CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 12170/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, Salita di [OSCURATO:PERSONA] da Tolentino n. 1/b - controricorrent e - avverso la sentenza n. 1 0 37 /201 9 della Corte d ’ appello di Roma , depositata in data 8 marzo 2019.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo2023 da l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d ’ a ppello di Roma ha respinto i l gravame proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento del diritto all’inquadramento nella terza fascia stipendiale con anzianità di servizio di dieci anni, con condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive maturate per l’ attività svolta come collaboratore scolastico a tempo determinato; 2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Ministero affidat o ad unico motivo, cui resiste la Scarsella con controricorso. Considerato che: 1.c on l’unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. il Ministero ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 485 e 489 e 526 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, perché addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente disapplicato la normativa nazionale richiamata in rubrica la quale, in realtà, non realizza alcuna discriminazione in danno del docente precario; 2. il motivo è infondato, come da precedenti in termini di questa Corte, (cfr. Cass. Sez. L, 07/11/201 6 n. 22558, richiamata da numerose pronunceconformi, secondo cui «la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.»), che si è espressa in termini analoghi a favore del personale tecnico ed ausiliario della scuola anche ai fini della ricostruzione della carriera successiva all’immissione in ruolo (cfr. Cass. Sez. L, 28/11/2019, n. 31150: «In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi; il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.»); 2.1. il ricorso va dunque respinto, non essendo stati prospettati motivi ovvero argomentazioni che inducano a rivedere il convincimento già espresso nei precedenti citati, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.; 3. non può darsi luogo alla condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di prova della ritualità e tempestività della notificazione e del deposito del controricorso, non essendo stato rinvenuto agli atti, neppure in copia, l’avviso di ricevimento della notifica del controricorso, eseguita in proprio dal difensore ex lege 21 gennaio 1994, n. 53, con spedizione di raccomandata a mezzo del servizio postale, considerato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; con la conseguenza che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del controricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (fra molte, con principio affermato in riferimento alla notifica del ricorso, estensibile alla notifica del controricorso, Cass. Sez. 6 - 5, 27/10/2017, n. 25552); 3.1. il controricorso è dunque inammissibil e e non è dovuto il rimborso spese a favore della parte, con conseguente assorbimento della questione relativa alla sollecitata condanna dell’amministrazione ex art. 96, comma 1, cod. proc. civ.; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il mec canismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. Sez. U, 08/05/2014, n. 9938;Cass. Sez. 6-L, 29/01/2016, n. 1778/2016; Cass. Sez. L, 27/11/2017, n. 28250). P.Q.M. Ri