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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 21 agosto 2026

Cassazione n. 24727/2026

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ge;– ricorrente –controProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, domiciliato digitalmente ex lege;– controricorrente –Numero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026avverso la sentenza della Corte dei conti, Seconda SezioneGiurisdizionale Centrale d'Appello, n. 218/2024, depositata il 6settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

La Procura regionale presso la Corte dei conti per la Toscanaconvenne in giudizio, nel 2018, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giàCollaboratore ed [OSCURATO:PERSONA] (CEL) di lingua francese pressol’Università degli Studi di Firenze, chiedendone la condanna alrisarcimento del danno erariale quantificato in euro 143.828,94, oltreaccessori di legge.Dedusse a fondamento che la convenuta, inquadrata sin dal 1995 conrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale collaboratriceed esperta linguistica, aveva svolto in modo continuativo l’attivitàlibero‑professionale di avvocato nel periodo compreso tra il 1995 e il 2015,non previamente autorizzata, in violazione del vincolo di esclusivitàprevisto per i dipendenti pubblici, con conseguente danno per l’erarioconsistito nel mancato riversamento all’Università dei compensiprofessionali percepiti per l’attività extraistituzionale.L’addebito aveva tratto origine dalla notitia damni trasmessa dalRettore dell’Università di Firenze alla Procura contabile con nota del 7novembre 2017, a seguito di verifiche interne avviate dopo la ricezione diun esposto anonimo.

Tali verifiche avevano condotto all’adozione, neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], di una serie di provvedimenti da parte dell’Ateneo,tra cui la dichiarazione di decadenza dall’impiego, il licenziamento senzapreavviso e la richiesta di restituzione delle somme ritenute indebitamentepercepite a titolo di compensi professionali.2.

Costituendosi nel giudizio di primo grado dinanzi alla Corte deiconti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, la convenuta eccepìpreliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice contabile,l’incostituzionalità dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e laNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026prescrizione dell’azione erariale.

Nel merito dedusse, tra l’altro, la naturaprivatistica del rapporto di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici, lariconducibilità del proprio rapporto a un regime di tempo parziale, nonchél’assenza dell’elemento soggettivo del dolo o, quantomeno, della colpagrave.4.

In ordine alla questione di giurisdizione la Sezione territorialepropose ricorso per regolamento preventivo, deciso da queste Sezioniunite con ordinanza n. 14237 del 2020 in favore della giurisdizionecontabile, ritenuta sussistente anche in riferimento a fattispecie, qualequella in esame, concretizzatasi in epoca anteriore all’introduzione delcomma 7-bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.5.

Pronunciando quindi nel merito, con sentenza n. 110 del 2023, laSezione giurisdizionale per la Toscana, respinte tutte le eccezioni e difesedella convenuta, accolse integralmente la domanda della Procuraregionale, condannando la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredell’Università degli Studi di Firenze, dell’importo di euro 143.828,94, oltrerivalutazione monetaria e interessi.Ritenne, infatti, applicabili ai collaboratori ed esperti linguistici ilregime delle incompatibilità di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 edil conseguente meccanismo restitutorio anche in caso di attività, qualequella nella specie svolta dalla convenuta, assolutamente nonautorizzabile perché di natura continuativa; ravvisò la sussistenza deldolo, escludendo, altresì, la maturazione della prescrizione in ragionedell’occultamento doloso del danno.5.

Interposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte dei conti, Sezione secondagiurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 218 del 2024,depositata il 6 settembre 2024, lo ha parzialmente accolto, limitatamentealla quantificazione del danno, rideterminato in euro 133.367,58, pereffetto della riduzione della quota riferibile all’anno 2015.Per il resto, i giudici contabili d’appello hanno confermatointegralmente la decisione di primo grado, ribadendo l’assoggettamentodei collaboratori ed esperti linguistici al vincolo di esclusività, l’applicabilitàNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche alle ipotesi diincompatibilità assoluta, la sussistenza del dolo e la decorrenza deltermine di prescrizione dalla scoperta del danno, in presenza dioccultamento doloso.7.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., articolando due motivi,cui resiste con controricorso la Procura generale presso la Corte dei conti.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Il Procuratore Generale ha depositato, in data 19 marzo 2026,conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo ─ rubricato «Eccesso di potere giurisdizionaleper violazione del diritto dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa(CEDU)» ─ la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha rigettato l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., ritenendo la questioneprospettata irrilevante ai fini della decisione del giudizio contabile.Secondo la ricorrente, tale rigetto si porrebbe in contrasto con iprincipi elaborati dalla Corte di giustizia in tema di obbligo di rinviopregiudiziale dei giudici di ultima istanza, determinando la formazione diun giudicato nazionale potenzialmente incompatibile con il dirittodell’Unione.

In particolare, essa deduce che la Corte dei conti avrebbeerroneamente qualificato come “squisitamente lavoristica” e, dunque,estranea all’oggetto del giudizio di responsabilità erariale, la questionerelativa alla conformità al diritto dell’Unione europea della normativainterna che assoggetta i collaboratori ed esperti linguistici al vincolo diesclusività, nonostante il loro trattamento normativo ed economico sia,per taluni profili, equiparato a quello del personale universitario in regimedi tempo definito o parziale.Numero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026Sostiene che l’omesso rinvio pregiudiziale integri una violazioneparticolarmente grave degli obblighi di cooperazione leale tra giudicinazionali e Corte di giustizia, tale da non potersi risolvere in un mero errorin procedendo, ma da tradursi in un eccesso di potere giurisdizionalesindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost.Invoca in tal senso una “nozione evolutiva” del concetto digiurisdizione secondo cui «è una norma sulla giurisdizione non solo quellache individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, maanche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutelanello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizionel’operazione che consiste nell’interpretare la norma attributiva di tutela,onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111, c. 8,della Costituzione, la eroghi concretamente».2.

Con il secondo motivo ─ rubricato «eccesso di potere giurisdizionaleper invasione della sfera riservata al legislatore» ─ la ricorrente denunciache la Corte dei conti avrebbe oltrepassato i limiti esterni della propriagiurisdizione, applicando ai collaboratori ed esperti linguistici il regimedelle incompatibilità e del vincolo di esclusività previsto per il pubblicoimpiego, in asserito contrasto con la normativa speciale di settore e conla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., Sez.

L, n. 13490 del15/05/2024) che qualifica il rapporto dei C.E.L. come rapporto di lavoro dinatura privatistica.Sostiene trattarsi di un errore di diritto così grave da configurarsi comeeccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata allegislatore.Osserva al riguardo che «l'eccezionalità del riscontro in concreto ditale tipologia di vizio non significa, tuttavia, che l'eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera del legislatore sia destinato arimanere soltanto un'ipotesi di scuola» e rileva che, come precisato daCass.

Sez.

U. 11 aprile 2023, n. 9659, il fraintendimento delladisposizione, quale abnorme percezione dell'enunciato linguistico, fruttoNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026di una "lettura" della disposizione normativa che prescinde dagli strumentiinterpretativi rivolti a farne emergere il significato, si traduce nellacreazione di una norma giuridica altrimenti inesistente.2.1.

Nell’ambito del medesimo motivo la ricorrente censura altresì laconferma, da parte della Corte dei conti, della sussistenza dell’elementosoggettivo del dolo, ritenendo che anche tale statuizione discenda daun’interpretazione abnorme del quadro normativo e fattuale e si ponga,pertanto, come ulteriore indice dello sconfinamento del giudice contabiledai limiti della funzione giurisdizionale.Ciò in quanto ─ afferma ─ «pacificamente risulta dagli atti di causa»che essa «non ha mai nascosto la propria condizione di avvocato del [OSCURATO:PERSONA], né ha voluto svolgere con “coscienza e volontà” (parole dellaCorte) un’attività professionale ad essa non consentita.

Ha invece, concostanza e determinazione, difeso con tutte le azioni giudiziarie previstedal nostro ordinamento la sua scelta considerandola legittima per i motivisopra esposti» ed «ha anche presentato un esposto alla Commissioneeuropea, registrato con il numero CHAP (2020)01684, attualmente in fasedi esame da parte dell’Esecutivo europeo».3.

I motivi, congiuntamente esaminabili per la loro convergentefinalità censoria, sono inammissibili.Essi postulano (in alcuni passaggi dichiaratamente: v. ricorso, pag. 11,par. 1.6) una interpretazione degli articoli 111, ottavo comma, dellaCostituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice diprocedura civile più ampia di quella accolta dalla giurisprudenza di questeSezioni Unite (v. ex plurimis, Cass. Sez.

U. n. 6460 del 2020; Sez.

U. n.29085 del 2019; Sez.

U. n. 13243 del 2019).Secondo detto orientamento, al quale il Collegio intende darecontinuità, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorsodinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsi alle sole ipotesi di difettoassoluto di giurisdizione, che vanno individuate nell’ipotesi in cui ungiudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione oNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che lamateria non possa formare oggetto in assoluto di cognizionegiurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed ancora nelle ipotesi in cui siariscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbiaviolato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi sumateria attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizionespeciale, ovvero negando la cognizione sull’erroneo presuppostodell’appartenenza della giurisdizione ad altro giudice.Restano invece esclusi dall’alveo del controllo i casi in cui puòprofilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ancorché evidente, manon una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (v. ex multis, Cass.Sez.

U. 25/03/2019, n. 8311; Sez.

U. 04/12/2020, n. 27770; Sez.

U.21/09/2020, n. 19675; Sez.

U. 04/06/2021, n. 15573; Sez.

U.05/05/2022, n. 14301; Sez.

U. 10/01/2023, n. 5862; n. 34483 del 2023,cit.).La denuncia del rifiuto della giurisdizione da parte del giudice contabile(come quella del giudice amministrativo) può rientrare fra i motivi attinentialla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., soltanto se talerifiuto sia stato determinato dall’erronea affermazione di estraneità alleproprie attribuzioni giurisdizionali, così che la domanda non possa essereda lui conosciuta (cfr. Cass. Sez.

