CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 03763/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nel reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, è assolutamente generico in quanto privo della necessaria critica specifica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, data la palese genericità del motivo di ricorso; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma, 08/11/2022 r Il consigliere estensore Il Presidente