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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 maggio 1986

Cassazione n. 34985/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/05/1986 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ft 1.AYARI Nutri ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa in relazione ad ipotesi di illecita detenzione continuata di sostanza stupefacente, qualificato il reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento in relazione al secondo capo di imputazione (stupefa- cente rinvenuto nei pantaloni del ricorrente) e in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorío, ritenuto eccessivamente severo.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto asso- lutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il Pubblico Ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato proscioglimento per una delle imputazioni e la ec- cessiva severità del trattamento sanzionatorio, laddove la pur sintetica motiva- zione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne conse- gue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 24 Maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/05/1986 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ft 1.AYARI Nutri ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.400 di multa in relazione ad ipotesi di illecita detenzione continuata di sostanza stupefacente, qualificato il reato ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato proscioglimento in relazione al secondo capo di imputazione (stupefa- cente rinvenuto nei pantaloni del ricorrente) e in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorío, ritenuto eccessivamente severo. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto asso- lutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il Pubblico Ministero e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; 3.2 Orbene nessuno di tali temi risulta investito nel ricorso il quale si limita invece a contestare il mancato proscioglimento per una delle imputazioni e la ec- cessiva severità del trattamento sanzionatorio, laddove la pur sintetica motiva- zione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne conse- gue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, rv. 214637). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 24 Maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris