CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28856/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo di impugnazione, la difesa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 19, d.lgs. n. 296 del 1998, per avere l'ordinanza che ha respinto l'opposizione all'espulsione del detenuto asseritamente omesso di considerare l'esistenza, in Italia, di validi legami familiari, che sarebbero stati ostativi rispetto all'adozione del provvedimento espulsivo; ritenuto che il ricorso sia aspecifico nella parte in cui esso omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato laddove esso ha evidenziato, alla stregua dell'istruttoria compiuta, l'assenza di un reale rapporto con le persone che il condannato ha indicato come suoi parenti residenti in Italia e che esso sia, al contempo, meramente rivalutativo rispetto al non illogico apprezzamento compiuto in sede di merito, come tale non sindacabile nel giudizio di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis