CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2874-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro - intimati - avverso la sentenza n. 1685/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02874 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- r.g. 2874/2021 Agenzia delle Entrate C/[OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per estimi catastali, ex art. 1 comma 335 L. n. 311/2004, in relazione all'immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] microzona 24, Esquilino, ha respinto l'appello dell'Ufficio. Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Considerato che: 1. Con l'unico articolato motivo del ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione della I. 212/2000, art. 7, dell'art. 3 I. 241/90, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto l'atto di riclassamento non adeguatamente motivato. 2. Il motivo è infondato. 2.1.Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019). 2.2.Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento. L'amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). 2.3.Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classa mento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019). Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 2019, ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del D.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione(Cass. 9603/2020; Cass.9770\2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare- sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale- la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311\2004. 2.4.Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass.22671/2019; Cass. 23051/2019). 2.5.In relazione all'ipotesi di nuovo classamento, adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonché ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. La legittimità della revisione catastale non può essere desunta dalla collocazione dell'immobile in una microzona di pregio, senza specifica indicazione degli interventi di riqualificazione che l'hanno interessata. Quando si procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui la stessa si colloca e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla loro revisione in conseguenza di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano(Cass.3065/2019). E ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Pertanto per l'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Cass.1543\2020; Cass. 31112/2019). 2.6. [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta agli indicati principi, laddove ha ritenuto carente di motivazione l'atto di classamento, mancando un'analisi delle caratteristiche intrinseche, estrinseche e contestuali dell'immobile, nè indicandosi la qualità ambientale della zona di mercato, ritenendo insufficiente il mero riferimento alla procedura di cui all'art. 1 comma 335 I. 311/2004 senza il minimo sostegno di valore tecnico a giustificare la riclassificazione. Tale motivazione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata, che ha di recente ribadito (Cass. n. 25201/2022) che in tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso. 3.11 rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, col quale si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per mancata notifica dell'appello. 4.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in €. 3.500,00, €. 200,00 per esborsi, oltre spe