CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 15721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.784/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis; –ricorrente – contro S.D. [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del controricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente– AGEVOLAZIONEL. N.2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4919 /1 7 /201 5 pronunciata in data 8 ottobre 2015 epubblicata in data 26 novembre 2015 , non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava l’appello dell’ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della SD [OSCURATO:PERSONA] a r.l. per l’annullamento della cartella di pagamento ex art. 36 - bis d.P.R. n. 602 del 1973, relativa a Irpeg e Irap 2003, a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002. In particolare, la CTR evidenziava che i primi giudici avevano annullato l’iscrizione a ruolo limitatamente a Irpeg e Ilor per effetto della normativa agevolativa in quanto la società ha dimostrato di versare quanto dovuto. L’ufficio, alla scadenza dei termini di rateizzazione, potrà procedere alla verifica della regolarità e tempestività dei versamenti e procedere eventualmente all’iter di riscossione. 2. Contro tale decisione propone ricorso l’ Agenzia delle entrate e del territorio, affidandosi a tre motiv i ; resiste con controricorso la società. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. in l . 25 /10/ 2016, n. 197 , per la quale la società ha depositato memoria. Considerato che:1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4 e ove occorra n. 3, cod. proc. civ., l ’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 295 cod. proc. civ., degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 659 del 1999 , lamentando la violazione della normativa unionale in tema di divieto di aiuti di Stato. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., deduce la violaz i on e de ll’ art. 4, comma 1, d.l. n. 245 del 2002, del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 14 novembre 2002 e successivi decreti ed ordinanze che avevano sospeso i termini per il versamento dei tributi, del decreto 17 maggio 2005 e dell’art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, secondocomma, n. 4 cod. proc. civ. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., lamentando la motivazione apparente della decisione, consistente in affermazioni meramente scultoree ed apodittiche. 1.1. E’ infonda ta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, cod. proc. civ. per mancata adeguata esposizione del fatto processuale, in quanto da esso emerge tutto quanto necessario e rilevante per l’esame dei motivi come concretamente formulati. 1.2. Alla luce delle considerazioni che saranno esposte nell’esame dei motivi, deve ritenersi altresì assorbita l’eccezione di giudicato formulata solo in relazione al primo motivo di ricorso, con riferimento alla assunta intervenuta acquiescenza dell’ufficio in tema di sussistenza dei requisiti soggettivi dell’agevolazione.2. Occorre esaminare infatti con priorità, per ragioni logiche, il terzo motivo che denuncia l a nullità della sentenza per motivazione apparente. Lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n.4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione - ovvero... essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass. , S ez . U. , 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 01/03/2022, n. 6626). In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile; in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232 e le sentenze in essa citate). Nel caso di specie, la sentenza, estremamente succinta, dopo aver brevemente illustrato l’oggetto del giudizio, vertente sulla errata applicazione dell’art. 1, comma 1011 , della l. n. 296 del 2006, ha ritenuto che le argomentazioni dell’ufficio non sono convincenti statuizione che appare supportata unicamente dalla considerazione che i primi giudici hanno annullato l’iscrizione a ruolo limitatamente a Irpeg e Ilor per effetto della normativa agevolativa in quanto la società ha dimostrato di versare quanto dovuto. L’ufficio, alla scadenza dei termini di rateizzazione, potrà procedere alla verifica della regolarità e tempestività dei versamenti e procedere eventualmente all’iter di riscossione. Trattasi di affermazioni apodittiche, che si limitano ad una astratta condivisione dell’operato dei primi giudici, la cui motivazione non è stata neanche sinteticamente riportata, laddove il giudice non può, quando esamina le argomentazioni delle parti o i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consistela loro valutazione, perché questo è il solo contenuto «statico» della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi, tanto più in una fattispecie complessa, anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto «dinamico»della dichiarazione stessa (Cass. 20/12/2018, n. 32980; Cass. 29/07/2016, n. 15964; Cass. 23/01/2006, n. 1236). Proprio la necessità di esporre le ragioni del giudizio di prevalenza di una tesi sull’altra esclude che, sul punto, la motivazione possa essere integrata dagli ampi riferimenti, contenuti negli atti difensivi della controricorrente, agli atti di parte e ai documenti prodotti in causa, che però non possono essere utilizzati al fine di riempire di contenuto le generiche affermazioni della C.T.R. e la cui indicazione evidenzia ancor di più il vizio denunciato. 3. C onclusivamente, il terzo motivo di ricorso v a accolto , accoglimento dal quale consegue l’assorbimento degli altri motivi,e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui è demandato di procedere a nuovo esame e di provvedere sulle spese del processodi legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C orte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, i