U. 06/06/2017, n. 13976; Sez.

U.08/02/2013, n. 3037; Sez.

U. 14/01/2015, n. 475; 04/10/2019, n. 24858;Sez.

U. 26/10/2021, n. 30112).

Dinanzi alle Sezioni Unite non può invecesindacarsi l’errore che non si risolva nel rifiuto di esercitare lagiurisdizione, ma nella denuncia del suo cattivo esercizio.4.

È utile rammentare che con ordinanza interlocutoria n. 19598 del2020 questa Corte a Sezioni Unite aveva dubitato della compatibilità conil diritto dell’Unione della detta consolidata prassi interpretativa nazionaleponendo tale dubbio a motivo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustiziadell’Unione europea ex art. 267 T.F.U.E.

Ciò essenzialmente sul rilievo che,in caso di dedotta violazione delle norme eurounitarie, tale orientamento«avrebbe l'effetto di fare consolidare una grave violazione del dirittoNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026dell'Unione in un momento in cui essa è ancora rimediabile» (perl’appunto, attraverso il ricorso per cassazione per «motivi inerenti allagiurisdizione» ex art. 111, ottavo comma, Cost.).La Corte di Giustizia, pronunciandosi con sentenza del 21 dicembre2021, C-497/20, [OSCURATO:SOCIETA]., ha però risposto al quesito (sitrattava in particolare del primo dei quesiti proposti) affermando che«l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonchél’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentarie amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso inmateria di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nelsenso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di unoStato membro (come l’art. 111, comma 8, Costituzione) che secondo lagiurisprudenza nazionale produce l’effetto che i singoli, quali gli offerentiche hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appaltopubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di unasentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Statomembro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionalesupremo di detto Stato membro».Nello specifico la Corte di giustizia UE ha disatteso l’argomento delgiudice del rinvio, secondo cui, quando il Consiglio di Stato effettuaun’applicazione o un’interpretazione di disposizioni nazionali che risultiincompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretatedalla Corte, esso eserciterebbe un potere giurisdizionale di cui è privo oun potere di produzione normativa che non rientrerebbe nemmeno nellacompetenza del legislatore nazionale, con ciò di conseguenzapronunciando in difetto di giurisdizione, che dovrebbe poter essereimpugnabile innanzi alle Sezioni unite della Cassazione, ai sensi dell’art.111, comma 8, Cost..Numero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026Al contrario, la Corte di giustizia ha reputato come non sia ammissibileequiparare un motivo vertente su una violazione del diritto dell’Unione adun motivo inerente alla «giurisdizione», ai sensi del citato art. 111, ottavocomma, Cost.

In particolare, con riferimento al principio di effettività, laCorte UE ha affermato che il diritto dell’Unione non obbliga gli Statimembri a istituire mezzi di ricorso, diversi da quelli già contemplati daldiritto interno, tranne il caso che ivi non sussista nessun rimediogiurisdizionale, che assicuri il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forzadel diritto dell’Unione.

Ha, quindi, concluso nel senso che il dirittodell’Unione non impone allo Stato membro di prevedere la possibilità diimpugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, le decisioni diirricevibilità adottate dal giudice amministrativo d’appello.Pertanto, anche il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consigliodi Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di poteregiurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost.,dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata,che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né puòessere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio,essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con ladefinizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera diincertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (v.Cass.

Sez.

U. 11/11/2019, n. 29085; Sez. 06/03/2020, n. 6460; Sez.

U.20/06/2024, n. 17048; Sez.

U. 03/04/2025, n. 8818).5.

L’effetto di tale pronuncia ─ la quale, giova ricordare, è vincolanteanche fuori del contesto processuale che l’ha provocata, avendooperatività immediata negli ordinamenti interni «al pari delle normecomunitarie direttamente applicabili cui ineriscono» (cfr.

Corte cost. n. 284del 2007) ─ è indubbiamente quello di escludere, come già riconosciutoda Cass. 30/08/2022, n. 25503, pronunciata a definizione delprocedimento che aveva originato il rinvio pregiudiziale, la possibilità dirimeditare l’interpretazione restrittiva delle menzionate norme interneNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026sotto il profilo della sua compatibilità con le norme eurounitarie,interpretazione che, difatti, ha trovato ormai ripetute volte conferma nellasuccessiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v.

Cass. Sez.

U.04/10/2022, nn. 28803 e 28800; 29/09/2022, n. 28431; 28/07/2022, n.23657; 08/04/2022, n. 11549; 16/02/2022, n. 5121; 31/01/2022, n.2879; 24/01/2022, n. 1996; 18/01/2022, n. 1454; 13/04/2023, n. 9900;11/12/2023, n. 34483).6.

In termini ancor più pertinenti alla specifica censura con cui siprospetta l’eccesso di giurisdizione del giudice nazionale in caso diviolazione dell’obbligo, ex art. 267 T.F.U.E., di rimessione alla C.G.U.E.delle questioni concernenti l’interpretazione delle norme dell’Unione, lagiurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite ─ come ricorda il P.G. nellesue conclusioni ─ ha già numerose volte affermato che una simile censuranon integra un «motivo attinente alla giurisdizione», rilevante ai sensidell’art. 111, ottavo comma, Cost., in quanto la C.G.U.E., nell’esercizio delpotere di interpretazione di cui all’art. 267 T.F.U.E., non opera comegiudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenuterilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al qualepermane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (Cass. Sez.

U.29/04/2005, n. 8882; Sez.

U. 02/12/2005, n. 26228; Sez.

U. 31/10/2008,n. 26299; Sez.

U. 01/03/2012, n. 3236; Sez.

U. 05/07/2013, n. 16886;Sez.

U. 29/12/2017, n. 31226; Sez.

U. 15/11/2018, n. 29391; Sez.

U.30/10/2020, n. 24107; Sez.

U. 03/04/2024, n. 8800).È stato in particolare evidenziato (Cass. Sez.

U. n. 8800 del 2024,cit.) come una siffatta censura non integri un «motivo attinente allagiurisdizione», rilevante ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost.:(a) né secondo un’interpretazione statica di giurisdizione – intesacome riparto tra ordini giudiziari –, perché le norme sul riparto digiurisdizione, tipiche ed esclusive dell’ordinamento nazionale italiano,non contemplano la C.G.U.E. tra i destinatari del riparto stesso;(b) né secondo un’interpretazione dinamica di giurisdizione – daintendersi come strumento di definizione della controversiaNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026prospettata, mediante l’applicazione del disposto normativo –, inquanto la C.G.U.E., nell’esercizio del potere di interpretazione di cuiall’art. 267 T.F.U.E., non opera come giudice del caso concreto, bensìcome interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere daparte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusivala funzione giurisdizionale.Sotto quest’ultimo profilo, va, infatti, rammentato che tra il giudicenazionale e la C.G.U.E. si instaura un rapporto non di alternatività, madi complementarietà, per cui anche il primo si fa interprete del dirittodell’Unione, così da rivestire un ruolo di «giudice comune europeo»(così anche Cass. Sez.

U. 06/04/2023, n. 9479).Nello svolgimento di tale rapporto è ben vero che il giudicenazionale è, infine, vincolato dal decisum interpretativo della C.G.U.E.,ma rimane comunque l’esclusivo titolare della tutela in concreto deidiritti coinvolti nel giudizio (cfr. anche: Cass. Sez.

U. 23/12/2008, n.30254; Sez.

U. 05/07/2013, n. 16886; Sez.

U. 03/11/2021, n. 31311).7.

Con particolare riferimento al secondo motivo, con il quale sidenuncia eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sferariservata al legislatore, va ulteriormente rammentato che, secondoaltrettanto costante orientamento della giurisprudenza di questeSezioni Unite, un siffatto vizio è configurabile solo qualora il giudicespeciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da luicreata, esercitando un'attività di produzione normativa che non glicompete.

Ipotesi che però non ricorre quando il giudice speciale ─ comenella specie la Corte dei conti ─ si sia attenuto al compito interpretativoche gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel casoconcreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale dellesingole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamentosistematico disvela.

Tale operazione ermeneutica potrebbe dare luogo,eventualmente, ad un error in iudicando, ma non alla violazione deilimiti esterni della giurisdizione speciale (Cass. Sez.

U. 15/07/2003, n.Numero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/202611091; Sez.

U. 12/12/2012, n. 22784; Sez.

U. 21/03/2017, n. 7157;Sez.

U. 25/03/2019, n. 8311; Sez.

U. 04/12/2020, n. 27770).Nel caso all'esame, la Corte dei conti ha ricondotto la fattispecieconcreta nell’ambito applicativo di una disposizione legislativa vigente,fornendone una lettura coerente con il proprio orientamentogiurisprudenziale.

La circostanza che tale interpretazione sia contestatadalla ricorrente, anche mediante il richiamo a pronunce dellagiurisprudenza di legittimità rese in differenti ambiti, non vale atrasformare un preteso error in iudicando in un vizio dei limiti esternidella giurisdizione.8.

Le medesime considerazioni valgono per la censura relativa allasussistenza del dolo, che attiene alla valutazione degli elementi soggettividella responsabilità erariale e, dunque, al merito della decisione.Anche sotto tale profilo, la doglianza investe il contenuto dellafunzione giurisdizionale e non la sua legittima esplicazione, risultandopertanto estranea al sindacato consentito ex art. 111, ottavo comma,Cost.9.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratoregenerale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte in sensosoltanto formale10.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ge;– ricorrente –controProcuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Cortedei conti, domiciliato digitalmente ex lege;– controricorrente –Numero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026avverso la sentenza della Corte dei conti, Seconda SezioneGiurisdizionale Centrale d'Appello, n. 218/2024, depositata il 6settembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. La Procura regionale presso la Corte dei conti per la Toscanaconvenne in giudizio, nel 2018, la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giàCollaboratore ed [OSCURATO:PERSONA] (CEL) di lingua francese pressol’Università degli Studi di Firenze, chiedendone la condanna alrisarcimento del danno erariale quantificato in euro 143.828,94, oltreaccessori di legge.Dedusse a fondamento che la convenuta, inquadrata sin dal 1995 conrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale collaboratriceed esperta linguistica, aveva svolto in modo continuativo l’attivitàlibero‑professionale di avvocato nel periodo compreso tra il 1995 e il 2015,non previamente autorizzata, in violazione del vincolo di esclusivitàprevisto per i dipendenti pubblici, con conseguente danno per l’erarioconsistito nel mancato riversamento all’Università dei compensiprofessionali percepiti per l’attività extraistituzionale.L’addebito aveva tratto origine dalla notitia damni trasmessa dalRettore dell’Università di Firenze alla Procura contabile con nota del 7novembre 2017, a seguito di verifiche interne avviate dopo la ricezione diun esposto anonimo. Tali verifiche avevano condotto all’adozione, neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], di una serie di provvedimenti da parte dell’Ateneo,tra cui la dichiarazione di decadenza dall’impiego, il licenziamento senzapreavviso e la richiesta di restituzione delle somme ritenute indebitamentepercepite a titolo di compensi professionali.2. Costituendosi nel giudizio di primo grado dinanzi alla Corte deiconti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, la convenuta eccepìpreliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice contabile,l’incostituzionalità dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e laNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026prescrizione dell’azione erariale. Nel merito dedusse, tra l’altro, la naturaprivatistica del rapporto di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici, lariconducibilità del proprio rapporto a un regime di tempo parziale, nonchél’assenza dell’elemento soggettivo del dolo o, quantomeno, della colpagrave.4. In ordine alla questione di giurisdizione la Sezione territorialepropose ricorso per regolamento preventivo, deciso da queste Sezioniunite con ordinanza n. 14237 del 2020 in favore della giurisdizionecontabile, ritenuta sussistente anche in riferimento a fattispecie, qualequella in esame, concretizzatasi in epoca anteriore all’introduzione delcomma 7-bis dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.5. Pronunciando quindi nel merito, con sentenza n. 110 del 2023, laSezione giurisdizionale per la Toscana, respinte tutte le eccezioni e difesedella convenuta, accolse integralmente la domanda della Procuraregionale, condannando la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoredell’Università degli Studi di Firenze, dell’importo di euro 143.828,94, oltrerivalutazione monetaria e interessi.Ritenne, infatti, applicabili ai collaboratori ed esperti linguistici ilregime delle incompatibilità di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 edil conseguente meccanismo restitutorio anche in caso di attività, qualequella nella specie svolta dalla convenuta, assolutamente nonautorizzabile perché di natura continuativa; ravvisò la sussistenza deldolo, escludendo, altresì, la maturazione della prescrizione in ragionedell’occultamento doloso del danno.5. Interposto appello dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte dei conti, Sezione secondagiurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 218 del 2024,depositata il 6 settembre 2024, lo ha parzialmente accolto, limitatamentealla quantificazione del danno, rideterminato in euro 133.367,58, pereffetto della riduzione della quota riferibile all’anno 2015.Per il resto, i giudici contabili d’appello hanno confermatointegralmente la decisione di primo grado, ribadendo l’assoggettamentodei collaboratori ed esperti linguistici al vincolo di esclusività, l’applicabilitàNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 anche alle ipotesi diincompatibilità assoluta, la sussistenza del dolo e la decorrenza deltermine di prescrizione dalla scoperta del danno, in presenza dioccultamento doloso.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., articolando due motivi,cui resiste con controricorso la Procura generale presso la Corte dei conti.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Il Procuratore Generale ha depositato, in data 19 marzo 2026,conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo ─ rubricato «Eccesso di potere giurisdizionaleper violazione del diritto dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa(CEDU)» ─ la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha rigettato l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustiziadell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., ritenendo la questioneprospettata irrilevante ai fini della decisione del giudizio contabile.Secondo la ricorrente, tale rigetto si porrebbe in contrasto con iprincipi elaborati dalla Corte di giustizia in tema di obbligo di rinviopregiudiziale dei giudici di ultima istanza, determinando la formazione diun giudicato nazionale potenzialmente incompatibile con il dirittodell’Unione. In particolare, essa deduce che la Corte dei conti avrebbeerroneamente qualificato come “squisitamente lavoristica” e, dunque,estranea all’oggetto del giudizio di responsabilità erariale, la questionerelativa alla conformità al diritto dell’Unione europea della normativainterna che assoggetta i collaboratori ed esperti linguistici al vincolo diesclusività, nonostante il loro trattamento normativo ed economico sia,per taluni profili, equiparato a quello del personale universitario in regimedi tempo definito o parziale.Numero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026Sostiene che l’omesso rinvio pregiudiziale integri una violazioneparticolarmente grave degli obblighi di cooperazione leale tra giudicinazionali e Corte di giustizia, tale da non potersi risolvere in un mero errorin procedendo, ma da tradursi in un eccesso di potere giurisdizionalesindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost.Invoca in tal senso una “nozione evolutiva” del concetto digiurisdizione secondo cui «è una norma sulla giurisdizione non solo quellache individua i presupposti dell’attribuzione del potere giurisdizionale, maanche quella che dà contenuto a quel potere stabilendo le forme di tutelanello schema logico del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizionel’operazione che consiste nell’interpretare la norma attributiva di tutela,onde verificare se il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 111, c. 8,della Costituzione, la eroghi concretamente».2. Con il secondo motivo ─ rubricato «eccesso di potere giurisdizionaleper invasione della sfera riservata al legislatore» ─ la ricorrente denunciache la Corte dei conti avrebbe oltrepassato i limiti esterni della propriagiurisdizione, applicando ai collaboratori ed esperti linguistici il regimedelle incompatibilità e del vincolo di esclusività previsto per il pubblicoimpiego, in asserito contrasto con la normativa speciale di settore e conla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., Sez. L, n. 13490 del15/05/2024) che qualifica il rapporto dei C.E.L. come rapporto di lavoro dinatura privatistica.Sostiene trattarsi di un errore di diritto così grave da configurarsi comeeccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata allegislatore.Osserva al riguardo che «l'eccezionalità del riscontro in concreto ditale tipologia di vizio non significa, tuttavia, che l'eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera del legislatore sia destinato arimanere soltanto un'ipotesi di scuola» e rileva che, come precisato daCass. Sez. U. 11 aprile 2023, n. 9659, il fraintendimento delladisposizione, quale abnorme percezione dell'enunciato linguistico, fruttoNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026di una "lettura" della disposizione normativa che prescinde dagli strumentiinterpretativi rivolti a farne emergere il significato, si traduce nellacreazione di una norma giuridica altrimenti inesistente.2.1. Nell’ambito del medesimo motivo la ricorrente censura altresì laconferma, da parte della Corte dei conti, della sussistenza dell’elementosoggettivo del dolo, ritenendo che anche tale statuizione discenda daun’interpretazione abnorme del quadro normativo e fattuale e si ponga,pertanto, come ulteriore indice dello sconfinamento del giudice contabiledai limiti della funzione giurisdizionale.Ciò in quanto ─ afferma ─ «pacificamente risulta dagli atti di causa»che essa «non ha mai nascosto la propria condizione di avvocato del [OSCURATO:PERSONA], né ha voluto svolgere con “coscienza e volontà” (parole dellaCorte) un’attività professionale ad essa non consentita. Ha invece, concostanza e determinazione, difeso con tutte le azioni giudiziarie previstedal nostro ordinamento la sua scelta considerandola legittima per i motivisopra esposti» ed «ha anche presentato un esposto alla Commissioneeuropea, registrato con il numero CHAP (2020)01684, attualmente in fasedi esame da parte dell’Esecutivo europeo».3. I motivi, congiuntamente esaminabili per la loro convergentefinalità censoria, sono inammissibili.Essi postulano (in alcuni passaggi dichiaratamente: v. ricorso, pag. 11,par. 1.6) una interpretazione degli articoli 111, ottavo comma, dellaCostituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice diprocedura civile più ampia di quella accolta dalla giurisprudenza di questeSezioni Unite (v. ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 6460 del 2020; Sez. U. n.29085 del 2019; Sez. U. n. 13243 del 2019).Secondo detto orientamento, al quale il Collegio intende darecontinuità, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorsodinanzi al giudice di legittimità, deve riferirsi alle sole ipotesi di difettoassoluto di giurisdizione, che vanno individuate nell’ipotesi in cui ungiudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata allegislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione oNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che lamateria non possa formare oggetto in assoluto di cognizionegiurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed ancora nelle ipotesi in cui siariscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando il giudice abbiaviolato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi sumateria attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizionespeciale, ovvero negando la cognizione sull’erroneo presuppostodell’appartenenza della giurisdizione ad altro giudice.Restano invece esclusi dall’alveo del controllo i casi in cui puòprofilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ancorché evidente, manon una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (v. ex multis, Cass.Sez. U. 25/03/2019, n. 8311; Sez. U. 04/12/2020, n. 27770; Sez. U.21/09/2020, n. 19675; Sez. U. 04/06/2021, n. 15573; Sez. U.05/05/2022, n. 14301; Sez. U. 10/01/2023, n. 5862; n. 34483 del 2023,cit.).La denuncia del rifiuto della giurisdizione da parte del giudice contabile(come quella del giudice amministrativo) può rientrare fra i motivi attinentialla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., soltanto se talerifiuto sia stato determinato dall’erronea affermazione di estraneità alleproprie attribuzioni giurisdizionali, così che la domanda non possa essereda lui conosciuta (cfr. Cass. Sez. U. 06/06/2017, n. 13976; Sez. U.08/02/2013, n. 3037; Sez. U. 14/01/2015, n. 475; 04/10/2019, n. 24858;Sez. U. 26/10/2021, n. 30112). Dinanzi alle Sezioni Unite non può invecesindacarsi l’errore che non si risolva nel rifiuto di esercitare lagiurisdizione, ma nella denuncia del suo cattivo esercizio.4. È utile rammentare che con ordinanza interlocutoria n. 19598 del2020 questa Corte a Sezioni Unite aveva dubitato della compatibilità conil diritto dell’Unione della detta consolidata prassi interpretativa nazionaleponendo tale dubbio a motivo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustiziadell’Unione europea ex art. 267 T.F.U.E. Ciò essenzialmente sul rilievo che,in caso di dedotta violazione delle norme eurounitarie, tale orientamento«avrebbe l'effetto di fare consolidare una grave violazione del dirittoNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026dell'Unione in un momento in cui essa è ancora rimediabile» (perl’appunto, attraverso il ricorso per cassazione per «motivi inerenti allagiurisdizione» ex art. 111, ottavo comma, Cost.).La Corte di Giustizia, pronunciandosi con sentenza del 21 dicembre2021, C-497/20, [OSCURATO:SOCIETA]., ha però risposto al quesito (sitrattava in particolare del primo dei quesiti proposti) affermando che«l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonchél’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentarie amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso inmateria di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori,come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Cartadei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nelsenso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di unoStato membro (come l’art. 111, comma 8, Costituzione) che secondo lagiurisprudenza nazionale produce l’effetto che i singoli, quali gli offerentiche hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appaltopubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di unasentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Statomembro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionalesupremo di detto Stato membro».Nello specifico la Corte di giustizia UE ha disatteso l’argomento delgiudice del rinvio, secondo cui, quando il Consiglio di Stato effettuaun’applicazione o un’interpretazione di disposizioni nazionali che risultiincompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretatedalla Corte, esso eserciterebbe un potere giurisdizionale di cui è privo oun potere di produzione normativa che non rientrerebbe nemmeno nellacompetenza del legislatore nazionale, con ciò di conseguenzapronunciando in difetto di giurisdizione, che dovrebbe poter essereimpugnabile innanzi alle Sezioni unite della Cassazione, ai sensi dell’art.111, comma 8, Cost..Numero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026Al contrario, la Corte di giustizia ha reputato come non sia ammissibileequiparare un motivo vertente su una violazione del diritto dell’Unione adun motivo inerente alla «giurisdizione», ai sensi del citato art. 111, ottavocomma, Cost. In particolare, con riferimento al principio di effettività, laCorte UE ha affermato che il diritto dell’Unione non obbliga gli Statimembri a istituire mezzi di ricorso, diversi da quelli già contemplati daldiritto interno, tranne il caso che ivi non sussista nessun rimediogiurisdizionale, che assicuri il rispetto dei diritti spettanti ai singoli in forzadel diritto dell’Unione. Ha, quindi, concluso nel senso che il dirittodell’Unione non impone allo Stato membro di prevedere la possibilità diimpugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, le decisioni diirricevibilità adottate dal giudice amministrativo d’appello.Pertanto, anche il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consigliodi Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di poteregiurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost.,dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata,che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né puòessere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio,essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con ladefinizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera diincertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (v.Cass. Sez. U. 11/11/2019, n. 29085; Sez. 06/03/2020, n. 6460; Sez. U.20/06/2024, n. 17048; Sez. U. 03/04/2025, n. 8818).5. L’effetto di tale pronuncia ─ la quale, giova ricordare, è vincolanteanche fuori del contesto processuale che l’ha provocata, avendooperatività immediata negli ordinamenti interni «al pari delle normecomunitarie direttamente applicabili cui ineriscono» (cfr. Corte cost. n. 284del 2007) ─ è indubbiamente quello di escludere, come già riconosciutoda Cass. 30/08/2022, n. 25503, pronunciata a definizione delprocedimento che aveva originato il rinvio pregiudiziale, la possibilità dirimeditare l’interpretazione restrittiva delle menzionate norme interneNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026sotto il profilo della sua compatibilità con le norme eurounitarie,interpretazione che, difatti, ha trovato ormai ripetute volte conferma nellasuccessiva giurisprudenza di queste Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U.04/10/2022, nn. 28803 e 28800; 29/09/2022, n. 28431; 28/07/2022, n.23657; 08/04/2022, n. 11549; 16/02/2022, n. 5121; 31/01/2022, n.2879; 24/01/2022, n. 1996; 18/01/2022, n. 1454; 13/04/2023, n. 9900;11/12/2023, n. 34483).6. In termini ancor più pertinenti alla specifica censura con cui siprospetta l’eccesso di giurisdizione del giudice nazionale in caso diviolazione dell’obbligo, ex art. 267 T.F.U.E., di rimessione alla C.G.U.E.delle questioni concernenti l’interpretazione delle norme dell’Unione, lagiurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite ─ come ricorda il P.G. nellesue conclusioni ─ ha già numerose volte affermato che una simile censuranon integra un «motivo attinente alla giurisdizione», rilevante ai sensidell’art. 111, ottavo comma, Cost., in quanto la C.G.U.E., nell’esercizio delpotere di interpretazione di cui all’art. 267 T.F.U.E., non opera comegiudice del caso concreto, bensì come interprete di disposizioni ritenuterilevanti ai fini del decidere da parte del giudice nazionale, in capo al qualepermane in via esclusiva la funzione giurisdizionale (Cass. Sez. U.29/04/2005, n. 8882; Sez. U. 02/12/2005, n. 26228; Sez. U. 31/10/2008,n. 26299; Sez. U. 01/03/2012, n. 3236; Sez. U. 05/07/2013, n. 16886;Sez. U. 29/12/2017, n. 31226; Sez. U. 15/11/2018, n. 29391; Sez. U.30/10/2020, n. 24107; Sez. U. 03/04/2024, n. 8800).È stato in particolare evidenziato (Cass. Sez. U. n. 8800 del 2024,cit.) come una siffatta censura non integri un «motivo attinente allagiurisdizione», rilevante ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost.:(a) né secondo un’interpretazione statica di giurisdizione – intesacome riparto tra ordini giudiziari –, perché le norme sul riparto digiurisdizione, tipiche ed esclusive dell’ordinamento nazionale italiano,non contemplano la C.G.U.E. tra i destinatari del riparto stesso;(b) né secondo un’interpretazione dinamica di giurisdizione – daintendersi come strumento di definizione della controversiaNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026prospettata, mediante l’applicazione del disposto normativo –, inquanto la C.G.U.E., nell’esercizio del potere di interpretazione di cuiall’art. 267 T.F.U.E., non opera come giudice del caso concreto, bensìcome interprete di disposizioni ritenute rilevanti ai fini del decidere daparte del giudice nazionale, in capo al quale permane in via esclusivala funzione giurisdizionale.Sotto quest’ultimo profilo, va, infatti, rammentato che tra il giudicenazionale e la C.G.U.E. si instaura un rapporto non di alternatività, madi complementarietà, per cui anche il primo si fa interprete del dirittodell’Unione, così da rivestire un ruolo di «giudice comune europeo»(così anche Cass. Sez. U. 06/04/2023, n. 9479).Nello svolgimento di tale rapporto è ben vero che il giudicenazionale è, infine, vincolato dal decisum interpretativo della C.G.U.E.,ma rimane comunque l’esclusivo titolare della tutela in concreto deidiritti coinvolti nel giudizio (cfr. anche: Cass. Sez. U. 23/12/2008, n.30254; Sez. U. 05/07/2013, n. 16886; Sez. U. 03/11/2021, n. 31311).7. Con particolare riferimento al secondo motivo, con il quale sidenuncia eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sferariservata al legislatore, va ulteriormente rammentato che, secondoaltrettanto costante orientamento della giurisprudenza di questeSezioni Unite, un siffatto vizio è configurabile solo qualora il giudicespeciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da luicreata, esercitando un'attività di produzione normativa che non glicompete. Ipotesi che però non ricorre quando il giudice speciale ─ comenella specie la Corte dei conti ─ si sia attenuto al compito interpretativoche gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel casoconcreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale dellesingole disposizioni, ma dalla ratio che il loro coordinamentosistematico disvela. Tale operazione ermeneutica potrebbe dare luogo,eventualmente, ad un error in iudicando, ma non alla violazione deilimiti esterni della giurisdizione speciale (Cass. Sez. U. 15/07/2003, n.Numero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/202611091; Sez. U. 12/12/2012, n. 22784; Sez. U. 21/03/2017, n. 7157;Sez. U. 25/03/2019, n. 8311; Sez. U. 04/12/2020, n. 27770).Nel caso all'esame, la Corte dei conti ha ricondotto la fattispecieconcreta nell’ambito applicativo di una disposizione legislativa vigente,fornendone una lettura coerente con il proprio orientamentogiurisprudenziale. La circostanza che tale interpretazione sia contestatadalla ricorrente, anche mediante il richiamo a pronunce dellagiurisprudenza di legittimità rese in differenti ambiti, non vale atrasformare un preteso error in iudicando in un vizio dei limiti esternidella giurisdizione.8. Le medesime considerazioni valgono per la censura relativa allasussistenza del dolo, che attiene alla valutazione degli elementi soggettividella responsabilità erariale e, dunque, al merito della decisione.Anche sotto tale profilo, la doglianza investe il contenuto dellafunzione giurisdizionale e non la sua legittima esplicazione, risultandopertanto estranea al sindacato consentito ex art. 111, ottavo comma,Cost.9. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore del Procuratoregenerale della Corte dei conti, stante la sua posizione di parte in sensosoltanto formale10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.Mdichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 22965/2024Numero sezionale 134/2026Numero di raccolta generale 24727/2026Data pubblicazione 21/08/2026parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili della Corte Suprema di Cassazione, il 14 aprile 2026.Il PresidentePasquale D’Ascola