Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 39120/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 ottobre 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza, emessa in data 26 aprile 2023, con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.2.

Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento fra le concesse circostanze attenuanti e le contestate aggravanti.

La difesa ha evidenziato che i giudici di appello, dopo aver motivato in ordine alle ragioni fondanti un giudizio di prevalenza, hanno rigettato la richiesta con cui il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di tale prevalenza.

3. In data 18 luglio 2024 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositata conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. In data 21 luglio 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con cui si è associato alle richieste del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.

La lettura della sentenza dimostra íctu ()cuti la manifesta contraddittorietà della motivazione; in particolare i giudici di appello hanno dapprima riconosciuto prevalenti le circostanze attenuanti in considerazione del reale pentimento e della volontà di ravvedimento desumibile dal pagamento del risarcimento del danno per poi rigettare il motivo aggiunto con cui il ricorrente aveva chiesto la prevalenza delle attenuanti, affermando, in modo del tutto contraddittorio, che il risarcimento del danno e la resipiscenza manifestata dal Balde "non giustificano una riduzione della pena" in considerazione della molteplicità dei precedenti penali, della gravità della condotta e dell'accertata violazione della misura cautelare in precedenza applicata al ricorrente.

2. La sentenza deve essere, pertanto, annullata limitatamente al bilanciamento tra circostanze concorrenti con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso il 17 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 ottobre 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza, emessa in data 26 aprile 2023, con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento fra le concesse circostanze attenuanti e le contestate aggravanti. La difesa ha evidenziato che i giudici di appello, dopo aver motivato in ordine alle ragioni fondanti un giudizio di prevalenza, hanno rigettato la richiesta con cui il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di tale prevalenza. 3. In data 18 luglio 2024 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha depositata conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. In data 21 luglio 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con cui si è associato alle richieste del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. La lettura della sentenza dimostra íctu ()cuti la manifesta contraddittorietà della motivazione; in particolare i giudici di appello hanno dapprima riconosciuto prevalenti le circostanze attenuanti in considerazione del reale pentimento e della volontà di ravvedimento desumibile dal pagamento del risarcimento del danno per poi rigettare il motivo aggiunto con cui il ricorrente aveva chiesto la prevalenza delle attenuanti, affermando, in modo del tutto contraddittorio, che il risarcimento del danno e la resipiscenza manifestata dal Balde "non giustificano una riduzione della pena" in considerazione della molteplicità dei precedenti penali, della gravità della condotta e dell'accertata violazione della misura cautelare in precedenza applicata al ricorrente. 2. La sentenza deve essere, pertanto, annullata limitatamente al bilanciamento tra circostanze concorrenti con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 17 set
Sentenza Cassazione n. 39120/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris