CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 49875/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata, nei suoi confronti, quella del Tribunale di Locri di condanna del predetto per il reato di cui agli artt. 73, commi 1, 4, 6 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 (piantagione di canapa indiana, rinvenute 438 piante indenni dopo l'incendio divampato, dalle quali era ricavabile principio attivo per Kg. 2.328, quantitativo superiore oltre 2.000 volte la dose soglia); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applic:arsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta anche con riferimento alla utilizzabilità di alcuni elementi probatori (sulla aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, cfr. il diritto vivente, Sez. U, n. 14772 del 30/1/2020, Polito, Rv. 279005-01; n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253150-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P. Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] /