Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2024/2026
ECLI:EU:T:2026:14
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0176_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 14 gennaio 2026 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑176/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei fondi – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che sono oggetto di restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nominativo del ricorrente negli elenchi – Criterio dell’“appartenenza familiare” – Criterio del “legame con membri delle famiglie Assad o Makhlouf” – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Notifica delle misure restrittive – Errore di valutazione – Proporzionalità – Libertà d’impresa – Diritto di proprietà»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Criteri di adozione delle misure restrittive
[Art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punto 32)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei fondi delle persone associate al regime siriano – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria o implicita
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 1, e 28, § 1, e allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, § 1, a), e allegato II, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 37‑42, 51‑59, 72‑76, 81‑85, 93)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione con il regime siriano – Associazione a un membro delle famiglie Assad o Makhlouf – Nozioni – Criteri giuridici autonomi – Conseguenze sulla motivazione dell’inserimento
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, §§ 1, 2 e 3, e 28, §§ 1, 2 e 3, e allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, § 1 bis, e allegato II, 2015/1828, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 60‑66, 70, 71)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Associazione con il regime siriano – Associazione a un membro delle famiglie Assad o Makhlouf – Nozioni – Ipotesi di molteplici collegamenti simultanei
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, §§ 1, 2 e 3, e 28, §§ 1, 2 e 3; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, § 1 bis, 2015/1828, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 67‑69)
5.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Consiglio impossibilitato a procedere a una notificazione – Ammissibilità
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, art. 30, §§ 2 e 3; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 32, §§ 2 e 3, 2015/1828, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 100, 114)
6.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo – Onere della prova incombente a chi deduce la violazione – Violazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2015/1828, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 101‑110)
7.
Eccezione di illegittimità – Portata – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato – Assenza – Irricevibilità
[Art. 277 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 2, b), e 28, § 2, b); regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, 2015/1828, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 121‑127)
8.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti
(Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84, § 1)
(v. punto 129)
9.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità
[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 130)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti delle persone e delle entità associate ai membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Proporzionalità – Obiettivo d’interesse pubblico – Carattere necessario e appropriato
[Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 2, b), e 28, § 2, b); regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, § 1 bis, e 2015/1828]
(v. punti 137‑151)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti delle persone e delle entità associate ai membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 2, b), e 3, e 28, §§ 2, b), e 3; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, §§ 1 bis e 1 ter, e 2015/1828]
(v. punti 152‑157, 189‑196)
12.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti delle persone e delle entità associate ai membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Rispetto dei diritti della difesa
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 2, b), 28, § 2, b), e 30, §§ 2 e 3; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, artt. 15, § 1 bis, e 32, §§ 2 e 3, e 2015/1828]
(v. punti 160‑165)
13.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 2, b), e 28, § 2, b), e allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, § 1 bis, e allegato II, 2015/1828, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 170‑176, 186‑188, 197)
14.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua associazione con le famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 2, b), e 28, § 2, b), e allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, § 1 bis, e allegato II, 2015/1828, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 177, 181)
15.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte con riferimento a un precedente inserimento, in mancanza di modifica delle motivazioni, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Siria
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 27, § 2, b), e 28, § 2, b), e allegato I; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, art. 15, § 1 bis, e allegato II, 2015/1828, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punto 178)
16.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione – Obiettivo d’interesse pubblico – Carattere necessario – Valutazione alla luce dell’obbligo di riesame periodico a carico del Consiglio – Violazione – Assenza
[Art. 5, § 4, TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 28, § 6, e 34; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, artt. 16 e 32, § 4, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 209‑217)
17.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione al diritto di proprietà – Restrizione della libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti – Restrizione prevista dalla legge – Rispetto del contenuto essenziale del diritto invocato – Perseguimento di un obiettivo di interesse generale riconosciuto come tale dall’Unione – Rispetto del principio di proporzionalità – Condizioni soddisfatte
[Artt. 5, § 4, e 29 TUE; art. 215 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2024/380 e (PESC) 2024/1510, artt. 28, §§ 1 e 6, e 34; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, artt. 15, 16 e 32, § 4, 2024/362 e 2024/1517]
(v. punti 221‑228)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.