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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 ottobre 2020

Cassazione n. 34311/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9807-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e di?., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 268/A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 711 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.M.U. e T.A.S.I. relative, rispettivamente, agli anni di imposta 2013 e 2014, oltre interessi e sanzioni; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 56/2019, accolse il ricorso; che il [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 711, depositata il 13/10/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, sulla base dell'importo medio annuo delle rette corrisposte in proprio favore, la fondazione avesse svolto, nel periodo in questione, attività didattiche con modalità commerciali, non rilevando - in senso contrario - che detto corrispettivo medio fosse inferiore al costo medio per studente, ben potendo il primo "essere inferiore [al secondo] ma di importo comunque consistente e rilevante ai fini della copertura dei costi di esercizio" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, quartultimo cpv.); che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 9807 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della "nullità della sentenza per vizio di apparente motivazione, in violazione dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992" (cfr. ricorso, p. 13), per non avere la C.T.R. - si opina - chiarito sulla base di quali elementi l'attività didattica esercitata nell'immobile della contribuente possa considerarsi svolta con modalità commerciali; che il motivo è manifestamente infondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modi?., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez.

U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, Ric. 2021 n. 9807 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); che, ancora, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., Sez. 3, 30.5.2019, n. 14762, Rv. 654095-01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come la C.T.R., lungi dall'affidarsi ad espressioni generiche, tautologiche o meramente assertive, ha invece evidenziato puntualmente e chiaramente gli elementi fondanti la qualifica dell'attività didattica svolta dalla FONDAZIONE ricorrente in termini di attività commerciale, facendo riferimento — in particolare - al valore non meramente simbolico degli importi medi delle rette ed alla incidenza (in termini di copertura) di queste ultime sui costi di esercizio, rendendo, dunque, ampiamente comprensibile il percorso logico-giuridico seguito per giungere alle proprie conclusioni; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. n. 504/1992, nonché del D.M. 26 giugno 2014" (cfr. ricorso, p. 16), per C5-Tern non essersi la C.T.R.

Ric. 2021 n. 9807 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -4- attenuta alle indicazioni del cit. d.m. e non avere correttamente considerato come, negli anni in questione, il corrispettivo medio per studente fosse ben inferiore al costo medio per studente stabilità dal M.I.U.R.; che il motivo è manifestamente infondato; che la C.T.R. - come innanzi esposto - per affermare la natura commerciale dell'attività didattica svolta dalla ONLUS ricorrente ha accertato che "per la partecipazione all'attività didattica sono corrisposte rette annue tutt'altro che simboliche.., che, nei bllanci,...incidono per una percentuale molto alta sui costi di esercizio" (cfr. p. 2 della motivazione); contesta tale conclusione parte ricorrente, evidenziando come, negli anni in questione, il corrispettivo medio per studente fosse ben inferiore al costo medio per studente stabilità dal M.I.U.R.; che questa Corte, in ipotesi analoga alla presente, ha in proposito recentemente chiarito che "non sussiste il requisito della gratuità o del pagamento simbolico - non potendosi ritenere tale la retta pagata dagli studenti, ancorché al di sotto del costo medio per studente di cui alla tabella Miur, e non essendo indicativa della natura non commerciale dell'attività il mancato conseguimento dell'utile, essendo sufficiente l'idoneità, anche tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 16612/2008).

Pertanto, il pagamento di un corrispettivo, anche modesto, per la fruizione dell'attività didattica è rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali, con conseguente assoggettamento a ICI degli immobili nei quali vengono svolte (V.

Cass. 13299/2019...)" (cfr. Cass., Sez. 6-5, 28.10.2021, n. 30452, non massimata); che a tali principi si è attenuta la C.T.R., laddove ha fondato la propria decisione, oltre che su quanto già esposto supra, sull'ulteriore considerazione per cui ben può il "CM [i.e., il Ric. 2021 n. 9807 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -5- corrispettivo medio] essere inferiore a CSM [i.e., costo medio per studente] ma [ciononostante, risultare] di importo comunque consistente e rilevante ai fini della copertura dei costi di esercizio"; che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "nullità della sentenza per violazione degli artt. 3

I. n. 241/1990; 7,

I. n. 212/2999 [recte, 2000] e 1, comma 162,

I. n. 296/2006" (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto gli avvisi di accertamento impugnati sufficientemente motivati, nonostante le riprese fondassero su una motivazione di stile e generica, priva di qualsiasi riferimento concreto alla situazione immobiliare di essa FONDAZIONE; che il motivo è, in parte, inammissibile, in parte manifestamente infondato; che mentre, da un lato, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento al precedente annullamento, in autotutela, ì4,1, degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta ort) questione (cfr. ricorso, p. 22) sicché, non avendo parte ricorrente indicato se, come e quando la questione concernente la ri-emissione degli avvisi impugnati in questa sede fu sollevata nei precedenti gradi di giudizio, con la conseguente necessità di chiarire la ragione di tale scelta operativa nella relativa motivazione, la stessa deve ritenersi nuova e, dunque, non scrutinabile dal Collegio (arg. da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02), dall'altro, osserva il Collegio come la gravata decisione abbia correttamente ritenuto le riprese motivate, indicando specificamente negli avvisi di accertamento (trascritti in parte qua alla p. 21 del ricorso, ai fini della specificità del motivo) gli elementi considerati ai fini Ric. 2021 n. 9807 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -6- della determinazione dell'imposta dovuta (cfr. anche, più diffusamente, infra); che con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la "nullità della sentenza per vizio di apparente motivazione, in violazione dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992" (cfr. ricorso, p. 23), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente rispetto tanto al lamentato difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, quanto in ordine alla chiesta disapplicazione ovvero rideterminazione delle sanzioni applicate; che il motivo è manifestamente infondato; che è sufficiente osservare, al riguardo, come la C.T.R. abbia dato espressamente e motivatamente conto delle ragioni sottese al rigetto delle istanze avanzate dalla FONDAZIONE ed oggetto del presente mezzo, avendo considerato, da un lato, gli atti impugnati "adeguatamente motivat[i] con i riferimenti normativi ed identificativi del contenuto e dell'oggetto della pretesa impositiva" (e, quindi, rispondenti ai requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

Cfr., ex multis, sia pure in tema di I.C.I., Cass., Sez. 5, 24.1.2018, n. 1694, Rv. 646809-01) e, dall'altro, "dovute le sanzioni risultando chiara la formulazione letterale della norma sulla quale si basa l'esenzione dai tributi in questione" (e, dunque, non ricorrendo alcuna ipotesi di oggettiva incertezza normativa); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., delle spese del 1:2ic. 2021 n. 9807 sez.

Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, pe ssere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 1.400,00 (millequattrocento/00) per compenso professionale, oltre al 1 5 % su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9807-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e di?., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale ultimo è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 268/A; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 711 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 13/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] notificò alla [OSCURATO:PERSONA] due avvisi di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.M.U. e T.A.S.I. relative, rispettivamente, agli anni di imposta 2013 e 2014, oltre interessi e sanzioni; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza n. 56/2019, accolse il ricorso; che il [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 711, depositata il 13/10/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, sulla base dell'importo medio annuo delle rette corrisposte in proprio favore, la fondazione avesse svolto, nel periodo in questione, attività didattiche con modalità commerciali, non rilevando - in senso contrario - che detto corrispettivo medio fosse inferiore al costo medio per studente, ben potendo il primo "essere inferiore [al secondo] ma di importo comunque consistente e rilevante ai fini della copertura dei costi di esercizio" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, quartultimo cpv.); che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; si è costituito, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 9807 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -2- che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della "nullità della sentenza per vizio di apparente motivazione, in violazione dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992" (cfr. ricorso, p. 13), per non avere la C.T.R. - si opina - chiarito sulla base di quali elementi l'attività didattica esercitata nell'immobile della contribuente possa considerarsi svolta con modalità commerciali; che il motivo è manifestamente infondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modi?., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, Ric. 2021 n. 9807 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -3- perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01); che, ancora, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (Cass., Sez. 3, 30.5.2019, n. 14762, Rv. 654095-01); che, tanto premesso, osserva il Collegio come la C.T.R., lungi dall'affidarsi ad espressioni generiche, tautologiche o meramente assertive, ha invece evidenziato puntualmente e chiaramente gli elementi fondanti la qualifica dell'attività didattica svolta dalla FONDAZIONE ricorrente in termini di attività commerciale, facendo riferimento — in particolare - al valore non meramente simbolico degli importi medi delle rette ed alla incidenza (in termini di copertura) di queste ultime sui costi di esercizio, rendendo, dunque, ampiamente comprensibile il percorso logico-giuridico seguito per giungere alle proprie conclusioni; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. n. 504/1992, nonché del D.M. 26 giugno 2014" (cfr. ricorso, p. 16), per C5-Tern non essersi la C.T.R. Ric. 2021 n. 9807 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -4- attenuta alle indicazioni del cit. d.m. e non avere correttamente considerato come, negli anni in questione, il corrispettivo medio per studente fosse ben inferiore al costo medio per studente stabilità dal M.I.U.R.; che il motivo è manifestamente infondato; che la C.T.R. - come innanzi esposto - per affermare la natura commerciale dell'attività didattica svolta dalla ONLUS ricorrente ha accertato che "per la partecipazione all'attività didattica sono corrisposte rette annue tutt'altro che simboliche.., che, nei bllanci,...incidono per una percentuale molto alta sui costi di esercizio" (cfr. p. 2 della motivazione); contesta tale conclusione parte ricorrente, evidenziando come, negli anni in questione, il corrispettivo medio per studente fosse ben inferiore al costo medio per studente stabilità dal M.I.U.R.; che questa Corte, in ipotesi analoga alla presente, ha in proposito recentemente chiarito che "non sussiste il requisito della gratuità o del pagamento simbolico - non potendosi ritenere tale la retta pagata dagli studenti, ancorché al di sotto del costo medio per studente di cui alla tabella Miur, e non essendo indicativa della natura non commerciale dell'attività il mancato conseguimento dell'utile, essendo sufficiente l'idoneità, anche tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 16612/2008). Pertanto, il pagamento di un corrispettivo, anche modesto, per la fruizione dell'attività didattica è rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali, con conseguente assoggettamento a ICI degli immobili nei quali vengono svolte (V. Cass. 13299/2019...)" (cfr. Cass., Sez. 6-5, 28.10.2021, n. 30452, non massimata); che a tali principi si è attenuta la C.T.R., laddove ha fondato la propria decisione, oltre che su quanto già esposto supra, sull'ulteriore considerazione per cui ben può il "CM [i.e., il Ric. 2021 n. 9807 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -5- corrispettivo medio] essere inferiore a CSM [i.e., costo medio per studente] ma [ciononostante, risultare] di importo comunque consistente e rilevante ai fini della copertura dei costi di esercizio"; che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "nullità della sentenza per violazione degli artt. 3 I. n. 241/1990; 7, I. n. 212/2999 [recte, 2000] e 1, comma 162, I. n. 296/2006" (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto gli avvisi di accertamento impugnati sufficientemente motivati, nonostante le riprese fondassero su una motivazione di stile e generica, priva di qualsiasi riferimento concreto alla situazione immobiliare di essa FONDAZIONE; che il motivo è, in parte, inammissibile, in parte manifestamente infondato; che mentre, da un lato, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento al precedente annullamento, in autotutela, ì4,1, degli avvisi di accertamento per gli anni di imposta ort) questione (cfr. ricorso, p. 22) sicché, non avendo parte ricorrente indicato se, come e quando la questione concernente la ri-emissione degli avvisi impugnati in questa sede fu sollevata nei precedenti gradi di giudizio, con la conseguente necessità di chiarire la ragione di tale scelta operativa nella relativa motivazione, la stessa deve ritenersi nuova e, dunque, non scrutinabile dal Collegio (arg. da Cass., Sez. 2, 24.1.2019, n. 2038, Rv. 652251-02), dall'altro, osserva il Collegio come la gravata decisione abbia correttamente ritenuto le riprese motivate, indicando specificamente negli avvisi di accertamento (trascritti in parte qua alla p. 21 del ricorso, ai fini della specificità del motivo) gli elementi considerati ai fini Ric. 2021 n. 9807 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 -6- della determinazione dell'imposta dovuta (cfr. anche, più diffusamente, infra); che con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la "nullità della sentenza per vizio di apparente motivazione, in violazione dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992" (cfr. ricorso, p. 23), per avere la C.T.R. reso una motivazione apparente rispetto tanto al lamentato difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati, quanto in ordine alla chiesta disapplicazione ovvero rideterminazione delle sanzioni applicate; che il motivo è manifestamente infondato; che è sufficiente osservare, al riguardo, come la C.T.R. abbia dato espressamente e motivatamente conto delle ragioni sottese al rigetto delle istanze avanzate dalla FONDAZIONE ed oggetto del presente mezzo, avendo considerato, da un lato, gli atti impugnati "adeguatamente motivat[i] con i riferimenti normativi ed identificativi del contenuto e dell'oggetto della pretesa impositiva" (e, quindi, rispondenti ai requisiti richiesti dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Cfr., ex multis, sia pure in tema di I.C.I., Cass., Sez. 5, 24.1.2018, n. 1694, Rv. 646809-01) e, dall'altro, "dovute le sanzioni risultando chiara la formulazione letterale della norma sulla quale si basa l'esenzione dai tributi in questione" (e, dunque, non ricorrendo alcuna ipotesi di oggettiva incertezza normativa); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., delle spese del 1:2ic. 2021 n. 9807 sez. Sesta civile - T - ud. 29-09-2022 presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, pe ssere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, trova applicazione l'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 1.400,00 (millequattrocento/00) per compenso professionale, oltre al 1 5 % su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 34311/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris