso terzi, degli art. 615, 616 e 474 cod. proc. civ. nonché dell’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3». R.g. n. 8196 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo mezzo propone censura di «errore nello statuire che ai sensi dell’art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973 non sono ammesse le opposizioni all’esecuzione giacché non ha tenuto in alcun conto che la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 6/06/2018 che ha dichiarato incostituzionale proprio l’art. 57 d.P.R. 602 del 1973, comma 1, lett. a) nella parte in cui non prevede che nelle controversie che riguardino gli atti delle esecuzioni forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di cui all’art. 50 sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del cod. proc. civ.». Il terzo motivo deduce che «aveva errato la Corte territoriale nello statuire che il disconoscimento espresso, operato sulle fotocopie depositate ex adverso sarebbe generico, niente di più errato, giacché per giurisprudenza costante della Corte Suprema (Cfr. tra le tante Cass. n. 3126\2022, n. 24207\2021, n. 21054 del 2020 e n. 7775 del 2014) il disconoscimento delle copie è validamente compiuto ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale, proprio come avvenuto nel caso di specie». Il quarto mezzo afferma che «che aveva errato la Corte territoriale nello statuire che controparte avrebbe sanato l’incompletezza dell’atto di pignoramento con la produzione dell’originale dello stesso in quanto, in realtà, come si evince anche dall’indice della produzione avversa (depositato unitamente al ricorso per Cassazione) l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava “copia dell’atto di pignoramento n. 10620172540001053003 notificato il 29.06.2017”.». Infine, il quinto e ultimo motivo «eccepiva che aveva errato la Corte territoriale nello statuire che il pignoramento sarebbe stato sottoscritto digitalmente giacché non è dato di capire come abbia potuto la Corte territoriale statuire ciò non essendo mai stato depositato nel fascicolo telematico una copia digitale dell’atto di R.g. n. 8196 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle pignoramento dal quale poter verificare se l’atto era munito di una valida sottoscrizione digitale.», Il primo motivo è inammissibile: il ricorrente denuncia esclusivamente la mancata produzione in giudizio delle cartelle notificate ma la denuncia di mancata produzione non equivale a contestazione della avvenuta notificazione delle cartelle per cui la censura, per come formulata, è priva di decisività. Il secondo mezzo è pure esso inammissibile: l’affermazione del giudice d’appello, sulla non esperibilità delle opposizioni esecutive, ad eccezione di quelle concernenti la pignorabilità dei beni e quelle sulla regolarità formale e la notifica del titolo, è svolta quale ulteriore argomentazione (cd ad abundantiam) dopo che è stato scrutinato il primo motivo di appello, con il rilievo che nel pignoramento risultano indicate le cartelle di pagamento e la data di notifica e che non è mai stata eccepita la mancata notifica dei titoli esecutivi,essendo quest’ultimo rilievo la ragione decisoria (cd ratio decidendi)del rigetto del primo motivo di appello, la censura, riferita all’affermazione svolta quale ulteriore argomentazione, è priva di decisività (, si veda, tra molte, Cass. n. 13068 del 05/06/2007 Rv. 597597 -01). Il terzo motivo è inammissibile: la censura è estranea alla ragione del decidere (cd ratio decidendi) e perciò priva di decisività perché mentre il giudice ha evidenziato che la genericità della contestazione risiedeva nella mancata specificazione degli elementi di difformità e nella loro rilevanza, il ricorrente si è limitato a riportare una contestazione nella quale, pur richiamando gli estremi degli atti, vi è la mera contestazione della conformità all’originale. Il quarto mezzo è pure inammissibile: il giudice del merito ha affermato che l’incompletezza dell’atto notificato è rimasta una mera asserzione indimostrata e che,comunque, è stato prodotto in giudizio l’originale del pignoramento con effetto sanante; la censura è una mera confutazione del giudizio di fatto del giudice R.g. n. 8196 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. Valle del merito ed è dunque in quanto tale non scrutinabile in sede di legittimità. Il quinto, e ultimo, motivo è infine inammissibile: la censura è priva di decisività posto che è lo stesso ricorrente a confermare che il pignoramento proveniva dall’ufficio esattore e comunque la censura relativa alle caratteristiche della firma digitale è formulata in termini di confutazione fattuale e dunque non scrutinabile in sede di legittimità. La questione della integrazione delcontraddittorio nei confronti del terzo della procedura espropriativa è da reputare superata alla luce di quanto affermato nella memoria dal ricorrente. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo per contributo unificato, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4 . 200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civi