CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16987/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/06/2021 della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, letta per il ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha rinunciato alla trattazione orale, e ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 giugno 2021 la Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 19 dicembre 2013, irrevocabile il 30 aprile 2015, del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alle pene di legge per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 tra il 25 febbraio e il 4 marzo 2009. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta la mancata valutazione delle prove nuove allegate all'istanza di revisione e all'istanza di sospensione degli effetti della sentenza, e precisamente della documentazione relativa ai rapporti di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e delle dichiarazioni di questi in merito alla consegna del cellulare dopo i fatti contestati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché riproduce gli stessi argomenti spesi nel contesto dell'istanza di revisione, omettendo qualsivoglia confronto critico con la decisione impugnata. 4. Ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la revisione può essere richiesta se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato dev'essere prosciolto ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen. che, a sua volta, stabilisce che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato dev'essere prosciolto a norma degli art. 529, 530 e 531 cod. proc. pen. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha confutato i nuovi elementi di prova, giudicandoli di per sé insignificanti e in ogni caso inidonei a ribaltare il giudizio di responsabilità (per un'applicazione recente del principio di diritto, si veda Cass., Sez. 2, n. 15562 del 14/02/2019, Camassa, Rv. 276437-01). La Corte di appello ha ricostruito in fatto che il Tribunale di Milano aveva condannato il Roveto per tre cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] commesse il 25 febbraio, il 27 febbraio e il 4 marzo 2009. L'accertamento di responsabilità del primo episodio è fondato sulla deposizione del commissario di polizia che il 25 febbraio 2009 aveva arrestato in flagranza Mario e [OSCURATO:PERSONA] che detenevano 150 grammi di cocaina ricevuti sotto gli occhi degli operanti da [OSCURATO:PERSONA], il quale si era incontrato, previo appuntamento telefonico, con il Roveto, come da conversazioni intercettate tra il 22 e il 25 febbraio 2009 sull'utenza 389-0954350 in uso a [OSCURATO:PERSONA] e come da dichiarazioni dello Scorza e del Roveto, i quali però avevano confermato l'incontro, ma l'avevano giustificato per ragioni di lavoro. L'accertamento di responsabilità del secondo episodio è basato sulle comunicazioni telefoniche e a mezzo di messaggi intercettati tra lo Scorza e il Roveto e confermato dagli spostamenti registrati dal gps installato sull'autovettura del primo. L'accertamento di responsabilità del terzo episodio è invece fondato sulle intercettazioni il cui contenuto era stato confermato dal servizio di appostamento. E' pacifico che il Roveto fosse in possesso dell'utenza telefonica n. 389- 0954311 al momento dell'arresto e che le intercettazioni di questa utenza, unitamente all'uso del gps e ai servizi di osservazione erano stati decisivi per la condanna.La difesa ha chiesto la revisione del processo perché [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA], fratello di Mario, avevano successivamente dichiarato che l'utenza telefonica in oggetto era di [OSCURATO:PERSONA], come si desumeva anche dagli atti della ditta e dalla foto della scatola del cellulare. La Corte di appello, dopo aver esaminato le nuove prove e sentito i dichiaranti, ha motivatamente rigettato il ricorso, evidenziando che, nel corso del procedimento, l'imputato aveva ammesso di aver usato la suddetta utenza telefonica fin dal 22 febbraio 2009, che aveva inviato i messaggi oggetto d'intercettazione, che aveva concentrato tutti i suoi sforzi difensivi sul significato dei messaggi, senza neanche accennare alle circostanze riferite da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, d'altra parte, non avevano rappresentato fatti decisivi. Semplicemente, il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato il cellulare, l'aveva consegnato allo zio [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva dato al fratello Mario, che aveva bisogno di un altro telefono, dopo l'arresto dei Lichtemberger. Oltre a rilevare l'incongruenza del narrato del dichiarante [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito al difensore del Roveto di aver cominciato a usare il cellulare solo dal 22 febbraio 2009, mentre ai Giudici di averlo usato fino al 25 febbraio 2009, data dell'arresto dei Lichtemberger, la Corte di appello ha sottolineato che era illogico "sbarazzarsi" di un telefono "pericoloso", cedendolo al loro socio in affari; che il 22 febbraio 2009 era stato inviato dal suddetto cellulare all'utenza del [OSCURATO:PERSONA] un messaggio secondo cui l'autore aveva cambiato numero; che, non essendovi stata risposta, l'autore aveva insistito scrivendo "amico, ho cambiato numero e ci siamo visti alla benzina di Linate. Hai capito chi sono?", messaggio privo di senso se inviato dal fratello; che in dibattimento la convivente di [OSCURATO:PERSONA], interpellata in merito ai rapporti tra il compagno e il Roveto aveva spiegato che i due si conoscevano da tempo perché conterranei e si erano incontrati a Linate in epoca prossima ai fatti che avevano portato al loro arresto; che dall'utenza in oggetto erano partiti altri messaggi significativi in merito agli appuntamenti per le cessioni di stupefacente; che l'esibizione della foto della scatola dell'apparecchio era ininfluente in merito alla prova dell'uso della scheda SIM con il numero 389-0954311, cui si riferivano le comunicazioni oggetto di intercettazione. 5. La decisione è pertanto immune da censure. Infine, va osservato che la doglianza in merito all'omessa pronuncia sulla sospensione degli effetti della sentenza di condanna è di mero stile: il ricorrente non ha allegato elementi a sostegno e in ogni caso il relativo diniego è implicito nel diniego della revisione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell