CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 39307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]-t, Cti,9 „ed, 71As-J1,54: ucyo il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 9.8.21, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 9/7/2021, disposto nei confronti dell'indagata in ordine al delitto di bancarotta patrimoniale fraudolenta (distrazione, in proprio favore, della somma di euro 1.213.772,79 attraverso bonifici, prelievi in contanti e spese con carta di credito a carico dei conti societari della fallita Co.Ge.Si. s.r.I.). 2.Ricorre per cassazione l'indagata, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo deduce violazione di legge eccependo l'inosservanza dell'art. 309 del codice di rito, come richiamato dall'art. 324 comma 7 cod. proc. pen., per avere il tribunale del riesame esteso autonomamente, in petus, l'oggetto del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. in relazione al capo 6 dell'imputazione imputandolo anche al capo 5 della rubrica che afferisce a ipotesi di distrazione in favore proprio laddove quella di cui al capo 6 riguarda distrazione in favore di terzi, rispetto alla quale non è possibile il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, sui beni dell'amministratore quando il provento è andato a vantaggio di terzi; in ogni caso, peraltro, in ipotesi di discordanza tra dispositivo e motivazione si sarebbe dovuto dare prevalenza al primo. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione degli artt. 240, 125, comma 3, 321 del codice di rito, nonchè vizio di motivazione in relazione al nesso di pertinenzialità del bene oggetto di sequestro preventivo, necessario anche allorquando esso consista in denaro, rispetto all'illecito penale provvisoriamente contestato al capo 6 della rubrica. Si osserva altresì che la confisca facoltativa del profitto del reato non può essere imposta se l'accertamento della responsabilità e del nesso di pertinenzialità non sia completato con una statuizione di condanna. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato.Deve premettersi che costituisce consolidato indirizzo di legittimità, più volte affermato nelle sue diverse ma collegate declinazioni, anche dalle Sezioni Unite, quello secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, p.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710- 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. il 02/02/2017, Faiella, Rv. 269296 - 01). 1.1.Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è infondato. Vero è - come correttamente annota il Procuratore Generale nella requisitoria scritta - che l'omessa contestazione ed utilizzazione di un reato ai fini dell'emissione della misura cautelare è mancanza alla quale non può ovviare il giudice del riesame con la procedura di correzione dell'errore materiale, poiché si tratta di omissione che è conseguente ad un procedimento valutativo e consapevole del giudice per le indagini preliminari, e non ad un errore materiale, cioè ad un mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima (Sez. 6, n. 4277 del 10/12/2001 Cc. (dep. 05/02/2002 ) Rv. 220959 - 01), ma nel caso in esame, tuttavia, è evidente che si sia trattato di un mero errore materiale. Il Tribunale del riesame si è limitato a correggere un errore materiale presente nel dispositivo del decreto emesso dal G.i.p., posto che l'oggetto del sequestro ex art. 321 c.p.p. disposto è "la somma complessiva di euro 1.213.772,79 nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]" che per evidente errore materiale/è imputata al capo 6)nel dispositivo dell'ordinanza cautelare, laddove dalla motivazione della stessa emerge che è stato valutato e ritenuto sussistente il fumus commissi deliciti - anche - con riferimento al capo 5), vale a dire alla distrazione avente ad oggetto proprio la complessiva somma di euro 1.213.772,79, oggetto di sequestro. La rettifica opportunamente operata dal tribunale del riesame è in linea con l'orientamento di questa Corte, che ha, condivisibilmente, affermato che il giudice della cautela ha il potere di correggere gli errori materiali presenti nel provvedimento impositivo della misura cautelare emesso dal G.i.p. (Sez. 3, n. 7136 del 20/01/2009, Rv. 242677 - 01), sicchè, come detto in premessa, il motivo in scrutinio è inammissibile per manifesta infondatezza. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l'oggetto del sequestro preventivo, sub specie di somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'indagata, integra, per come sottolineato dal tribunale del riesame, il profitto del reato di bancarotta di distrazione di cui al capo 5), talché la doglianza articolata facendo riferimento al capo 6'è inconferente. Quanto infine all'ultimo profilo pure genericamente sollevato, relativo alla pertinenzialità del denaro, è solo il caso di rammentare che di recente si sono ah riguardo pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte chehanno affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037 - 01); sicchè irrilevante si appalesa il dedotto difetto di dimostrazione della pertinenzialità della 20r rkpetto al reato:, ero che conta è che risulti il fumus rispetto all'entrata del denaro distratto nel patrimonio dell'indagata; circostanza di per sé sufficiente ai fini che occupano essendo il denaro bene fungibile. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del°Ficorrente al pagamento delle spese di procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna