CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2025
Cassazione n. 26630/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia avverso l’ordinanza in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; preso atto che non ̀ stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catania in sede di riesame ha confermato l'ordinanza del GIP di Catania del 4 a prile 2025 con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per ch è indagato per il delitto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della [OSCURATO:SOCIETA]. Si contesta all’indagatodi avere, in concorso con altri soggetti e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,dal 19 giugno 2024 , minacciato di gravi ritorsioni [OSCURATO:PERSONA] (capo area per la Sicilia orientale) e [OSCURATO:PERSONA] (responsabile della filiale di Belpasso),al fine di costringere la [OSCURATO:SOCIETA] a non recedere dal contratto di facchinaggio con la [OSCURATO:SOCIETA],di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA],o comunque a riconoscere una compensazione economica come buona uscita.In particolare, il ricorrente accompagnava [OSCURATO:PERSONA] a casa di I ntelisano Filippo, sottoposto a misura cautelare e figlio di I ntelisano Giuseppe , detenuto perché condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, il quale sollecitava i suoi interlocutori a n on interrompere i rapporti con la G ifra , formulando velate minaccedi morte e di fare sparire i mezzi di trasporto della BRT se la società avesse proceduto a revocare il contratto di facchinaggio. In seguito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si recavano presso la filiale BRT di Belpasso, ove incontravano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e chiedevano con tono minaccioso notizie sul “risarcimento” dovuto alla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’avvenuta risoluzione contrattuale (nella circostanza reiterando minacce e comportamenti intimidatori per influire sulle scelte imprenditoriali e commerciali degli interlocutori e delle società di appartenenza). 2. Ricorr e per c assazione avverso la predetta sentenza i l difensor e dell'indagato, deducendoquanto segue: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla idoneità estorsiva degli atti posti in essere e all'elemento soggettivo del delitto contestato. Gli indagati hanno agito nella convinzione di esercitare un diritto anche supposto,non considerando come ingiusta la finalità perseguita,che era quella di garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale intercorso tra la società Gifrasrl e la [OSCURATO:SOCIETA] atutela dei lavoratori dipendenti. La condotta realizzata avrebbe dovuto più correttamente essere qualificata come violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni,in quanto non vi sono elementi per ritenere concretizzato il rischio della produzione dell'ingiusto profitto con altrui danno, e la sequenza degli atti sarebbe idonea a integrare soltanto la violenza privata,ma non anche l'ingiusto profitto. In alternativa,il difensore ravvisa nella condotta posta in essere la diversa fattispeciedelittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva comunicato tempestivamente la scelta di recedere dal vincolo contrattuale,nonostante si fosse da tempo determinata, e da ciò trae origine la richiesta di risarcimento avanzata dagli indagati, che non è stata peraltro ottenuta. In presenza di un comportamento contrattualmente sleale,la pretesa di ottenere un risarcimento in denaro era giustificabile,in quanto fondata sulla ragionevole, anche se infondata,convinzione di agire nell'esercizio di un diritto. [OSCURATO:PERSONA],in sede di qualificazione del fatto, ha ritenuto gli indagati estranei rispetto alla Gifra e non legittimati ad avanzare pretese nei confronti dei loro interlocutori; nel contempo,ha affermato che la società apparteneva alla famiglia degli indagati,considerata vicina ad ambienti mafiosi, nella persona di [OSCURATO:PERSONA],detenuto condannato per reati associativi. Inoltre,il T ribunale ha erroneamente affermato che, quando sia contestata l'aggravante ex art . 416 - bis .1 cod. pen. non è possibile configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e detta aggravante comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera estorsiva, senza considerare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno sconfessato questo orientamento, affermando che la circostanza aggravante in parola non è assolutamente incompatibile con il reato di cui all’art. 393 cod.pen. 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'art . 416 - bis . 1 cod.pen. e mancanza di valutazione dei gravi indizi in ordine all ’ aggravante del metodo mafioso,che il pubblico ministero ha contestato sotto il profilo del metodo mafioso e non dell'agevolazione dell'attività del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] poiché il quadro indiziario non ha evidenziato una sua compartecipazione nella vicenda;inoltre [OSCURATO:PERSONA] non è più riconducibile ad ambienti di criminalità organizzata e non è mai stato coinvolto nella gestione della società appaltante; i coindagati [OSCURATO:PERSONA], P apotto , C alabretta e Coppola sono incensurati e non sono mai stati coinvolti in dinamiche associative,nonostante le numerose ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti del clan Santapaola.Il timore palesato dalla persona offesa di recarsi a casa di I ntelisano è comprensibile ma non risultasufficiente a qualificare le minacce come aggravate dal metodo mafioso,in quanto I ntelisano Filippo si limitava a rappresentare ad Aiello il disappunto del padre in ordine alla decisione di non rinnovare il vincolo contrattuale, in ragione dei rapporti di amicizia intercorsi nel passato tra i rispettivi genitori; in ogni caso , una mera frase non può giustificare una contestazione così gravosa. Anche le persone offese Aiello e Florio hanno sottolineato che diversi incontri con gli indagati sono avvenuti con toni pacati e colloquiali e non hanno mai manifestato particolare preoccupazione in merito agli atteggiamenti minacciosi subìti,invitando i loro interlocutori ad adire le vie legali per quanto riguarda la pretesa risarcitoria. 2.3.Violazione di legge e in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. poiché il Tribunale ha errato nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari e salvaguardabili esclusivamente con la custodia tutelare,sia perché non ricorre il fumusdel reato estorsivo, sia perché non sussiste un pericolo di reiterazione del reato o di fuga in quanto la dinamica contrattuale da cui è scaturito il processo si è concretamente definita e due dei soggetti ritenuti pericolosi sono stati rimessi in libertà il 2 agosto 2024 e non hanno avuto un solo contatto con le persone offese. Il ricorrente ricorda che anche la Corte costituzionale ha osservato che la compressione della libertà personale dell'indagato va contenuta entro limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso di specie. 3. Con memoria trasmessa il 9 giugno 2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato alle conclusioni scritte del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile poiché propone motivi generici e non consentiti in quanto invocanouna diversa ricostruzione dei fatti, osservando che le richieste minacciose formulate da l ricorrente e dai coindagati all'indirizzo delle persone offese non avrebbero avuto efficacia coercitiva, non sarebbero state dirette a perseguire un ingiusto profitto e, comunque , sarebbero state sostenute dalla convinzione di agire nell'esercizio di un proprio diritto. Sitratta di prospettazione difensiva che non trova conforto nelle emergenze processuali e non si confronta con le articolate considerazioni formulate dal Tribunale, che ha respintole argomentazioni del medesimo tenore formulate con il riesame. 4.1. Con riferimento al contributo materiale svolto da ciascun indagato, i giudici della cautela personale ponevano bene in evidenza che, dopo il mancato rinnovo contrattuale: a) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insultavano e minacciavano [OSCURATO:PERSONA] dentro il magazzino aziendale; b) [OSCURATO:PERSONA], unitamente al Calabretta e al Coppola minacciavano l’Aiello prospettando gravi conseguenze per la mancata prosecuzione dei rapporti contrattuali, evocando il disappunto del detenuto [OSCURATO:PERSONA] per l’interruzione del rapporto contrattuale (con possibile danneggiamento o incendio dei furgoni delle ditte di trasporto); c) [OSCURATO:PERSONA] (appena scarcerato) e il Calabretta ripetutamente avevano minacciato Aiello e Florio di compiere ritorsioni aziendali anche sull’attività di consegna, rivendicando un potere di fatto sulle ditte di trasporto su gomma. Le condotte, reiterate nel tempo, apparivano ancor più pericolose ed idonee a perseguire l’obiettivo illecito programmato, atteso che gli indagati alternavano maliziose blandizie ad allusioni e gravi minacce esplicite. 4.2. L a richiesta di diversa qualificazione giuridica della condotta incontestabilmente ascritta agli indagati ègenerica e manifestamente infondata. A prescindere dalla prospettazione alternativa , violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che induce a dubitare della ammissibilità della censura, va osservato che il T ribunale ha reso in ordine al giudizio di gravità indiziaria articolata e puntigliosa motivazione e ha valutato e respinto le prospettazioni difensive con argomentazioni corrette e congrue all’emergenze processuali. Con valutazione conforme ai principi ribaditi in materia da questa Corte, è stata esclusa laconfigurabilità di reati meno gravi, ponendo in evidenza alcuni punti decisivi, come iltenore delle minacce in danno delle persone offese, l’assenza di legittimazione degli autori delle minacce a rappresentare la societàe l’ingiustizia della pretesaper l’inesistenza di un diritto legittimamente vantato ad impedire la risoluzione contrattuale. Ed in effetti né Calabretta né Intelisano potevanoastrattamente agire in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. o nell’interesse dei dipendenti,per avanzare alla BRT la pretesa al rinnovo delcontratto di facchinaggio o quella di stipulare contratti di trasporto con ditte collegate alla Gifra e le modalità oggettive della richiesta palesano la consapevolezza di agire non nell’esercizio di un diritto, anche solo putativo, ma per perseguireun interesse personale non tutelato dall’ordinamento, avvalendosi di mezzi illeciti. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione ed incorre anche nel vizio di genericità. 4.3. La censura in ordine alla sussistenza della aggravante del metodo mafioso è manifestamente infondata poiché a pagina 9 dell’ordinanza si espone che,fin dal primo incontro a casa di [OSCURATO:PERSONA], questi ammoniva Aiello che il mancato rinnovo del contratto non sarebbe stato apprezzato dal padre, detenuto per mafia, in quanto la famiglia doveva sopravvive re e , anche in seguito , le reiterate minacce erano tese ad evocare la forza del vincolo associativo e il coinvolgimento di terzi che avrebbero potuto esporre gli interessi della società e la incolumità personale delle persone offese a grave pregiudizio. Nèva poi trascurato che l'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione. (Sez. 2, n. 2331 del 17/11/2023, dep. 2024, Bianco, Rv. 285817-01). 4.4.Anche il motivo relativo alle esigenze cautelari non si confronta con la motivazione della Corte,che ha ritenuto non superabile la presunzione relativa che scaturisce dalla sussistenza dell'aggravante mafiosa, valorizzando le modalità della condotta, reiterata in un apprezzabile arco di tempo , a riprova della significativa intensità del dolo. Il ricorso non censura in modospecifico dette argomentazioni, limitandosi ad osservare che la vicenda contrattuale si sarebbe ormai risolta, senza considerare che il medesimo analogo atteggiamento prevaricatore potrebbe essere reiterato nell’ambito di altri rapporti contrattuali. 5. P er le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla inammissibilità del ric orso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremilain favore della Cassa delle A mmende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria p