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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 novembre 2022

Cassazione n. 35634/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12849/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DEGLI INTERNI - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE L'AQUILA n. 141/2021 depositata il16/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Considerato che : [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila nr 3374/2018 pubblicato in data 7.12.2018 affidandosi ad un unico articolato motivo.

Il Ministero degli Interni si è costituito solo formalmente senza svolgere alcuna difesa. considerato che: - parte ricorrente non ha provveduto al deposito di copia dellasentenza impugnata; - l'omesso deposito di tale decisione - che, peraltro, va prodotta in copia autentica - costituisce causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di effettiva attività difensiva della parte vittoriosa.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12849/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- MINISTERO DEGLI INTERNI - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso DECRETO di TRIBUNALE L'AQUILA n. 141/2021 depositata il16/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Considerato che : [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila nr 3374/2018 pubblicato in data 7.12.2018 affidandosi ad un unico articolato motivo. Il Ministero degli Interni si è costituito solo formalmente senza svolgere alcuna difesa. considerato che: - parte ricorrente non ha provveduto al deposito di copia dellasentenza impugnata; - l'omesso deposito di tale decisione - che, peraltro, va prodotta in copia autentica - costituisce causa di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2; - nulla va disposto in ordine al governo delle spese del giudizio, in assenza di effettiva attività difensiva della parte vittoriosa. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stess
Decreto Cassazione n. 35634/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris