Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1975

Cassazione n. 33492/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1975 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle Conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. .

Rilevato che, a motivi di ricorso, l'imputato lamenta:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002;

2. Mancanza e illogicità della motivazione relativamente all'elemento soggettivo del reato.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.

Ritenuto, quanto all'aspetto riguardante l'entità del reddito da dichiararsi ai fini della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che l'interpretazione fornita dalla Corte di merito dell'art. 76 dpr 115/2002 è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte, in base al quale la dichiarazione deve avere ad oggetto il reddito nella sua interezza (reddito lordo) siccome espressivo della capacità economica del richiedente [Sez. 4, n. 28810 del 10/05/2023, Vitali, Rv. 284808 - 01:"Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o delle deduzioni stabilite dalla legge. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il concetto di reddito imponibile a cui fa riferimento l'art. 76, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, deve essere determinato dando rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili a imposta, ma comunque indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante, venendo in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all'individuazione dell'imposta da pagare"; Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazoi, Rv. 270201 - 01].

Considerato, quanto all'elemento soggettivo del reato, che i giudici di merito hanno valutato congruamente tale aspetto, ponendo in rilievo come le giustificazioni addotte a sostegno dell'asserito errore da parte del ricorrente non siano accoglibili: è emerso, infatti, che l'imputato solo successivamente all'avvio del giudizio a suo carico si sia preoccupato di chiedere al padre convivente quale fosse l'esatto importo del reddito percepito.

Tanto vale ad escludere la insussistenza del dolo che è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale, che implica l'accettazione consapevole del rischio di dichiarare importi reddituali inveritieri.

A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si limita a reiterare le censure precedentemente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 29

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/01/1975 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle Conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. . Rilevato che, a motivi di ricorso, l'imputato lamenta: 1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002; 2. Mancanza e illogicità della motivazione relativamente all'elemento soggettivo del reato. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto, quanto all'aspetto riguardante l'entità del reddito da dichiararsi ai fini della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che l'interpretazione fornita dalla Corte di merito dell'art. 76 dpr 115/2002 è conforme all'orientamento consolidato di questa Corte, in base al quale la dichiarazione deve avere ad oggetto il reddito nella sua interezza (reddito lordo) siccome espressivo della capacità economica del richiedente [Sez. 4, n. 28810 del 10/05/2023, Vitali, Rv. 284808 - 01:"Nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o delle deduzioni stabilite dalla legge. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il concetto di reddito imponibile a cui fa riferimento l'art. 76, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, deve essere determinato dando rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili a imposta, ma comunque indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante, venendo in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all'individuazione dell'imposta da pagare"; Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazoi, Rv. 270201 - 01]. Considerato, quanto all'elemento soggettivo del reato, che i giudici di merito hanno valutato congruamente tale aspetto, ponendo in rilievo come le giustificazioni addotte a sostegno dell'asserito errore da parte del ricorrente non siano accoglibili: è emerso, infatti, che l'imputato solo successivamente all'avvio del giudizio a suo carico si sia preoccupato di chiedere al padre convivente quale fosse l'esatto importo del reddito percepito. Tanto vale ad escludere la insussistenza del dolo che è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale, che implica l'accettazione consapevole del rischio di dichiarare importi reddituali inveritieri. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente si limita a reiterare le censure precedentemente prospettate, senza tuttavia apportare elementi concreti per disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 29
Sentenza Cassazione n. 33492/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris