CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17359/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che i primi tre motivi, i quali denunciano, rispettivamente:1. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-biscod. pen.;2. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e624 cod. pen.;3. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 648,comma 4, cod. pen.;risultano reiterativi di profili di censura già prospettati in sede di appello e già puntualmenteesaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendo gli stessi considerarsi privi di specificitàe meramente apparenti, in quanto non sorretti da un effettivo confronto con la complessitàdelle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione delprovvedimento impugnato;che, con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale (si vedano, in particolare,pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), oltre a richiamare il certificato penale e il caricopendente dell’odierno ricorrente, rileva la condotta dello stesso e la natura del bene oggettodella ricettazione, consistente in un furgone di valore significativo, quantificabile in diversemigliaia di euro;che, in ordine al secondo motivo di ricorso, i giudici di appello hanno congruamente illustratole ragioni di fatto e di diritto per cui, facendo esatta applicazione dei richiamati principiconsolidati nella giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi pienamente integrata, tanto sottoil profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. (siveda, in particolare, pagina 5 della sentenza impugnata, ove la Corte richiama la distanza dicirca 200 km dal luogo del furto e rileva che l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione –salvo le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti – circa le modalità attraverso le qualisarebbe venuto in possesso dell’autovettura);che, con riferimento al terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha evidenziato conargomentazioni avulse da illogicità gli elementi di fatto e di diritto che soggiacciono alla basedel diniego della circostanza attenuante speciale della particolare tenuità di cui al commaquarto dell’art. 648 cod. pen.ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta abase della sentenza denunciando la manifesta illogicità della motivazione, è manifestamenteinfondato poiché il vizio censurabile a norma dell’ art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen.,è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con lemassime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzontecircoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressavolontà del legislatore, a riscontrare l’ esistenza di un logico apparato argomentativo, senzapossibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che, la motivazione della sentenza impugnata (pagine 4 e 5, come analizzate sopra) nonpresenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod.proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]