CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 41038/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 15 febbraio 2021, a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione ai reati di cui agli artt.217 e 220 legge fall., per non avere tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge e per non avere messo a disposizione del curatore l'intera documentazione contabile e fiscale e l'elenco dei creditori in relazione alla ditta "Edil Italia", dichiarata fallita dal Tribunale di Imperia il 15 febbraio 2015. Più precisamente, le pene per i due reati suddetti sono state applicate quali aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. rispetto al reato per cui era già intervenuta condanna da parte del Tribunale di Imperia il 29 maggio 2019, reputato più grave.2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, giacché la fattispecie ex art. 220 va ricompresa in quella ex art. 217 legge fall., che la assorbe. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ritenendo sia che la pena sia illegale per le ragioni sostenute dal ricorrente, sia che vi sia un vizio anche in relazione al riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. e non della continuazione fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, sicché la sentenza di patteggiamento impugnata va annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Imperia per l'ulteriore corso. 1. Le contestazioni mosse al ricorrente vedono quest'ultimo imputato, al capo 1), di bancarotta semplice documentale per non avere tenuto «i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge». Al capo 2), poi, il prevenuto è chiamato a rispondere della fattispecie ex art. 220, comma 2, legge fall. — evidentemente in relazione all'art. 16, comma 1, n. 3), legge fall. — per avere omesso di «mettere a disposizione del curatore l'intera documentazione contabile e fiscale, nonché l'elenco dei creditori». Tali reati sono stati ritenuti avvinti ex art. 81, comma 2, cod. pen. sia tra loro che con i fatti di cui ad una sentenza già definitiva. Ebbene, l'argomento di censura che sostiene il ricorso coglie, in parte, nel segno, laddove effettivamente la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che la previsione di cui all'art. 217 legge fall., che punisce l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili, ricomprende in sé — come norma di più ampia portata la cui sanzione, più grave, ne esaurisce l'intero disvalore oggettivo e soggettivo — anche la previsione di cui agli artt. 220 e 16 n. 3 della medesima legge, e ciò in quanto, una volta accertata la mancata tenuta delle scritture, risulta inesigibile l'obbligo, da queste ultime norme penalmente sanzionato, di consegna delle stesse al curatore fallimentare (Sez. 5, n. 12050 del 14/01/2021, Mancuso, Rv. 280849; Sez. 5, n. 13550 del 17/02/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250211; Sez. 5, n. 42260 del 08/06/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235360; Sez. 5, n. 5504 del 05/12/2005, dep. 2006, Fasano, Rv. 233756; Sez. 5, n. 3313 del 04/02/1998, Mercadante, Rv. 209948). Non di duplicità di fattispecie si tratta, dunque, ma viene in gioco solo il reato più grave, donde il ricorrente ha centrato il vizio della sentenza impugnata quanto all'erronea qualificazione giuridica del fatto. Occorre tuttavia precisare che tale sovrapposizione non vale per l'intera contestazione ex art. 220 legge fall., laddove sono ivi menzionati — come oggetto della mancata produzione da parte del fallito — anche le scritture fiscali e l'elenco dei creditori, documentazione estranea alla contestazione sub 1). A proposito delle prime, va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il richiamo ai libri previsti dalla legge, di cui al menzionato art. 217 legge fall., si riferisce agli obblighi regolati dall'art. 2214 cod. civ. e non alle scritture contabili previste dalle leggi fiscali. Ne deriva che la disposizione incriminatrice di cui all'art. 217 cit. non si estende automaticamente all'omessa tenuta di scritture contabili prescritte a fini esclusivamente fiscali (Sez. 5, n. 13601 del 28/06/1989, Bertelli, Rv. 182255) e che, al più, si impone una verifica circa la possibile riconducibilità delle scritture fiscali a quelle eventualmente obbligatorie di cui all'art. 2214, comma 2, cod. civ. (Sez. 5, n. 7904 del 27/06/1997, D'Ambrogio, Rv. 208320), verifica di cui nulla si legge in sentenza. Non può condividersi, infine, la seconda delle argomentazioni che il Procuratore generale in sede pone a sostegno della sua richiesta di annullamento quando agita l'erroneo uso della continuazione codicistica in luogo di quella fallimentare. A questo proposito, il Collegio osserva che non poteva esservi continuazione fallimentare tra il reato di cui all'art. 220 e quello ex art. 217, dato che la figura di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si riferisce testualmente solo ai fatti di cui agli artt. 216, 217 e 218 e, secondo Sezioni Unite Loy, ai fatti di bancarotta impropria. Ne consegue che la — pur non totale — sovrapponibilità tra le due fattispecie addebitate al ricorrente impone di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di trasmettere gli atti al Tribunale di Imperia per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Imperia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021 I