CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25689/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritta Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Genova in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze, che: - al di là della medesima indole delle violazioni, divergono in primo luogo le modalità esecutive dei fatti; - invero, soltanto il secondo episodio (posto in essere dal 21 gennaio al 2 febbraio 2013) riflette una determinazione a delinquere unitaria ma certamente complessa, in quanto articolata su un tentativo di rapina, sulla ricettazione del mezzo utilizzato per commetterla e sul riciclaggio avente a oggetto il medesimo motociclo; - la precedente ricettazione del 29 febbraio 2012, posta comunque in essere a notevole distanza di tempo, non essendo correlata alla consumazione di un diverso reato scopo ad esso accessorio„ è caratterizzata da una certa estemporaneità; - pertanto, non può ritenersi che, al momento della commissione di quest'ultima fattispecie, il condannato avesse programmato l'esecuzione degli altri reati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 magg