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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2021

Cassazione n. 39284/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 2370/2020 in data 05/02/2021 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale nè ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 05/02/2021, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava la misura cautelare degli arresti donniciliari nei confronti del sunnominato in relazione alla rapina effettuata presso l'ufficio postale , di Acquappesa - [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 3) e confermava la medesima misura in relazione alla rapina consumata presso un ufficio postale di Diamante in data 11/05/2018 (capo 4).

2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -motivazione apparente per asserzioni apodittiche, avulse dalle risultanze ed illogiche (primo motivo): non v'è alcun elemento concreto, alcun atto investigativo se non un captato intercettativo che palesemente non è collegabile al Renda ove si fa riferimento ad un certo "Francesco" (in realtà, a due persone di nome Francesco: uno il "parlatore" e l'altro il chiamato in causa dagli interlocutori): in ogni caso, sia il primo che il secondo Francesco sono sicuramente soggetti diverso dal ricorrente che all'anagrafe è iscritto col nome di Carmelo.

Inoltre, nonostante la difesa avesse indicato, specificamente, che non vi era alcun riconoscimento vocale del Renda, in quanto il trascrittore del brogliaccio aveva manifestato un palese dubbio intorno all'asserito riconoscimento, il Tribunale del riesame, glissando tale dato, aveva affermato che il parlatore Francesco sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], perché quest'ultimo riconosciuto dalla polizia giudiziaria. -omessa motivazione sulla dedotta nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per totale difetto di autonoma valutazione (secondo motivo); -motivazione illogica e contraddittoria circa il contestato attuale pericolo di recidivanza (terzo motivo): l'ordinanza riconosce come l'indagato sia persona non in grado di fare rapine e, purtuttavia, lo si ritiene socialmente pericoloso in relazione ai suoi precedenti per furto.

Nessuna valutazione sull'attualità della misura è stata compiuta, così come il Tribunale ha omesso di motivare sull'idoneità di misure più blande (quale l'obbligo di dimora in [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle / 2 caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle . esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, _Marchese, Rv. 227110).

Tanto precisato_ in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue.

3. Il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato.

L'impugnazione interposta da [OSCURATO:PERSONA] è sostanzialmente incentrata sulla non riconducibilità al ricorrente né dell'utenza telefonica n. 3395806990, né dell'appellativo Francesco.

Peraltro, il ricorrente omette di tener conto del riconoscimento che della sua voce ha operato la polizia giudiziaria nel corso dell'intercettazione ambientale effettuata durante la fuga, allorché ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] se dovesse guidare lui: il che riscontra quanto riferito da quest'ultimo nelle intercettazioni ai progressivi nr. 3404 e nr. 3424, ovvero che, appunto, Renda gli aveva chiesto se dovesse guidare lui.

La circostanza che il riconoscimento sia stato effettuato con verosimiglianza e non già con certezza non espone l'ordinanza a dubbi di legittimità.

Peraltro, la non manifesta illogicità dell'ordinanza è testimoniata dalle ulteriori conversazioni captate, e di cui fa menzione il provvedimento impugnato, nei quali è costante il riferimento a una terza persona, che, alla luce di quanto dianzi cennato, non può che allo stato essere il Renda: il che rende irrilevante la sbavatura, pur censurata dalla difesa, che si ritrova alla pagina 2 dell'ordinanza e che rimanda quasi a un'impropria inversione dell'onere probatorio con riguardo ala dimostrazione che l'utenza intestata a Renda fosse realmente in uso a un terzo soggetto.

Non resta, pertanto, che ritenere come l'ordinanza impugnata abbia analiticamente esaminato tutti i singoli profili fattuali posti alla base della stessa, giungendo per ciascuno di essi a conclusioni che possono bensì essere non condivisibili in relazione a una lettura alternativa del compendio indiziario, ma certamente non prestano il fianco a censure che esulano dal terreno entro cui è esercitabile il sindacato esterno che perimetra il compito rimesso in via esclusiva al giudice di legittimità.

Fermo quanto precede, appare quindi evidente come la difesa abbia riproposto nella presente sede gli argomenti difensivi spesi nella fase di merito, senza evidenziare, nel concreto, profili di manifesta irragionevolezza o contraddittorietà della motivazione assunta.

4. Generico e manifestamente infondato è il secondo motivo.

Anche qui, alcune brevi considerazioni di carattere preliminare, s'impongono.

Come è noto, in più di un'occasione la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze caute/ari e dei gravi _indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura" (cfr., Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648).

4.1.1. Non v'è dubbio, pertanto, che, l'obbligo di rafforzata motivazione posto a carico del giudice risponde all'esigenza di rendere il più chiaro possibile l'iter logico-argomentativo che ha condotto il medesimo ad assumere la decisione adottata, onde meglio - e più -adeguatamente corrispondere alla copertura costituzionale assicurata al bene primario della libertà personale dall'art. 13 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo.

Da qui la particolare attenzione a due ricorrenti tipologie di provvedimenti, l'una costituita dalla motivazione per relationem e l'altra dall'incorporazione nell'ordinanza del giudice della richiesta presentata dal pubblico ministero ovvero dei contenuti di atti di polizia giudiziaria a loro volta trasfusi (o meno) nella richiesta dell'accusa.

4.1.2. In linea generale, è stata ribadita, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/2015, la legittimità del ricorso a tali forme di motivazione, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad "un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze caute/ari nel caso concreto" (in tal senso, Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350): il che non può che valere, in forza dell'autonomia che connota i singoli rapporti che s'instaurano in seno al procedimento, per ciascun indagato ed in relazione ai distinti fatti oggetto d'incolpazione, in tal senso ribadendo quindi il Collegio la propria adesione all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso - a fronte di quello che ritiene sufficiente, onde integrare il requisito dell'autonoma valutazione, il fatto che l'ordinanza, "benché redatta con la tecnica del c. d. copia-incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne" (così, Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, P.M. in proc.

Persano, Rv. 270662) - poiché il solo pienamente rispettoso della valenza costituzionale dei principi in gioco, cui, diversamente, si presterebbe un ossequio solo formale, sulla base di un non condivisibile iter logico.

E così, nulla sembra ostare alla pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare - ad esempio, gli esiti di una perquisizione o le dichiarazioni, anche in forma sintetica, rilasciate da una persona informata sui fatti - trattandosi del substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi; mentre, per ciò che concerne il profilo squisitamente valutativo, è imprescindibile che esso sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per l'eventuale esercizio successivo della facoltà d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa.

4.2. Ciò considerato, si rendono tuttavia doverose due precisazioni: -la prima, è che la sussistenza dell'anzidetto profilo valutativo va scrutinata alla luce della totalità dell'impianto motivazionale del provvedimento in esame, il che riveste peculiare valenza nelle ipotesi di ordinanze concernenti molteplicità di indagati e/o pluralità di imputazioni provvisorie, in cui la frequente complessità della struttura del provvedimento medesimo ben può comportare la sua articolazione in una serie di segmenti fra loro correlati, a significare come l'uno possa dettare la chiave di lettura degli elementi poi analizzati in altra parte (cfr., Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 e n. 3067 del 03/10/2017, dep. 2018, Stagno, Rv. 272135); -la seconda, è che non vi sono schemi rigidi, l'ottemperanza ai quali consenta automaticamente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, poiché ciò che qui rileva è semmai - per adottare una definizione di stampo civilistico - un'obbligazione di risultato, rispetto alla quale il giudice è pienamente libero di adottare le forme reputate più opportune, purché idonee a dare contezza della propria delibazione, da tanto discendendo il ripudio di formule stereotipate, proprio perché atte a risolversi in un mero simulacro verbale, privo di reale contenuto per la sua capacità di attagliarsi ad ogni e più svariata ipotesi (cfr. Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507).

