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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07579/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25966/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazzale [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3467/47/2016 , depositata il 13 aprile 2016 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2008.

R.G.

N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che:

1. Con avviso di accertamento n.

TFM010302375/2013 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accertava in capo a [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito complessivo di € 58.003,00 (a fronte di un reddito dichiarato di € 537,00), con conseguente rideterminazione delle imposte da versare sul maggior reddito accertato, oltre interessi e sanzioni.

2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 258/01/2015, depositata il 18 marzo 2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3467/47/2016 , pronunciata il 18 marzo 2016 e depositata in segreteria il 13 aprile 2016, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che:

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. 2 marzo R.G.

N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1989, n. 69, conv. dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e dei collegati decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992, nonché degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4), cod. proc. civ.

Rileva, in particolare, l’Agenzia che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, l’art. 12 del citato d.l. n. 69/1989, conv. dalla l. n. 154/1989, in quanto tale norma, che consentiva agli Uffici – indipendentemente dall’àmbito di operatività dell’art. 39 del d.PR. n. 600/1973 – di procedere ad una ricostruzione induttiva del volume d’affari sulla base di coefficienti presuntivi, al momento dell’accertamento non era più in vigore, essendo stata abrogata dalla legge 28dicembre 1995, n. 549.

1.2. Con il secondo motivo si eccepisce, invece, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.

Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata era affetta da vizio di ultrapetizione, in quanto la C.T.R. aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, ex art. 12, comma 1, del d.l. n. 69/1989, conv. in l. n. 154/1989, per ritenuto difetto di motivazione, perché non conteneva una adeguata replica a quanto addotto dal contribuente, nonostante che il ricorso originario del contribuente non contenesse affatto una tale contestazione.

2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.

R.G.

N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo è fondato.

La C.T.R. ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato sotto il profilo della mancanza di motivazione, in quanto esso non conteneva una «adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente», ritenendo applicabile, nella specie, l’art. 12, comma 1, del d.l. n. 69/1989, conv. dalla legge n. 154/1989.

Deve tuttavia rilevarsi che la norma suddetta, prevedente il metodo di accertamento basato sui cc.dd. coefficienti presuntivi, nel periodo d’imposta in oggetto non era più in vigore, essendo stata abrogata in forza dell’art. 3, comma 179, della legge n. 549/1995, «a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corsoalla data del 31 dicembre 1995».

La fattispecie in esame, invece, si basa sull’accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, operante solo per le persone fisiche, e solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5, e per almeno due periodi d’imposta, il reddito dichiarato.

Orbene, ai fini dell’accertamento sintetico, il paradigma normativo del procedimento di accertamento non prevede l’invio del questionario di cui all’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, che è una mera facoltà dell’Amministrazione (Cass. 2 dicembre 2021, n. 38060; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27851); conseguentemente, l'accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le R.G.

N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall'Ufficio siano in qualsiasi modo (nell'ipotesi formulata dal ricorrente, mediante l'invio di un questionario) contestati al contribuente, ferma restando per quest'ultimo la possibilità di fornire, in sede di impugnazione dell'atto, la dimostrazione che il reddito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'amministrazione finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso, né può incidere sulla validità dell’accertamento la mancata risposta dell’Amministrazione al questionario eventualmente inviato (Cass. 18 dicembre 2006, n. 27079).

Conseguentemente, l’A.F., ai fini della motivazione dell’accertamento sintetico, ha il solo obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, per cui la mancata risposta all’eventuale questionario non inficia la validità e la completezza di tale motivazione.

2.2. Anche il secondo motivo deve ritenersifondato.

Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., nel ricorso introduttivo non viene contestata «l’omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal contribuente nella fase di acquisizione dati richiesti con il questionario», ragion per cui l’avere posto a fondamento della propria decisione tale circostanza costituisce una chiara violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, previsto dall’art.112 cod. proc. civ.

R.G.

N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

3. La sentenza deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di litedel giudizio di legittimità.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25966/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazzale [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 3467/47/2016 , depositata il 13 aprile 2016 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30novembre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2008. R.G. N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. TFM010302375/2013 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accertava in capo a [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2008, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito complessivo di € 58.003,00 (a fronte di un reddito dichiarato di € 537,00), con conseguente rideterminazione delle imposte da versare sul maggior reddito accertato, oltre interessi e sanzioni. 2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 258/01/2015, depositata il 18 marzo 2015, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 3467/47/2016 , pronunciata il 18 marzo 2016 e depositata in segreteria il 13 aprile 2016, rigettava l’appello, compensando le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.l. 2 marzo R.G. N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1989, n. 69, conv. dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e dei collegati decreti ministeriali del 10 settembre 1992 e del 19 novembre 1992, nonché degli artt. 2728 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e num. 4), cod. proc. civ. Rileva, in particolare, l’Agenzia che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, l’art. 12 del citato d.l. n. 69/1989, conv. dalla l. n. 154/1989, in quanto tale norma, che consentiva agli Uffici – indipendentemente dall’àmbito di operatività dell’art. 39 del d.PR. n. 600/1973 – di procedere ad una ricostruzione induttiva del volume d’affari sulla base di coefficienti presuntivi, al momento dell’accertamento non era più in vigore, essendo stata abrogata dalla legge 28dicembre 1995, n. 549. 1.2. Con il secondo motivo si eccepisce, invece, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Deduce, in particolare, l’Ufficio che la sentenza impugnata era affetta da vizio di ultrapetizione, in quanto la C.T.R. aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento, ex art. 12, comma 1, del d.l. n. 69/1989, conv. in l. n. 154/1989, per ritenuto difetto di motivazione, perché non conteneva una adeguata replica a quanto addotto dal contribuente, nonostante che il ricorso originario del contribuente non contenesse affatto una tale contestazione. 2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. R.G. N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo è fondato. La C.T.R. ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato sotto il profilo della mancanza di motivazione, in quanto esso non conteneva una «adeguata replica a quanto dedotto dal contribuente», ritenendo applicabile, nella specie, l’art. 12, comma 1, del d.l. n. 69/1989, conv. dalla legge n. 154/1989. Deve tuttavia rilevarsi che la norma suddetta, prevedente il metodo di accertamento basato sui cc.dd. coefficienti presuntivi, nel periodo d’imposta in oggetto non era più in vigore, essendo stata abrogata in forza dell’art. 3, comma 179, della legge n. 549/1995, «a decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corsoalla data del 31 dicembre 1995». La fattispecie in esame, invece, si basa sull’accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis, operante solo per le persone fisiche, e solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5, e per almeno due periodi d’imposta, il reddito dichiarato. Orbene, ai fini dell’accertamento sintetico, il paradigma normativo del procedimento di accertamento non prevede l’invio del questionario di cui all’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, che è una mera facoltà dell’Amministrazione (Cass. 2 dicembre 2021, n. 38060; Cass. 31 ottobre 2018, n. 27851); conseguentemente, l'accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le R.G. N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall'Ufficio siano in qualsiasi modo (nell'ipotesi formulata dal ricorrente, mediante l'invio di un questionario) contestati al contribuente, ferma restando per quest'ultimo la possibilità di fornire, in sede di impugnazione dell'atto, la dimostrazione che il reddito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'amministrazione finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso, né può incidere sulla validità dell’accertamento la mancata risposta dell’Amministrazione al questionario eventualmente inviato (Cass. 18 dicembre 2006, n. 27079). Conseguentemente, l’A.F., ai fini della motivazione dell’accertamento sintetico, ha il solo obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, per cui la mancata risposta all’eventuale questionario non inficia la validità e la completezza di tale motivazione. 2.2. Anche il secondo motivo deve ritenersifondato. Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., nel ricorso introduttivo non viene contestata «l’omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal contribuente nella fase di acquisizione dati richiesti con il questionario», ragion per cui l’avere posto a fondamento della propria decisione tale circostanza costituisce una chiara violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, previsto dall’art.112 cod. proc. civ. R.G. N.25966/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. La sentenza deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di litedel giudizio di legittimità. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di second
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