CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 settembre 2026
Cassazione n. 25260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eRAGGRUPPAMENTO [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., con sede inRoma, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 278, in persona del legalerappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate edifese, giusta procure speciali allegate al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cocola e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano inRoma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 17.- ricorrenti -Numero registro generale 5615/2025Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 25260/2026Data pubblicazione 13/09/2026controAMA S.P.A., con sede in Roma, alla via Calderon de la Barca n. 87, in personadel direttore generale e legale rappresentante pro tempore ing. Alessandrocontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studioelettivamente domicilia in Roma, alla via Polibio n. 15.- controricorrente -avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, n. 6968/2024, pubblicata il 5agosto 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno26/05/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. MauroVitiello, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].Ma.s.r.l. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Consiglio diStato del 5 agosto 2024, n. 6968, affidandosi a due motivi.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]CONSIDERATO CHESuccessivamente alla fissazione della odierna adunanza camerale,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]hanno dichiarato di rinunciare al proprio ricorso, ai sensi dell'art. 390 cod.proc. civ., con compensazione integrale delle spese del giudizio. Hannoriferito, in proposito, che «I fatti che hanno condotto alla segnalazione, daparte di [OSCURATO:SOCIETA]., del raggruppamento temporaneo di imprese formato daparte delle società odierne ricorrenti avanti l’[OSCURATO:PERSONA] dellaConcorrenza e del Mercato in quanto ritenuti ipoteticamente violativi delprincipio di par condicio tra i concorrenti perché integranti una presuntaintesa restrittiva del mercato, sono stati correttamente qualificati dallaNumero registro generale 5615/2025Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 25260/2026Data pubblicazione 13/09/2026medesima Autorità come irrilevanti sotto il profilo della lesione del principiodi concorrenza con il provvedimento n. 31654 adottato all’esito dell’adunanzadel 29 luglio 2025. Non sussiste, dunque, in capo alle Società ricorrenti, alcuninteresse sostanziale al subentro nella esecuzione dei servizi oggetto diappalto, tenuto conto che i motivi apparentemente ostativi all’aggiudicazionedella gara nei confronti del costituendo raggruppamento temporaneo formatoda parte degli operatori economici istanti non sono in alcun modo ascrivibilio imputabili a dette imprese, tantomeno sotto il profilo dell’asserita violazionedel principio di concorrenza. Conseguentemente, stante anche la remotaindizione della procedura di gara per cui è causa, avvenuta nel 2023, econsiderato che i servizi oggetto di appalto sono stati ormai quasi totalmenteeseguiti, trattandosi di affidamento della durata di 36 mesi, le Societàricorrenti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio».La controricorrente, con la memoria datata 13 maggio 2026, ha presodelle spese processuali.RITENUTO CHE1. La descritta dichiarazione di rinuncia è stata depositata in data 11/12maggio 2026 e di tanto la cancelleria ha dato rituale comunicazione aldifensore di [OSCURATO:SOCIETA]. il 12 maggio 2026.2. Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., vadichiarata l'estinzione di questo giudizio di legittimità, alla quale non è diostacolo la mancata accettazione della rinuncia da parte dellacontroricorrente. Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso percassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazioneperché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, favenire meno l'interesse della parte a contrastare l'impugnazione (cfr. fra letante, Cass., SU, n. 6797 del 2026; Cass., SU, n. 22698 del 2025; Cass., SU,n. 37551 del 2021).3. Giusta l’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., “Il decreto, l’ordinanza ola sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha datoNumero registro generale 5615/2025Numero sezionale 236/2026Numero di raccolta generale 25260/2026Data pubblicazione 13/09/2026causa alle spese”, mentre il successivo comma 4, stabilisce che “La condannanon è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti […]”.Nella specie, attesa l’assenza di adesione della controricorrente allarinuncia delle ricorrenti, queste ultime, che hanno dato causa al giudizio dilegittimità, vanno condannate al pagamento, in solido tra loro, delle relativespese in favore della prima.4. Stante la ritenuta legittimità della medesima rinuncia, è inapplicabilel'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr., ex aliis, Cass., SU, n.6797 del 2026; Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460e 14838 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per intervenuta rinunciae condanna le ricorrenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese infavore della controricorrente, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, edagli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civilidella Corte Suprema di cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola