CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 18118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. SENTENZA sul ricorso 18086/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di assicurazione contro la grandine - società cooperativa, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli 2, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Intino, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 5351/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale condizionato. Uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], D'INTINO E VETERE. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la Società svizzera di assicurazione contro la grandine, chiedendo che fosse condannata al pagamento in suo favore, sulla base di tre diverse polizze di assicurazione, delle somme contrattualmente previste a seguito del verificarsi del sinistro assicurato. Premessa la sua qualità di imprenditrice agricola, la Mio espose, a sostegno della domanda, di avere stipulato con la società convenuta, tramite l'intervento dell'agente assicurativo [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., tre diversi tipi di polizze: una c.d. agevolata (SARIS) recante i numeri di contratto 557 e 558; la seconda, non agevolata (SARGA integrativa) recante i numeri 4518 e 4519; e la terza, non agevolata (SARGA pura), recante il numero 3311, polizze tutte finalizzate alla copertura dei danni derivanti ai raccolti agricoli da eventi naturali ed atmosferici. Aggiunse di aver perso il raccolto tra giugno e luglio del 2012 proprio a causa della siccità, evento naturale per il quale aveva stipulato la polizza, e che la società di assicurazione, mentre aveva liquidato la somma prevista dalle polizze agevolate, si era invece rifiutata di corrispondere l'indennizzo previsto dalle due polizze non agevolate, adducendo la mancata conclusione del contratto di assicurazione ovvero la sua nullità per essere stato il premio pagato dopo il verificarsi dell'evento assicurato. Si costituì in giudizio la Società svizzera di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda. La convenuta chiese, inoltre, di poter chiamare in causa il suo (ex) agente ([OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.), onde essere da questo manlevata in caso di condanna. Nel merito, la convenuta eccepì che i contratti di assicurazione fatti valere dalla Mio erano, in realtà, inesistenti; che non c'era prova scritta del loro perfezionamento e che non era stato corrisposto alcun premio. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., chiamata in causa, si costituì aderendo, in sostanza, alla domanda proposta dall'attrice. Rilevò detta società che il contratto di assicurazione si era effettivamente perfezionato e che i premi erano stati corrisposti ed aggiunse che tutti gli originali delle polizze erano stati consegnati alla Società svizzera. Il Tribunale rigettò la domanda dell'attrice nonché quella di manleva della convenuta, condannando la Mio al pagamento delle spese in favore sia della Società svizzera che della chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dall'attrice soccombente e in via incidentale subordinata dalla Società svizzera di assicurazione (in relazione al profilo della manleva da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 3 dicembre 2018, ha rigettato l'appello principale, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato l'appellante principale al pagamento delle ulteriori spese del grado in favore della sola Società svizzera, compensandole quanto alla Mio e la chiamata società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Ha osservato la Corte d'appello, per quanto riguarda la polizza n. 3311, che, nonostante vi fosse in atti il certificato sottoscritto dalle parti recante la data del 24 maggio 2012, non vi era alcuna prova che lo stesso fosse stato firmato prima dell'evento dannoso (verificatosi nell'agosto 2012), anche perché la stampa della polizza (unitamente alla sottoscrizione della stessa da parte della Mio e dell'agente società [OSCURATO:SOCIETA]) era avvenuta il 15 ottobre 2012, l'assegno di pagamento era del 5 novembre 2012 e l'incasso era avvenuto il 7 novembre successivo. La tesi della Mio secondo cui vi era una prassi consolidata tra le parti nel senso che il pagamento avvenisse in ritardo, desumibile dall'art. 10 delle Condizioni generali di contratto, non poteva giovare all'appellante, dato che l'art. 10 si riferiva alle sole polizze assicurative agevolate, per le quali l'emissione prima del pagamento del premio poteva ritenersi giustificata dal fatto che si trattava di polizze collettive, garantite dal Consorzio del quale l'appellante faceva parte. D'altra parte, la previsione del citato art. 10 andava ad integrarsi, secondo la Corte d'appello, con la norma dell'art.1888 cod. civ., che impone la forma scritta ad probationem per dimostrare l'esistenza del contratto; e, nella specie, l'art. 10 consentiva l'operatività della polizza, «in mancanza di certificato, in via eccezionale, solo per il limitato tempo di giorni 30». 2.2. In relazione, invece, alle polizze nn. 4518 e 4519 - per le quali l'appellante aveva affermato che la data della notificazione dell'assicurazione le rendeva già operanti - la Corte di merito ha specificato che, pur consentendo l'art. 1888 cit. di fornire la prova del contratto di assicurazione anche con documenti diversi dalla polizza, ciò poteva avere luogo a condizione che tali documenti fossero idonei a dimostrare «in modo certo e adeguato l'avvenuta conclusione del contratto»; il che, nella specie, non era avvenuto. I documenti prodotti dall'appellante e indicati come indizi della conclusione del contratto, infatti, sono stati ritenuti dalla Corte di merito come atti interni, non idonei a produrre effetti nei confronti dei terzi. In ogni caso, anche alla luce delle Procedure di assunzione 2011 richiamate tra le parti, il contratto di assicurazione non poteva considerarsi concluso per fatti concludenti, mancando la stampa del certificato e la sottoscrizione delle due parti, elementi necessari ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., disposizione da considerare valevole anche per il contratto di assicurazione (art. 1899 cod. civ.). La sentenza, quindi, ha considerato mancante la prova dell'esistenza dei contratti; ma ha anche aggiunto che, «qualora si ritenesse diversamente, il premio pagato successivamente all'evento non consentirebbe la richiesta di indennizzo, perché il contratto dovrebbe ritenersi sospeso e non operante nel momento in cui il danno assicurato si è verificato» (art. 1901 cod. civ.). La sospensione «è una conseguenza naturale del contratto il cui rilievo non è riservato alla parte»; ed il fatto che l'assicuratore aveva accettato il pagamento tardivo del premio non significava affatto che ci fosse rinuncia alla sospensione del contratto, posto che la rinuncia a tale eccezione deve essere «manifestata espressamente».Il rigetto dell'appello rendeva superfluo, secondo la Corte di merito, l'esame degli ulteriori motivi (ivi comprese le richieste istruttorie e di esibizione delle polizze, che «anche se esistessero non sarebbero efficaci non essendo state mai portate a conoscenza del proponente»). 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Milano propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tredici motivi. Resistono con due separati controricorsi la Società svizzera di assicurazione contro la grandine e la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] svizzera di assicurazione, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ripropone la domanda (rimasta assorbita in appello) di condanna della società Assiteann per aver compiuto atti esorbitanti dal mandato di agenzia, esponendo l'assicuratore preponente ad indennizzare sinistri che avrebbe altrimenti potuto legittimamente respingere; mentre la società [OSCURATO:SOCIETA] si costituisce più che altro per difendersi dalla domanda di manleva avanzata nei suoi confronti dalla Società svizzera. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente compie una premessa relativa ai primi tre motivi di ricorso, osservando, in relazione alla polizza c.d. SARGA pura (n. 3311), che l'evento dannoso è avvenuto il 27 agosto 2012, che il certificato di assicurazione risulta stampato il successivo 4 ottobre e che, a norma dell'art. 10 delle Condizioni generali di contratto, le garanzie decorrevano dalla notifica, cioè dalla data di comunicazione alla Società svizzera da parte dell'intermediario [OSCURATO:SOCIETA]. La data di notifica era quella del 24 maggio 2012, antecedente il sinistro, e in data 18 settembre 2012 i periti della Società svizzera avevano redatto il c.d. bollettino di campagna, contenente la data di decorrenza della garanzia. A seguito di un'ispezione svolta dalla Società svizzera presso la [OSCURATO:SOCIETA] il 17 ottobre 2012, erano stati redatti un verbale e un tabulato dal quale risultava che anche il contratto n. 3311 era presente e che il relativo premio era stato incassato in data 17 ottobre 2012. In conseguenza di tale ispezione, la Società svizzera aveva chiesto e ottenuto dal proprio agente [OSCURATO:SOCIETA] il trasferimento delle somme relative alle polizze incassate. 2. Osserva la Corte, preliminarmente, che la presente controversia si inserisce in un gruppo di altre in tutto simili, alcune delle quali sono state già esaminate e decise da questa Corte; altre sono allo stato pendenti ed una, in particolare, è stata discussa alla medesima udienza pubblica del 24 marzo 2022 (r.g. n. 19550 del 2019) ed è oggetto di una separata decisione. Ciò detto, il Collegio rileva che ragioni di economia processuale consigliano di cominciare ad esaminare il ricorso partendo dai motivi primo, terzo e nono. 3. Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 2735, 2733, 2732, 1888 e 1901 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione alla suindicata polizza n. 3311. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che i contratti e le scritture private sottoscritti da entrambe le parti hanno valore di confessione stragiudiziale fatta direttamente alle controparti e valevole, quindi, come prova. Tale regola vale, ovviamente, anche nel caso specifico, nel quale il contratto non era stato firmato direttamente dalla società assicuratrice, bensì dal suo intermediario [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti, sottoscrivendo il certificato, avevano riconosciuto che la garanzia assicurativa si sarebbe attivata con la notifica e che la notifica era avvenuta il 24 maggio 2012, cioè prima del sinistro. La data di stampa del certificato e il relativo pagamento non potevano invalidare il contenuto del certificato. Il fatto, poi, che il pagamento sia avvenuto dopo l'evento dannoso non potrebbe inficiare la validità del contratto, posto che l'art.1901 cod. civ. prevede solo, in caso di mancato pagamento, la sospensione del contratto, ma non fa venire meno la validità del medesimo. L'anteriorità della polizza rispetto al sinistro, quindi, sarebbe stata oggetto di una confessione stragiudiziale.4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. in materia di interpretazione dei contratti. Ad avviso della ricorrente, è errata l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'art. 10 delle Condizioni generali di contratto non si applicherebbe alle polizze non agevolate. Ed infatti, pur risultando dal frontespizio (riportato nel ricorso) il richiamo alle sole polizze agevolate, la ricorrente rileva che la Corte d'appello avrebbe dovuto estendere l'esame all'intero contenuto del contratto, dal quale emergerebbero una serie di elementi univoci nel senso di ritenere applicabile il citato art. 10 a tutte le polizze, e quindi anche a quelle non agevolate. In tal senso dovrebbero essere letti, secondo la ricorrente, l'art. 3 (contenente richiami alle polizze individuali e collettive), l'art. 5 a proposito di aggravamento e diminuzione del rischio (dove sarebbe evidente l'applicazione ad entrambe le polizze), l'art. 7 a proposito della franchigia, l'art. 35 sul pagamento dell'indennizzo e l'art. 40 (sulla trasformazione del certificato da polizza collettiva a polizza individuale). Il motivo, insomma, insiste sul fatto che l'interpretazione accolta in sentenza circa la non applicabilità dell'art. 10 alle polizze individuali sarebbe in contrasto con tutte le regole di interpretazione dei contratti, nonché con i criteri residuali di cui agli artt.1367 e 1370 cod. civ. (principio di salvaguardia e di interpretazione contro il proponente). 5. Con il nono motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell'art. 132, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all'ordine di esibizione dei contratti. La ricorrente contesta che la sentenza impugnata abbia rigettato l'istanza di esibizione con la motivazione secondo cui tali polizze, ove anche esistenti, non potrebbero essere efficaci, in quanto non portate a conoscenza del proponente. Tale motivazione sarebbe del tutto contraddittoria, perché la richiesta di esibizione aveva ad oggetto «certificati sottoscritti da entrambe le parti», e sarebbe impensabile che scritture private o contratti sottoscritti non siano stati portati a conoscenza del proponente. 6. I motivi primo, terzo e nono sono fondati nei termini che si vanno ad illustrare. 6.1. Osserva la Corte, innanzitutto, che il nono motivo di ricorso è fondato, dal momento che la motivazione della sentenza in ordine al rigetto della richiesta, proveniente dalla Mio, di esibizione delle polizze assicurative appare illegittima. Come si è detto in precedenza, la Corte di merito, a conclusione della sua stringata motivazione, è pervenuta alla conclusione secondo cui il rigetto dell'appello - del quale, peraltro, non sono stati elencati analiticamente i motivi - rendeva superfluo l'esame degli ulteriori motivi, ivi comprese le richieste istruttorie e di esibizione delle polizze, che «anche se esistessero non sarebbero efficaci non essendo state mai portate a conoscenza del proponente». Com'è noto, di norma nel contratto di assicurazione ad assumere la veste di proponente è l'assicurato, né i termini del problema mutano per il fatto che il contratto sia stato concluso tramite l'interposizione di un agente dell'assicuratore (nel caso, la società [OSCURATO:SOCIETA]). La Corte d'appello ha riferito di avere a disposizione, quanto alla polizza n. 3331, il certificato sottoscritto dalle parti recante la data del 24 maggio 2012 (anteriore al verificarsi del sinistro). Alla luce di tale quadro - e, a maggior ragione, in considerazione dell'evidente contrasto esistente tra la società Svizzera di assicurazioni e la società intermediaria [OSCURATO:SOCIETA] - non si riesce a comprendere per quale ragione la Corte d'appello non abbia dato seguito alla richiesta di esibizione avanzata a suo tempo dall'odierna ricorrente, sostenendo che le polizze, ove pure esistenti, non erano mai state portate a conoscenza del proponente. Non a caso, infatti, in altre controversie identiche a quella odierna, ivi compresa quella di cui al citato ricorso n. 19550 del 2019, deciso nella stessa data odierna, la medesima Corte d'appello ha deciso il punto in modo diverso, traendo dalla documentazione acquisita una serie di argomenti decisivi. Ciò che non è condivisibile, in definitiva, è che il giudice di merito addebiti all'assicurato, come nella specie è avvenuto, di non aver dimostrato l'esistenza del contratto e nello stesso tempo neghi ingresso alla doverosa attività istruttoria volta proprio alla dimostrazione di tale esistenza. 6.2. Tanto premesso in ordine alla fondatezza del nono motivo, il Collegio rileva che è fondato anche il terzo. È noto che, per pacifico insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, sono alquanto ristretti i margini entro i quali può essere sindacata in sede di legittimità l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito. Com'è stato più volte affermato, infatti, le censure avverso l'interpretazione delle clausole contrattuali non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (così la sentenza 28 dicembre 2017, n. 28319, in linea con una consolidata giurisprudenza). Consegue da ciò che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (ordinanza 9 aprile 2021, n. 9461). In riferimento, poi, al contratto di assicurazione, è stato più volte affermato che l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata ed all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (v., tra le altre, la sentenza 15 febbraio 2007, n. 3468). Nel caso specifico, l'unica argomentazione che la Corte di merito ha utilizzato per sostenere che la previsione dell'art. 10 delle condizioni generali di contratto trovasse applicazione per le sole polizze agevolate - con esclusione, quindi, sia delle SARGA integrative che delle SARGA pure, entrambe non agevolate (v. sentenza a p. 11) - consiste nel richiamo al frontespizio contrattuale. In contestazione di quest'argomento, la ricorrente ha richiamato innanzitutto il certificato di polizza n. 3331, trascritto alle pp. 6 e 7 del ricorso, ponendo in luce come esso faccia riferimento alla data della notifica (che è quella del 24 maggio 2012); e, poiché la data della notifica era prevista esplicitamente nell'art. 10 cit. (trascritto a p. 6 del ricorso), la ricorrente ha invocato la violazione delle norme generali di interpretazione del contratto. In altri termini, se la regola del perfezionamento con la notifica non fosse stata applicabile alle polizze non agevolate, non si comprenderebbe, secondo la tesi della ricorrente, per quale motivo di tale notifica si desse conto nella polizza n. 3331. Questa, però, non è l'unica censura interpretativa. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non soltanto ha indicato con precisione quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati dalla sentenza impugnata (v., in particolare, il ricorso alle pp. 20 e 22), ma ha avuto cura di trascrivere nel corpo del ricorso una serie di articoli dai quali risulta in modo evidente come la tesi recepita dalla Corte d'appello - e cioè, appunto, che l'art. 10 delle Condizioni generali di contratto si applicava soltanto alle c.d. polizze agevolate - appaia seriamente discutibile. La ricorrente dà atto di come nell'intestazione delle condizioni generali di contratti vi sia un esplicito riferimento alle polizze "agevolate da contribuzione pubblica", ma riporta anche il testo degli artt. 3, 5, 7, 35 e 40 delle citate condizioni generali, ponendo in luce, in modo del tutto coerente, il fatto che esse non avrebbero alcun senso se fosse esatta l'interpretazione della Corte d'appello. Oltre, perciò, alla violazione del fondamentale criterio interpretativo di cui all'art. 1363 cod. civ., secondo cui le clausole di un contratto devono essere interpretate «le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto», la sentenza impugnata appare in contrasto anche con la regola, benché residuale, di cui all'art. 1370 cod. civ., il quale dispone che le clausole inserite in moduli o formulari «predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro». 6.3. L'accoglimento dei motivi terzo e nono comporta, come conseguenza necessitata, l'accoglimento anche del primo motivo. La sentenza impugnata, pur avendo dato conto, in relazione alla polizza n. 3331 (c.d. SARGA pura), che vi era in atti il certificato sottoscritto da entrambe le parti e recante la data del 24 maggio 2012, ha tuttavia negato che da tale documento potesse trarsi la prova certa che il contratto si era perfezionato prima dell'evento dannoso. Ciò in quanto, come si è visto a proposito dei due motivi già esaminati, l'art. 10 delle condizioni generali di contratto - che l'odierna ricorrente aveva richiamato a sostegno della sua tesi - non trovava applicazione in relazione alle polizze c.d. SARGA pure (come la n. 3331), ma soltanto alle polizze agevolate. È noto che, secondo quanto dispone l'art. 1888, primo comma, cod. civ., il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che nei contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta non già ad substantiam ma ad probationem, di modo che il requisito formale attiene soltanto alla prova del contratto e non alla sua esistenza giuridica ed alla sua perfezione, per cui la carenza può essere ovviata con atto successivo (sentenze 22 maggio 1992, n. 6147, 3 aprile 2000, n. 4005, e 14 aprile 2005, n. 7763). Ciò detto, la Corte osserva che l'accoglimento del terzo motivo fa cadere sia la parte citata della motivazione della sentenza impugnata nella quale la Corte d'appello ha accolto la già censurata interpretazione del citato art. 10 sia l'argomentazione difensiva del controricorso della società Svizzera secondo cui, essendo la polizza n. 3331 una polizza non agevolata, la stessa non poteva perfezionarsi con la mera notifica del certificato. Ne consegue che la sentenza offre il fianco alla censura di cui al primo motivo, perché non ha tenuto in considerazione il fatto che la presenza del certificato di assicurazione, sottoscritto dall'assicurata Mio e dall'intermediario [OSCURATO:SOCIETA], ben poteva avere un valore sostanzialmente confessorio dell'esistenza della polizza in discussione. 7. L'accoglimento dei motivi precedenti, fra i quali in particolare il nono, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di esibizione delle polizze, che era stata avanzata dalla ricorrente anche in relazione alle polizze n. 4518 e 4519 (SARGA integrative), fa sì che i restanti motivi di ricorso debbano rimanere assorbiti. 8. In conclusione, sono accolti i motivi primo, terzo e nono del ricorso, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione personale, la quale tornerà ad esaminare l'appello della Mio alla luce dei criteri indicati nella presente pronuncia. Al giudice di rinvio è rimesso anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi primo, terzo e nono del ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello