CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 17755/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Gennaro ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, decidendo ai sensi dell'art. 627, cod. proc. pen., é stata rideterminata la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa, in base alla nuova forbice edittale, in relazione alla intervenuta condanna per due reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificati dalla continuazione, partendo i giudici del rinvio da una pena base, per il reato più grave di cui al capo a), di anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa (in Napoli, rispettivamente nel gennaio e nel febbraio 2013); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, comunque giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce dei precedenti, delle modalità della condotta, avendo gli operanti riferito di molteplici operazioni di cessione osservate in un breve lasso temporale, e del complessivo quantitativo di droga in sequestro); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il PreAente [OSCURATO:PERSONA] , 1,1_12 i c_er, DEPOSITATA CANCE1.1.5 76 "tv