Di qui la coerente conclusione nel senso della sussistenza della nullità prevista dall'art. 292 cod. proc. pen., in presenza di un'ordinanza priva di motivazione sul punto, ovvero con motivazione meramente apparente, in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario (cfr., Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 265349): conclusione che non può che essere ribadita e fatta propria dal Collegio, a tal fine segnalandosi, proprio in ragione dell'assoluta gravità delle conseguenze che ne scaturiscono, alla luce della specifica ed insuperabile previsione di nullità introdotta nell'art. 309 del codice di rito, dalle modifiche apportatevi dalla legge n. 47/2015, che il difetto di autonoma valutazione è ipotesi che va tenuta rigorosamente distinta da quella di una motivazione insufficiente e, come tale, suscettibile di essere "sanata" dall'intervento del giudice . del riesame, ferma naturalmente la possibilità di far valere in sede di legittimità - ove ne ricorrano le condizioni - il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.M. in proc.

Vizzì, Rv. 273658).

4.3. In ogni caso, non può tuttavia sottacersi come costituisca consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha lo specifico onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760).

4.4. Va, inoltre, ricordato come, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

4.5. Facendo applicazione dei summenzionati principi alla specificità della vicenda in esame, non può non ritenersi come il vizio denunciato sia del tutto inesistente, avendo l'ordinanza compiuto un autonomo scrutinio valutativo delle risultanze istruttorie, omettendo - anche nelle forme del profilo argomentativo - pedisseque ripetizioni acritiche del compendio probatorio.

4.6. Peraltro, nel denunciare l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha confermato la richiesta del pubblico ministero con riferimento al capo 4) d'incolpazione, il ricorrente, da un lato, non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata e, dall'altro, non adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso.

4.6.1. Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica, non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in . relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr., Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496).

4.6.2. La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira infatti ad evitare il rischio - e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico.

Nella fattispecie, la mancata evidenziazione della rilevanza causale dell'omissione denunciata rende palese la genericità del motivo.

5. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Il Tribunale ha fatto proprie le considerazioni del primo giudice in ordine al concreto pericolo di recidiva, evidenziando la spregiudicatezza dell'agire e gli allarmanti trascorsi delinquenziali del Renda (le pregresse condanne per furto ben evidenziano il pericolo di reiterazione per il "diverso" reato di rapina).

Anche in relazione alla scelta della misura in atto, sono state esplicitate le ragioni della sua ineludibilità, essendosi apprezzato sia il grado del rischio in essere che la gravità dei fatti in relazione alla personalità del suo autore (cfr., Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475).

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 2370/2020 in data 05/02/2021 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale nè ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 05/02/2021, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, in parziale accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullava la misura cautelare degli arresti donniciliari nei confronti del sunnominato in relazione alla rapina effettuata presso l'ufficio postale , di Acquappesa - [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (capo 3) e confermava la medesima misura in relazione alla rapina consumata presso un ufficio postale di Diamante in data 11/05/2018 (capo 4). 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare: -motivazione apparente per asserzioni apodittiche, avulse dalle risultanze ed illogiche (primo motivo): non v'è alcun elemento concreto, alcun atto investigativo se non un captato intercettativo che palesemente non è collegabile al Renda ove si fa riferimento ad un certo "Francesco" (in realtà, a due persone di nome Francesco: uno il "parlatore" e l'altro il chiamato in causa dagli interlocutori): in ogni caso, sia il primo che il secondo Francesco sono sicuramente soggetti diverso dal ricorrente che all'anagrafe è iscritto col nome di Carmelo. Inoltre, nonostante la difesa avesse indicato, specificamente, che non vi era alcun riconoscimento vocale del Renda, in quanto il trascrittore del brogliaccio aveva manifestato un palese dubbio intorno all'asserito riconoscimento, il Tribunale del riesame, glissando tale dato, aveva affermato che il parlatore Francesco sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], perché quest'ultimo riconosciuto dalla polizia giudiziaria. -omessa motivazione sulla dedotta nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per totale difetto di autonoma valutazione (secondo motivo); -motivazione illogica e contraddittoria circa il contestato attuale pericolo di recidivanza (terzo motivo): l'ordinanza riconosce come l'indagato sia persona non in grado di fare rapine e, purtuttavia, lo si ritiene socialmente pericoloso in relazione ai suoi precedenti per furto. Nessuna valutazione sull'attualità della misura è stata compiuta, così come il Tribunale ha omesso di motivare sull'idoneità di misure più blande (quale l'obbligo di dimora in [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene il Collegio, a fronte di deduzioni che invocano principi estranei alla fase cautelare, di dover chiarire - in linea generale - i limiti di sindacabilità da parte di questa Suprema Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Invero, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle / 2 caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle . esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Inoltre, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro e altri, Rv. 210566), nè possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi a norma dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1786 del 05/12/2003, dep. 2004, _Marchese, Rv. 227110). Tanto precisato_ in premessa, nel caso di specie deve rilevarsi quanto segue. 3. Il primo motivo è aspecifico e manifestamente infondato. L'impugnazione interposta da [OSCURATO:PERSONA] è sostanzialmente incentrata sulla non riconducibilità al ricorrente né dell'utenza telefonica n. 3395806990, né dell'appellativo Francesco. Peraltro, il ricorrente omette di tener conto del riconoscimento che della sua voce ha operato la polizia giudiziaria nel corso dell'intercettazione ambientale effettuata durante la fuga, allorché ha chiesto a [OSCURATO:PERSONA] se dovesse guidare lui: il che riscontra quanto riferito da quest'ultimo nelle intercettazioni ai progressivi nr. 3404 e nr. 3424, ovvero che, appunto, Renda gli aveva chiesto se dovesse guidare lui. La circostanza che il riconoscimento sia stato effettuato con verosimiglianza e non già con certezza non espone l'ordinanza a dubbi di legittimità. Peraltro, la non manifesta illogicità dell'ordinanza è testimoniata dalle ulteriori conversazioni captate, e di cui fa menzione il provvedimento impugnato, nei quali è costante il riferimento a una terza persona, che, alla luce di quanto dianzi cennato, non può che allo stato essere il Renda: il che rende irrilevante la sbavatura, pur censurata dalla difesa, che si ritrova alla pagina 2 dell'ordinanza e che rimanda quasi a un'impropria inversione dell'onere probatorio con riguardo ala dimostrazione che l'utenza intestata a Renda fosse realmente in uso a un terzo soggetto. Non resta, pertanto, che ritenere come l'ordinanza impugnata abbia analiticamente esaminato tutti i singoli profili fattuali posti alla base della stessa, giungendo per ciascuno di essi a conclusioni che possono bensì essere non condivisibili in relazione a una lettura alternativa del compendio indiziario, ma certamente non prestano il fianco a censure che esulano dal terreno entro cui è esercitabile il sindacato esterno che perimetra il compito rimesso in via esclusiva al giudice di legittimità. Fermo quanto precede, appare quindi evidente come la difesa abbia riproposto nella presente sede gli argomenti difensivi spesi nella fase di merito, senza evidenziare, nel concreto, profili di manifesta irragionevolezza o contraddittorietà della motivazione assunta. 4. Generico e manifestamente infondato è il secondo motivo. Anche qui, alcune brevi considerazioni di carattere preliminare, s'impongono. Come è noto, in più di un'occasione la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze caute/ari e dei gravi _indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura" (cfr., Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648). 4.1.1. Non v'è dubbio, pertanto, che, l'obbligo di rafforzata motivazione posto a carico del giudice risponde all'esigenza di rendere il più chiaro possibile l'iter logico-argomentativo che ha condotto il medesimo ad assumere la decisione adottata, onde meglio - e più -adeguatamente corrispondere alla copertura costituzionale assicurata al bene primario della libertà personale dall'art. 13 della Costituzione, al fine di evitare il rischio di provvedimenti di natura meramente apparente, come tali solo nominalmente riferibili ad un giudice terzo. Da qui la particolare attenzione a due ricorrenti tipologie di provvedimenti, l'una costituita dalla motivazione per relationem e l'altra dall'incorporazione nell'ordinanza del giudice della richiesta presentata dal pubblico ministero ovvero dei contenuti di atti di polizia giudiziaria a loro volta trasfusi (o meno) nella richiesta dell'accusa. 4.1.2. In linea generale, è stata ribadita, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 47/2015, la legittimità del ricorso a tali forme di motivazione, sempre che sia possibile affermare che il giudice abbia fatto luogo ad "un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze caute/ari nel caso concreto" (in tal senso, Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350): il che non può che valere, in forza dell'autonomia che connota i singoli rapporti che s'instaurano in seno al procedimento, per ciascun indagato ed in relazione ai distinti fatti oggetto d'incolpazione, in tal senso ribadendo quindi il Collegio la propria adesione all'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso - a fronte di quello che ritiene sufficiente, onde integrare il requisito dell'autonoma valutazione, il fatto che l'ordinanza, "benché redatta con la tecnica del c. d. copia-incolla, accolga la richiesta del pubblico ministero solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne" (così, Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, P.M. in proc. Persano, Rv. 270662) - poiché il solo pienamente rispettoso della valenza costituzionale dei principi in gioco, cui, diversamente, si presterebbe un ossequio solo formale, sulla base di un non condivisibile iter logico. E così, nulla sembra ostare alla pedissequa trascrizione, senza alcuna aggiunta, degli elementi fattuali della vicenda cautelare - ad esempio, gli esiti di una perquisizione o le dichiarazioni, anche in forma sintetica, rilasciate da una persona informata sui fatti - trattandosi del substrato oggettivo alla base della richiesta, prima, e della statuizione assunta, poi; mentre, per ciò che concerne il profilo squisitamente valutativo, è imprescindibile che esso sia esplicitato, trattandosi del dato realmente qualificante della decisione assunta, premessa necessitata per l'eventuale esercizio successivo della facoltà d'impugnazione delle parti e quindi, per ciò che concerne l'indagato, per la concreta attuazione del diritto di difesa. 4.2. Ciò considerato, si rendono tuttavia doverose due precisazioni: -la prima, è che la sussistenza dell'anzidetto profilo valutativo va scrutinata alla luce della totalità dell'impianto motivazionale del provvedimento in esame, il che riveste peculiare valenza nelle ipotesi di ordinanze concernenti molteplicità di indagati e/o pluralità di imputazioni provvisorie, in cui la frequente complessità della struttura del provvedimento medesimo ben può comportare la sua articolazione in una serie di segmenti fra loro correlati, a significare come l'uno possa dettare la chiave di lettura degli elementi poi analizzati in altra parte (cfr., Sez. 6, n. 1430 del 03/10/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 272179 e n. 3067 del 03/10/2017, dep. 2018, Stagno, Rv. 272135); -la seconda, è che non vi sono schemi rigidi, l'ottemperanza ai quali consenta automaticamente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, poiché ciò che qui rileva è semmai - per adottare una definizione di stampo civilistico - un'obbligazione di risultato, rispetto alla quale il giudice è pienamente libero di adottare le forme reputate più opportune, purché idonee a dare contezza della propria delibazione, da tanto discendendo il ripudio di formule stereotipate, proprio perché atte a risolversi in un mero simulacro verbale, privo di reale contenuto per la sua capacità di attagliarsi ad ogni e più svariata ipotesi (cfr. Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507). Di qui la coerente conclusione nel senso della sussistenza della nullità prevista dall'art. 292 cod. proc. pen., in presenza di un'ordinanza priva di motivazione sul punto, ovvero con motivazione meramente apparente, in quanto non significativa di uno specifico apprezzamento del quadro indiziario (cfr., Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 265349): conclusione che non può che essere ribadita e fatta propria dal Collegio, a tal fine segnalandosi, proprio in ragione dell'assoluta gravità delle conseguenze che ne scaturiscono, alla luce della specifica ed insuperabile previsione di nullità introdotta nell'art. 309 del codice di rito, dalle modifiche apportatevi dalla legge n. 47/2015, che il difetto di autonoma valutazione è ipotesi che va tenuta rigorosamente distinta da quella di una motivazione insufficiente e, come tale, suscettibile di essere "sanata" dall'intervento del giudice . del riesame, ferma naturalmente la possibilità di far valere in sede di legittimità - ove ne ricorrano le condizioni - il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.M. in proc. Vizzì, Rv. 273658). 4.3. In ogni caso, non può tuttavia sottacersi come costituisca consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha lo specifico onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). 4.4. Va, inoltre, ricordato come, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 4.5. Facendo applicazione dei summenzionati principi alla specificità della vicenda in esame, non può non ritenersi come il vizio denunciato sia del tutto inesistente, avendo l'ordinanza compiuto un autonomo scrutinio valutativo delle risultanze istruttorie, omettendo - anche nelle forme del profilo argomentativo - pedisseque ripetizioni acritiche del compendio probatorio. 4.6. Peraltro, nel denunciare l'omessa autonoma valutazione ad opera del giudice che ha confermato la richiesta del pubblico ministero con riferimento al capo 4) d'incolpazione, il ricorrente, da un lato, non si confronta, con la necessaria specificità, con le puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata e, dall'altro, non adempie all'onere di esporre le ragioni in base alle quali la mancanza di valutazione, su un piano di autonomia rispetto alla prospettazione della parte pubblica, avrebbe avuto una incidenza sulle determinazioni cautelari, sì che, ove essa fosse stata compiuta, il risultato sarebbe stato diverso. 4.6.1. Invero, la nullità che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere di valutazione critica, non può essere infatti relegata in una dimensione squisitamente formalistica, e non può quindi essere dedotta facendo leva esclusivamente sulla rilevazione di particolari tecniche di redazione che al più possono valere quali indici sintomatici ma non sono esse stesse ragioni del vizio.La parte interessata deve, invece, indicare gli aspetti della motivazione in . relazione ai quali l'asserita accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr., Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496). 4.6.2. La previsione del dovere di autonoma valutazione, con la sanzione di nullità per il caso di mancata osservanza, mira infatti ad evitare il rischio - e a reprimere i comportamenti violativi comunque posti in essere - che l'assenza di una considerazione critica della richiesta del pubblico ministero esponga il bene della libertà personale ad aggressioni ingiustificate, impedendo peraltro al giudice dell'impugnazione cautelare di porvi successivamente rimedio con lo svolgimento, per la prima volta in quella sede, del necessario esame critico. Nella fattispecie, la mancata evidenziazione della rilevanza causale dell'omissione denunciata rende palese la genericità del motivo. 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Il Tribunale ha fatto proprie le considerazioni del primo giudice in ordine al concreto pericolo di recidiva, evidenziando la spregiudicatezza dell'agire e gli allarmanti trascorsi delinquenziali del Renda (le pregresse condanne per furto ben evidenziano il pericolo di reiterazione per il "diverso" reato di rapina). Anche in relazione alla scelta della misura in atto, sono state esplicitate le ragioni della sua ineludibilità, essendosi apprezzato sia il grado del rischio in essere che la gravità dei fatti in relazione alla personalità del suo autore (cfr., Sez. 2, n. 19559 del 25/02/2020, Amico, Rv. 279475). 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro duemila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricor
Sentenza Cassazione n. 39284/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris