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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 45540/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Orlando, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/01/2022 dalla Corte d'Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione, limitatamente al reato di cui al capo C) ascritto al [OSCURATO:PERSONA] e al capo B) - quanto alle sole prime due fatture - ascritto al [OSCURATO:PERSONA], e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso di quest'ultimo; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Savona, in data 29/05/2019, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, RAVAGNANI Gilberto e [OSCURATO:PERSONA] Orlando erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione: quanto al [OSCURATO:PERSONA] e al RAVAGNANI, ai delitti di dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti loro ascritti in concorso ai capi A) e B), nelle rispettive qualità di titolari di fatto e di diritto della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], nonché, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA] (il RAVAGNANI era stato assolto), con riferimento all'ulteriore reato di cui all'art. 316- ter cod. pen. a lui ascritto al capo D); quanto al [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di emissione della fattura per operazione inesistente utilizzata dai coimputati nelle dichiarazioni i cui al capo A), a lui ascritto in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la Corte d'Appello: ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del RAVAGNANI per estinzione dei reati a lui ascritti per morte dell'imputato; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato sub D), estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Si censura la sentenza per aver ritenuto sospeso il termine di prescrizione nel periodo intercorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 01/04/2019, nonostante la richiesta difensiva di un rinvio più lontano (rispetto all'originaria calendarizzazione) fosse stato motivato dall'esigenza di produrre documentazione; si sottolinea quindi che la richiesta difensiva era stata determinata da esigenze di acquisizione della prova, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 159 cod. pen., e che comunque non vi era stato alcun provvedimento di sospensione.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla immotivata rimozione per incompatibilità del sostituto indicato ex art. 102 cod. proc. pen. dal difensore di fiducia, e alla sostituzione ex art. 97 comma 4 dello stesso codice, poste in essere dalla Corte d'Appello all'udienza conclusiva.

Si censura la sentenza per aver gravemente pregiudicato i diritti difensivi (al sostituto non era stato concesso un termine neppure ad horas) senza esplicitare le ragioni dell'incompatibilità e senza fissare il termine per rimuoverla, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 cod. proc. pen., oltre che senza comunicare la decisione al titolare (impedendogli quindi 2 un'eventuale comparizione personale).

Si deduce il carattere assoluto della nullità verificatasi per l'immotivata assenza, nell'udienza di discussione, della difesa fiduciaria.

2.3. Violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, formulata dalla difesa per confutare la tesi della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (origine e compilazione del documento, consegna della fattura, finalità dell'operazione di vendita dei mobili).

Si evidenzia l'illogicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva disatteso la prospettazione difensiva proprio per la mancanza di elementi di supporto, che si intendeva offrire con l'integrazione istruttoria richiesta.

Si deduce altresì, e conseguentemente, l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, perché il documento in contestazione era privo di tutti i requisiti di legge (in particolare, delle complete indicazioni identificative del soggetto destinatario), non potendo attribuirsi rilevanza decisiva alla mancata contabilizzazione da parte dell'emittente.

Si sottolinea anzi che tale ultima circostanza rilevava in senso liberatorio anche quanto all'elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico di consentire l'evasione a terzi (intento che, per essere concretamente realizzato, necessitava della contabilizzazione della fattura da parte dell'emittente).

2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi acquisiti.

Si censura la sentenza per aver ritenuto gli indizi acquisiti gravi, precisi e concordanti come richiesto dall'art. 192 cod. proc. pen. 2.5.

Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale.

Si censura la sentenza per aver indebitamente valorizzato precedenti per reati depenalizzati, senza tener conto del comportamento processuale e dell'impegno del ricorrente nell'azzerare la propria posizione debitoria.

3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata acquisizione della sentenza, divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello, con cui il Tribunale di Savona aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 2, 5, 8 d.lvo n. 74 del 2000, contestati sempre in concorso con il RAVAGNANI in relazione ai rapporti tra la propria ditta individuale e quella del coimputato.

Si censura la sentenza impugnata perché, da un lato, le fatture rilevanti in tale diverso giudizio risalivano al medesimo periodo qui investigato, e le imputazioni (anche quanto alle dichiarazioni relative al 2013) erano scaturite dalla medesima attività investigativa, il cui impianto era stato disatteso dalla sentenza divenuta irrevocabile.

D'altro lato, si evidenzia che nessuna preclusione poteva incontrare la richiesta di produrre la sentenza, formulata in sede di rinnovazione dibattimentale, in quanto si trattava di prove sopravvenute al giudizio di primo grado.

