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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2021

Cassazione n. 46572/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 26/03/2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 12/10/2017 del Tribunale di Roma, con la quale l'attuale ricorrente era dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione al mancato accoglimento dei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Le censure proposte hanno ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (i giudici di appello, dando atto che il profilo della responsabilità non era oggetto di gravame, hanno congruamente esplicitato le ragioni poste a fondamento della infondatezza dei motivi di gravame relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla congruità della pena inflitta dal primo giudice) confronto doveroso perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell'11.3- [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez.6, n. 22445 dell'8 - [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 26/03/2021, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 12/10/2017 del Tribunale di Roma, con la quale l'attuale ricorrente era dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento, articolando un unico motivo con il quale deduce vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione al mancato accoglimento dei motivi di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Le censure proposte hanno ad oggetto deduzioni del tutto generiche, in quanto prive di specifico confronto con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (i giudici di appello, dando atto che il profilo della responsabilità non era oggetto di gravame, hanno congruamente esplicitato le ragioni poste a fondamento della infondatezza dei motivi di gravame relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla congruità della pena inflitta dal primo giudice) confronto doveroso perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell'11.3- [OSCURATO:DATA_NASCITA] e Sez.6, n. 22445 dell'8 - [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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