Risultava quindi censurabile il totale silenzio motivazionale mantenuto dalla Corte d'Appello sulla richiesta difensiva, e manifestamente illogica la sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto del fatto che i presupposti fattuali su cui si basava l'assunto accusatorio (titolarità di fatto in capo al ricorrente dell'attività formalmente riconducibile al RAVAGNANI) era stato espressamente disatteso nell'altro giudizio.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione (totalmente omessa) sulla richiesta difensiva, formulata in sede di discussione, di declaratoria di prescrizione dei reati contestati con riferimento alle fatture del 22/12/2011 e 02/01/2012.

3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze acquisite.

Si censura la sentenza anche per non aver considerato le dichiarazioni del commercialista, idonee a confutare il rilievo indiziante conferito dalla Corte agli elementi indicati in sentenza, né gli ulteriori elementi di dubbio (diversità delle sedi) che invece erano stati valorizzati nell'altro processo, né le dichiarazioni liberatorie del [OSCURATO:PERSONA].

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti, con particolare riferimento all'asserita fittizietà delle operazioni sottese alle fatture.

3.5. Estinzione di tutti i reati, per intervenuto decorso del termine decennale anche quanto al reato commesso in data 04/03/2012.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al [OSCURATO:PERSONA] e (limitatamente alle fatture indicate nel secondo motivo) dal [OSCURATO:PERSONA], condividendo l'insussistenza di effetti sospensivi al rinvio operato nel corso del giudizio di primo grado; quanto agli altri motivi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La fondatezza dei due primi motivi di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato di emissione di fattura per operazione inesistente, a lui ascritto al capo C) della rubrica, estinto per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione.

1.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, deve osservarsi che la prospettazione difensiva risulta in linea con gli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina la sospensione nel 4 corso della prescrizione» (Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101 -

01. In senso conforme, cfr. Sez. 4, n. 38492 del 06/09/2002, Borrelli, Rv. 222794 - 01, secondo la quale «in tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di esibizione di documentazione, già in suo possesso ovvero che avrebbe potuto ottenere al momento dell'istanza, non determina la sospensione del relativo termine, allorché il differimento dell'udienza, concesso per consentire all'imputato di provvedere all'adempimento, è stato valutato dal giudice come opportuno perché determinato da esigenze di acquisizione della prova»).

Deve quindi ritenersi illegittimo il computo, quale periodo di sospensione della prescrizione, dell'arco temporale decorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 01/04/2019, in conseguenza del rinvio accordato in accoglimento della richiesta difensiva, che aveva appunto sollecitato il differimento ad una udienza più lontana di quella calendarizzata al fine di produrre documentazione.

1.2. Anche la seconda questione processuale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] è fondata.

Dal verbale di udienza del 12/01/2022, allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, emerge infatti che la Corte d'Appello di Genova, preso atto del fatto che il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) era comparso anche come sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]), ha rilevato l'incompatibilità di tale posizione, nominando in luogo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore del [OSCURATO:PERSONA].

Emerge altresì che le parti hanno subito dopo proceduto alla discussione orale, alla quale è seguita la pronuncia della sentenza di secondo grado.

Risulta evidente la violazione dell'art. 106 cod. proc. pen., non risultando dal predetto verbale che il giudicante abbia motivato le ragioni della ritenuta incompatibilità, né abbia fissato un termine per rimuoverla; altrettanto evidente appare poi il pregiudizio che alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] - assente - è derivato dalla immediata discussione ad opera di un professionista appena nominato e del tutto estraneo alla causa.

Deve conseguentemente escludersi l'applicabilità, nel caso di specie, dell'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di incompatibilità del difensore, qualora il giudice, dopo aver rilevato l'incompatibilità, non provveda ad indicarla esponendone i motivi, e non fissi un termine per rimuoverla ma proceda direttamente alla sostituzione del difensore incompatibile con uno di ufficio, non ricorre la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., se il diritto di difesa dell'imputato non risulti aver subito alcun concreto pregiudizio» (Sez. 1, n. 30472 del 11/07/2011, Braidic, Rv. 251483 - 01).

V. anche, nella medesima prospettiva, Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213443 - 01, nella quale il pregiudizio per i diritti di difesa è stato escluso perché l'imputato, subito dopo la sostituzione del precedete difensore con quello di ufficio, 5 aveva nominato altro difensore di fiducia, che aveva regolarmente partecipato all'attività processuale.

1.3. Le considerazioni fin qui svolte impongono, come già accennato, di prendere atto dell'intervenuto decorso del termine massimo decennale di prescrizione previsto per il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato stesso.

Non può invero condividersi la tesi, sostenuta dalla difesa nel corso della discussione, della sussistenza delle condizioni per un immediato proscioglimento nel merito, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. avuto riguardo ai plurimi, convergenti elementi valorizzati dalla Corte territoriale a sostegno sia dell'inesistenza dell'operazione sottesa alla fattura, sia della infondatezza delle tesi difensive per cui la fattura non potrebbe considerarsi "emessa" dalla società del [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe comunque stato animato da uno scopo diverso da quello richiesto dalla norma incriminatrice (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata).

2. Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], assume rilievo assorbente la fondatezza del primo ordine di doglianze prospettate.

2.1. L'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, per il concorso con il defunto RAVAGNANI Gilberto nelle dichiarazioni fraudolente (capo A) e nella emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo B) poste in essere dalla impresa individuale RAVAGNANI, si fonda sul comune presupposto costituito dall'attribuzione in capo al [OSCURATO:PERSONA] della titolarità di fatto di tale impresa.

Su tale dirimente aspetto, la difesa del ricorrente ha chiesto, alla già citata udienza del 12/01/2022, di acquisire copia della sentenza, divenuta irrevocabile dopo la condanna in primo grado nel presente giudizio, con cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da imputazioni sostanzialmente analoghe, ma relative all'anno di imposta 2013, formulate sempre ipotizzando il ruolo di amministratore di fatto dell'impresa RAVAGNANI.

La circostanza emerge dal verbale della predetta udienza, in cui lo stesso Procuratore Generale aveva espresso consenso all'acquisizione della sentenza, pur ritenendola irrilevante agli effetti del presente giudizio.

Tale richiesta è stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale, sia nella descrizione dello svolgimento del processo, sia nella parte dedicata all'esposizione delle ragioni fondanti la decisione.

2.2. Appare evidente, ad avviso del Collegio, la fondatezza delle censure formulate in ordine al silenzio mantenuto dalla Corte d'Appello sulla richiesta difensiva.

Risulta invero intuitiva la rilevanza che - almeno in prima approssimazione - deve attribuirsi ad una pronuncia integralmente liberatoria in relazione ad ipotesi accusatorie, sostanzialmente sovrapponibili a quelle mosse nell'odierno giudizio (dichiarazione fraudolenta; emissione di fatture per operazioni inesistenti), formulate a carico del ricorrente in relazione alla medesima impresa, e anche in 6 L L„.•ts: quel caso ipotizzando una titolarità di fatto, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dell'impresa individuale apparentemente riferibile al RAVAGNANI.

D'altra parte, il totale silenzio della Corte territoriale sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, al fine appunto di produrre la sentenza, appare ancor più censurabile ove si consideri che quest'ultima era divenuta irrevocabile nel 2020, e quindi dopo la sentenza di primo grado (emessa nel 2019): la richiesta istruttoria doveva quindi essere valutata non già nella restrittiva ottica delineata dal comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. (impossibilità, per il giudice, di decidere allo stato degli atti), ma nella ben diversa prospettiva della non manifesta superfluità o irrilevanza di cui all'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 603.

2.3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate, ed impongono da un lato - anche in questo caso - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di dichiarazione fraudolenta relativo all'anno di imposta 2011 (capo A) e a quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo B): essendo per tali capi di accusa interamente decorso il termine massimo prescrizionale di dieci anni, e non sussistendo le condizioni di evidenza della prova per un immediato proscioglimento nel merito, avuto riguardo agli elementi richiamati e valorizzati alle pagg. 4-6 della sentenza impugnata.

D'altro lato, con riferimento alla residua imputazione ascritta al capo A (dichiarazione fraudolenta per l'anno 2012), per la quale il predetto termine massimo di prescrizione non è ancora decorso, la sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A, quanto alle condotte relative al 2011, B et C, perché estinti per prescrizione, e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Orlando, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/01/2022 dalla Corte d'Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione, limitatamente al reato di cui al capo C) ascritto al [OSCURATO:PERSONA] e al capo B) - quanto alle sole prime due fatture - ascritto al [OSCURATO:PERSONA], e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso di quest'ultimo; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Savona, in data 29/05/2019, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - [OSCURATO:PERSONA] Salvatore, RAVAGNANI Gilberto e [OSCURATO:PERSONA] Orlando erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione: quanto al [OSCURATO:PERSONA] e al RAVAGNANI, ai delitti di dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti loro ascritti in concorso ai capi A) e B), nelle rispettive qualità di titolari di fatto e di diritto della impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], nonché, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA] (il RAVAGNANI era stato assolto), con riferimento all'ulteriore reato di cui all'art. 316- ter cod. pen. a lui ascritto al capo D); quanto al [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di emissione della fattura per operazione inesistente utilizzata dai coimputati nelle dichiarazioni i cui al capo A), a lui ascritto in qualità di titolare della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte d'Appello: ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del RAVAGNANI per estinzione dei reati a lui ascritti per morte dell'imputato; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato sub D), estinto per prescrizione, eliminando la relativa pena; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si censura la sentenza per aver ritenuto sospeso il termine di prescrizione nel periodo intercorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 01/04/2019, nonostante la richiesta difensiva di un rinvio più lontano (rispetto all'originaria calendarizzazione) fosse stato motivato dall'esigenza di produrre documentazione; si sottolinea quindi che la richiesta difensiva era stata determinata da esigenze di acquisizione della prova, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 159 cod. pen., e che comunque non vi era stato alcun provvedimento di sospensione. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla immotivata rimozione per incompatibilità del sostituto indicato ex art. 102 cod. proc. pen. dal difensore di fiducia, e alla sostituzione ex art. 97 comma 4 dello stesso codice, poste in essere dalla Corte d'Appello all'udienza conclusiva. Si censura la sentenza per aver gravemente pregiudicato i diritti difensivi (al sostituto non era stato concesso un termine neppure ad horas) senza esplicitare le ragioni dell'incompatibilità e senza fissare il termine per rimuoverla, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 cod. proc. pen., oltre che senza comunicare la decisione al titolare (impedendogli quindi 2 un'eventuale comparizione personale). Si deduce il carattere assoluto della nullità verificatasi per l'immotivata assenza, nell'udienza di discussione, della difesa fiduciaria. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, formulata dalla difesa per confutare la tesi della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato (origine e compilazione del documento, consegna della fattura, finalità dell'operazione di vendita dei mobili). Si evidenzia l'illogicità della motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva disatteso la prospettazione difensiva proprio per la mancanza di elementi di supporto, che si intendeva offrire con l'integrazione istruttoria richiesta. Si deduce altresì, e conseguentemente, l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, perché il documento in contestazione era privo di tutti i requisiti di legge (in particolare, delle complete indicazioni identificative del soggetto destinatario), non potendo attribuirsi rilevanza decisiva alla mancata contabilizzazione da parte dell'emittente. Si sottolinea anzi che tale ultima circostanza rilevava in senso liberatorio anche quanto all'elemento soggettivo, costituito dal dolo specifico di consentire l'evasione a terzi (intento che, per essere concretamente realizzato, necessitava della contabilizzazione della fattura da parte dell'emittente). 2.4. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi acquisiti. Si censura la sentenza per aver ritenuto gli indizi acquisiti gravi, precisi e concordanti come richiesto dall'art. 192 cod. proc. pen. 2.5. Vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale. Si censura la sentenza per aver indebitamente valorizzato precedenti per reati depenalizzati, senza tener conto del comportamento processuale e dell'impegno del ricorrente nell'azzerare la propria posizione debitoria. 3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata acquisizione della sentenza, divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre appello, con cui il Tribunale di Savona aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 2, 5, 8 d.lvo n. 74 del 2000, contestati sempre in concorso con il RAVAGNANI in relazione ai rapporti tra la propria ditta individuale e quella del coimputato. Si censura la sentenza impugnata perché, da un lato, le fatture rilevanti in tale diverso giudizio risalivano al medesimo periodo qui investigato, e le imputazioni (anche quanto alle dichiarazioni relative al 2013) erano scaturite dalla medesima attività investigativa, il cui impianto era stato disatteso dalla sentenza divenuta irrevocabile. D'altro lato, si evidenzia che nessuna preclusione poteva incontrare la richiesta di produrre la sentenza, formulata in sede di rinnovazione dibattimentale, in quanto si trattava di prove sopravvenute al giudizio di primo grado. Risultava quindi censurabile il totale silenzio motivazionale mantenuto dalla Corte d'Appello sulla richiesta difensiva, e manifestamente illogica la sentenza nella parte in cui non aveva tenuto conto del fatto che i presupposti fattuali su cui si basava l'assunto accusatorio (titolarità di fatto in capo al ricorrente dell'attività formalmente riconducibile al RAVAGNANI) era stato espressamente disatteso nell'altro giudizio. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione (totalmente omessa) sulla richiesta difensiva, formulata in sede di discussione, di declaratoria di prescrizione dei reati contestati con riferimento alle fatture del 22/12/2011 e 02/01/2012. 3.3. Vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle risultanze acquisite. Si censura la sentenza anche per non aver considerato le dichiarazioni del commercialista, idonee a confutare il rilievo indiziante conferito dalla Corte agli elementi indicati in sentenza, né gli ulteriori elementi di dubbio (diversità delle sedi) che invece erano stati valorizzati nell'altro processo, né le dichiarazioni liberatorie del [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei reati ascritti, con particolare riferimento all'asserita fittizietà delle operazioni sottese alle fatture. 3.5. Estinzione di tutti i reati, per intervenuto decorso del termine decennale anche quanto al reato commesso in data 04/03/2012. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto al [OSCURATO:PERSONA] e (limitatamente alle fatture indicate nel secondo motivo) dal [OSCURATO:PERSONA], condividendo l'insussistenza di effetti sospensivi al rinvio operato nel corso del giudizio di primo grado; quanto agli altri motivi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La fondatezza dei due primi motivi di ricorso proposti dal [OSCURATO:PERSONA] impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato di emissione di fattura per operazione inesistente, a lui ascritto al capo C) della rubrica, estinto per intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione. 1.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di censure, deve osservarsi che la prospettazione difensiva risulta in linea con gli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di prescrizione del reato, il rinvio del dibattimento riferibile ad esigenze di acquisizione della prova non determina la sospensione nel 4 corso della prescrizione» (Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101 - 01. In senso conforme, cfr. Sez. 4, n. 38492 del 06/09/2002, Borrelli, Rv. 222794 - 01, secondo la quale «in tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di esibizione di documentazione, già in suo possesso ovvero che avrebbe potuto ottenere al momento dell'istanza, non determina la sospensione del relativo termine, allorché il differimento dell'udienza, concesso per consentire all'imputato di provvedere all'adempimento, è stato valutato dal giudice come opportuno perché determinato da esigenze di acquisizione della prova»). Deve quindi ritenersi illegittimo il computo, quale periodo di sospensione della prescrizione, dell'arco temporale decorso tra l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 01/04/2019, in conseguenza del rinvio accordato in accoglimento della richiesta difensiva, che aveva appunto sollecitato il differimento ad una udienza più lontana di quella calendarizzata al fine di produrre documentazione. 1.2. Anche la seconda questione processuale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] è fondata. Dal verbale di udienza del 12/01/2022, allegato al ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, emerge infatti che la Corte d'Appello di Genova, preso atto del fatto che il difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]) era comparso anche come sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. del difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]), ha rilevato l'incompatibilità di tale posizione, nominando in luogo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore del [OSCURATO:PERSONA]. Emerge altresì che le parti hanno subito dopo proceduto alla discussione orale, alla quale è seguita la pronuncia della sentenza di secondo grado. Risulta evidente la violazione dell'art. 106 cod. proc. pen., non risultando dal predetto verbale che il giudicante abbia motivato le ragioni della ritenuta incompatibilità, né abbia fissato un termine per rimuoverla; altrettanto evidente appare poi il pregiudizio che alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] - assente - è derivato dalla immediata discussione ad opera di un professionista appena nominato e del tutto estraneo alla causa. Deve conseguentemente escludersi l'applicabilità, nel caso di specie, dell'indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di incompatibilità del difensore, qualora il giudice, dopo aver rilevato l'incompatibilità, non provveda ad indicarla esponendone i motivi, e non fissi un termine per rimuoverla ma proceda direttamente alla sostituzione del difensore incompatibile con uno di ufficio, non ricorre la nullità di cui all'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., se il diritto di difesa dell'imputato non risulti aver subito alcun concreto pregiudizio» (Sez. 1, n. 30472 del 11/07/2011, Braidic, Rv. 251483 - 01). V. anche, nella medesima prospettiva, Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213443 - 01, nella quale il pregiudizio per i diritti di difesa è stato escluso perché l'imputato, subito dopo la sostituzione del precedete difensore con quello di ufficio, 5 aveva nominato altro difensore di fiducia, che aveva regolarmente partecipato all'attività processuale. 1.3. Le considerazioni fin qui svolte impongono, come già accennato, di prendere atto dell'intervenuto decorso del termine massimo decennale di prescrizione previsto per il reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato stesso. Non può invero condividersi la tesi, sostenuta dalla difesa nel corso della discussione, della sussistenza delle condizioni per un immediato proscioglimento nel merito, ai sensi del comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen. avuto riguardo ai plurimi, convergenti elementi valorizzati dalla Corte territoriale a sostegno sia dell'inesistenza dell'operazione sottesa alla fattura, sia della infondatezza delle tesi difensive per cui la fattura non potrebbe considerarsi "emessa" dalla società del [OSCURATO:PERSONA], il quale sarebbe comunque stato animato da uno scopo diverso da quello richiesto dalla norma incriminatrice (cfr. pagg. 7-8 della sentenza impugnata). 2. Con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], assume rilievo assorbente la fondatezza del primo ordine di doglianze prospettate. 2.1. L'affermazione della penale responsabilità del ricorrente, per il concorso con il defunto RAVAGNANI Gilberto nelle dichiarazioni fraudolente (capo A) e nella emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo B) poste in essere dalla impresa individuale RAVAGNANI, si fonda sul comune presupposto costituito dall'attribuzione in capo al [OSCURATO:PERSONA] della titolarità di fatto di tale impresa. Su tale dirimente aspetto, la difesa del ricorrente ha chiesto, alla già citata udienza del 12/01/2022, di acquisire copia della sentenza, divenuta irrevocabile dopo la condanna in primo grado nel presente giudizio, con cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto da imputazioni sostanzialmente analoghe, ma relative all'anno di imposta 2013, formulate sempre ipotizzando il ruolo di amministratore di fatto dell'impresa RAVAGNANI. La circostanza emerge dal verbale della predetta udienza, in cui lo stesso Procuratore Generale aveva espresso consenso all'acquisizione della sentenza, pur ritenendola irrilevante agli effetti del presente giudizio. Tale richiesta è stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale, sia nella descrizione dello svolgimento del processo, sia nella parte dedicata all'esposizione delle ragioni fondanti la decisione. 2.2. Appare evidente, ad avviso del Collegio, la fondatezza delle censure formulate in ordine al silenzio mantenuto dalla Corte d'Appello sulla richiesta difensiva. Risulta invero intuitiva la rilevanza che - almeno in prima approssimazione - deve attribuirsi ad una pronuncia integralmente liberatoria in relazione ad ipotesi accusatorie, sostanzialmente sovrapponibili a quelle mosse nell'odierno giudizio (dichiarazione fraudolenta; emissione di fatture per operazioni inesistenti), formulate a carico del ricorrente in relazione alla medesima impresa, e anche in 6 L L„.•ts: quel caso ipotizzando una titolarità di fatto, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dell'impresa individuale apparentemente riferibile al RAVAGNANI. D'altra parte, il totale silenzio della Corte territoriale sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, al fine appunto di produrre la sentenza, appare ancor più censurabile ove si consideri che quest'ultima era divenuta irrevocabile nel 2020, e quindi dopo la sentenza di primo grado (emessa nel 2019): la richiesta istruttoria doveva quindi essere valutata non già nella restrittiva ottica delineata dal comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen. (impossibilità, per il giudice, di decidere allo stato degli atti), ma nella ben diversa prospettiva della non manifesta superfluità o irrilevanza di cui all'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 603. 2.3. Le considerazioni fin qui svolte rendono ultroneo l'esame delle ulteriori doglianze prospettate, ed impongono da un lato - anche in questo caso - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di dichiarazione fraudolenta relativo all'anno di imposta 2011 (capo A) e a quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo B): essendo per tali capi di accusa interamente decorso il termine massimo prescrizionale di dieci anni, e non sussistendo le condizioni di evidenza della prova per un immediato proscioglimento nel merito, avuto riguardo agli elementi richiamati e valorizzati alle pagg. 4-6 della sentenza impugnata. D'altro lato, con riferimento alla residua imputazione ascritta al capo A (dichiarazione fraudolenta per l'anno 2012), per la quale il predetto termine massimo di prescrizione non è ancora decorso, la sentenza deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A, quanto alle condotte relative al 2011, B et C, perché estinti per prescrizione, e
Sentenza Cassazione n. 45540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris