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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07225/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31428/2019 R.G. propostoASSOCIAZIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C.;[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] C.;rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controNumero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026AMACO SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 795/2019depositata il 10/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

L’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E VULNERAS.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.; la società ING.

GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L. e la società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., ricorrono avverso la sentenza della Corted’appello di Catanzaro n. 795/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019,la quale, nella regolare costituzione degli appellati A.M.A.C.O. -[OSCURATO:PERSONA]' NELL'[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. (diseguito, per brevità “A.M.A.C.O.”) e [OSCURATO:PERSONA] ha accoltoin misura ridotta il gravame proposto dalle odierne ricorrenti e – perquel che ancora rileva nella presente sede – ha respinto il motivo diappello con il quale si impugnava la sentenza del Tribunale di Cosenzan. 2139/2013, depositata in data 22 novembre 2013, nella parte in cuiaveva accolto l’eccezione di decadenza formulata da A.M.A.C.O. inrelazione alla domanda risarcitoria formulata dalle odierne ricorrentiper il minor valore derivante da minore edificabilità di un terreno checostituiva parte di un contratto di appalto concluso tra le medesimericorrenti e la stessa A.M.A.C.O.Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/20262.

Le odierne ricorrenti, infatti, avevano adito il Tribunale diCosenza, riferendo in fatto che alla A.T.I. [OSCURATO:PERSONA].

GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L., E VULNERA S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. erastato aggiudicato l'appalto dei lavori per la realizzazione della nuovasede della A.M.A.C.O.

SPA, per un corrispettivo di £ 2.920.500.000,00parte del quale doveva avvenire tramite cessione di un terreno diproprietà della stessa A.M.A.C.O. il cui valore – in virtù della superficiecomplessiva e dell’indice di edificabilità – era stato quantificato in £2.720.500,00, oltre IVA, ovvero al diverso valore risultante dallaverifica reale dei metri quadrati trasferiti, in quanto il valore indicatoera stato definito a misura e non a corpo.Avevano ulteriormente dedotto che già nel corso dell’esecuzione deilavori – successivamente completati e collaudati nei termini previsti -era emerso che in relazione ad una delle particelle sulle quali siestendeva il terreno (la n. 180, successivamente frazionata) - lavolumetria indicata come consentita non era integralmente realizzabilee che in sede di successiva stipula dell'atto di cessione, era statadichiarata una estensione complessiva del terreno inferiore di mq 194rispetto a quella promessa in permuta.Le odierne ricorrenti, quindi, sempre per quanto rileva nellapresente sede, avevano chiesto – tra l’altro - la condanna di A.M.A.C.O.SPA sia a restituire il controvalore di 194 mq in realtà mai trasferiti siaa corrispondere il risarcimento del danno conseguente alla minoreedificabilità del terreno.3.

Costituitasi regolarmente A.M.A.C.O.

SPA – la quale avevachiesto ed era stata autorizzata a chiamare in causa il COMUNE DICOSENZA, il quale si era a propria volta regolarmente costituito – ilTribunale di Cosenza aveva accolto la domanda di condanna dellaA.M.A.C.O.

SPA alla restituzione del controvalore dei 194 metriSez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026quadrati di minor superficie del terreno ceduto - disattendendopreliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dalla medesimaA.M.A.C.O.

SPA - mentre aveva respinto la domanda di risarcimentodel danno per la minore edificabilità del terreno ritenendo questa voltafondata la eccezione di decadenza per formulazione tardiva di riserva.4.

Sempre per quanto rileva nella presente sede, alla luce delcontenuto dei motivi di ricorso, la Corte d’appello, ha disatteso ilgravame delle odierne ricorrenti, osservando che:− correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che ladedotta variazione di valore del terreno oggetto di cessioneveniva a comportare una variazione del corrispettivo pattuitoper l’appalto determinando una modifica qualitativa equantitativa dell’onere gravante sull’appaltante che dovevaquindi essere fatta valere mediante iscrizione di riserva;− nessuna contraddittorietà poteva ritenersi sussistente rispettoal riconoscimento in favore delle odierne ricorrenti del dirittoalla corresponsione del valore della minor superficie delterreno oggetto di cessione, in quanto, in tale ultimo caso, ilcontratto di appalto conteneva espressa clausola checontemplava l’ipotesi di adeguamento in relazione all’accertataestensione del terreno mentre non prevedeva la diversa ipotesidella sua diversa edificabilità;− le stesse odierne ricorrenti, nel proprio atto introduttivo,avevano invocato la clausola in questione solo con riferimentoalla ipotesi della minor estensione del terreno e non conriferimento alla sua minore edificabilità, risultando quindiconfermata la diversità delle due ipotesi dedotte a fondamentodelle pretese risarcitorie;Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026− contrariamente all’assunto contenuto nel gravame, la verificadella minor edificabilità del terreno non era avvenuta solo inun momento nel quale, completata l’opera di cui all’appalto edapprovato il collaudo, nessuna riserva poteva più essereiscritta, in quanto erano state le stesse odierne ricorrenti adaffermare nei propri scritti introduttivi che tale constatazioneera avvenuta subito dopo la conclusione del contratto diappalto ed anche durante la sua esecuzione, senza che tuttavial’A.T.I. procedesse ad iscrivere riserva negli atti di contabilitàfinale, nella quale il valore del terreno oggetto di futuracessione risultava espressamente indicato in misuracorrispondente a quella indicata in contratto.5.

Al ricorso di A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., EVULNERA S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.; società ING.

GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L. e società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. resiste con controricorso A.M.A.C.O.

SPA.È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 19, commi 4 e 5-ter, Legge n. 109/1994.Le imprese ricorrenti richiamano il disposto di cui all’art. 19, comma4, Legge n. 109/94, deducendo che lo stesso prevede un meccanismodiretto ad evitare la variazione dell'entità del corrispettivo stabilendola possibilità di stipulare i contratti di appalto a corpo ovvero a corpo ea misura.Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomentano che l’esigenza di evitare una sensibile variazione dellacomposizione e della entità del corrispettivo stesso rispetto a quelloprevisto in contratto, esigenza posta dalla Corte territoriale afondamento della propria decisione, sarebbe assicurata dalla scelta delcorrispettivo a corpo.Argomentano, quindi, che, poiché nel caso in esame non era stataprevista la determinazione del corrispettivo a corpo bensì a misura, èda escludere “che la committenza abbia voluto preservarsi dal rischioche un errore sulle qualità del bene promesse non comportasse unincremento del conguaglio in numerario dovuto” mentre sarebbe statonecessario “ove quelle finalità fossero ritenute da preservare, che laresistente [OSCURATO:PERSONA], fin dal bando e dal contratto di appalto,azionasse il meccanismo di cui al ridetto comma 4 dell'art. 19, con laprevisione che la cessione del terreno dovesse intendersi a corpo eperciò satisfattiva del corrispettivo, con esclusione di qualsiasi altrapretesa”.Concludono affermando che “la violazione di legge, dunque,consiste nel considerare che il comma 5 ter dell'art. 19 comportiimplicitamente la scelta di evitare una «sensibile variazione dellacomposizione e della entità del corrispettivo stesso rispetto a quelloprevisto in contratto» e perciò la scelta di una permuta a corpo delbene indicato come corrispettivo.Tali considerazioni fanno venir meno, nella motivazione della Cortedi Appello, il presupposto su cui aveva fondato l'applicabilità, al caso dispecie, dell'istituto delle riserve”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma5, Legge n. 109/1994; 31, D.M. 19/04/2000 n. 145; 165, d.P.R. n.554/99.Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si deduce che l’istituto della riserva postula una situazionesopravvenuta rispetto al momento dell’affidamento dei lavori, tale dacomportare compensi aggiuntivi; determinata da uno svolgimentoanomalo dell’appalto correlato ad inadempimenti della stazioneappaltante; non inerente a comportamenti colposi della stazioneappaltante estranei all’esecuzione dell’opera.Sulla base di tale ricostruzione complessiva dell’istituto dellariserva, le ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto necessaria la formulazione della riserva, inquanto la minore edificabilità del terreno non concerneva unasituazione sopravvenuta rispetto al momento dell'affidamento deilavori; non comportava compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;non era dovuta né allo svolgimento anomalo dell'appalto né a carenzeprogettuali, né a comportamenti inadempienti della stazioneappaltante connessi all'appalto, atteso che le caratteristiche del terrenoda trasferire erano state determinate sin dal momento della stipula delcontratto di appalto e che la pretesa delle ricorrenti non determina unmaggior corrispettivo in capo alla stazione appaltante bensì la correttadeterminazione del corrispettivo che altrimenti risulterebbe diminuitoa detrimento dell’appaltatore.Concludono deducendo che “La violazione di legge operata dallaCorte di Appello, dunque, si consuma nel momento in cui ravvisa unobbligo normativo in un caso non contemplato” e cioè in relazione adun “fatto preesistente alla stipula del contratto di appalto, generatoredi danno per il solo appaltatore, che genera, invece un'ingiustadiminuzione di spesa, in ragione del minor valore del bene speso per ilpagamento del corrispettivo, per la stazione appaltante, non pertinentecon l'andamento dell'appalto ma con la negligenza della stazioneSez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026appaltante nel momento in cui ha acquisito al proprio patrimonio il bene(cessione terreno dal Comune all'AMACO).”.2.

I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.2.1.

Il primo motivo risulta, in primo luogo, inammissibile, inquanto, pur venendosi a basare sulle previsioni contenute nel contrattodi appalto e sugli atti allegati al medesimo, omette sia la minimariproduzione del contenuto degli stessi sia la loro localizzazione, indiretta violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo è costituito dal fattoche lo stesso non articola alcuna adeguata e rituale censura néall’indirizzo dell’interpretazione delle previsioni negoziali operata dallaCorte territoriale – ed in particolare all’individuazione delle diverseconseguenze riconducibili, sulla scorta delle stesse previsionicontrattuali, alla minore edificabilità, da un lato, ed alla minoreestensione del terreno, dall’altro - né alla ratio espressa dallamedesima Corte d’appello, nel momento in cui ha ulteriormenteevidenziato (pag. 30) – peraltro in dichiarata continuità con la decisionedi prime cure – che, in relazione all’applicazione dell’art. 19, comma 5-ter, Legge n. 109/1994, la tesi delle odierne ricorrenti veniva a tradursiin una modificazione delle previsioni contrattuali, tenuto conto delladifferenza esistente tra la previsione di un corrispettivo in natura(quello originariamente contemplato) rispetto ad un corrispettivo indenaro (quello richiesto dalle ricorrenti per effetto della minoreedificabilità).Deve, quindi, trovare applicazione il principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenzan. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).2.2.

Sempre la mancata adeguata riproduzione del contratto diappalto e la conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c. vengono adeterminare l’inammissibilità anche del secondo motivo, risultando intal modo precluso radicalmente il vaglio nel merito delle deduzioni dellericorrenti, se non per ribadire, comunque, il carattere generaledell’istituto della riserva, il quale - in conformità ai principi di giustizia,efficienza e buon andamento della P.A. - svolge, da un lato, la funzionedi consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fattisuscettibili di produrre un incremento delle spese previste con unaimmediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendiosol'accertamento, e, dall'altro lato, di assicurare la continua evidenzadelle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione edeventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 18070 del 08/09/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.4702 del 03/03/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5871 del 11/03/2011;Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 2186 del 04/02/2016).3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna delle ricorrenti alla rifusione in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare laSez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente Oggetto: Appalto lavoripubblici – Riserve -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere AmbitoLUIGI ABETE - ConsigliereANDREA FIDANZIA - ConsigliereUd. 04/12/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31428/2019 R.G. propostoASSOCIAZIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] C.;[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] C.;rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controNumero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026AMACO SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 795/2019depositata il 10/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

L’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E VULNERAS.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.; la società ING.

GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L. e la società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., ricorrono avverso la sentenza della Corted’appello di Catanzaro n. 795/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019,la quale, nella regolare costituzione degli appellati A.M.A.C.O. -[OSCURATO:PERSONA]' NELL'[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. (diseguito, per brevità “A.M.A.C.O.”) e [OSCURATO:PERSONA] ha accoltoin misura ridotta il gravame proposto dalle odierne ricorrenti e – perquel che ancora rileva nella presente sede – ha respinto il motivo diappello con il quale si impugnava la sentenza del Tribunale di Cosenzan. 2139/2013, depositata in data 22 novembre 2013, nella parte in cuiaveva accolto l’eccezione di decadenza formulata da A.M.A.C.O. inrelazione alla domanda risarcitoria formulata dalle odierne ricorrentiper il minor valore derivante da minore edificabilità di un terreno checostituiva parte di un contratto di appalto concluso tra le medesimericorrenti e la stessa A.M.A.C.O.Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/20262.

Le odierne ricorrenti, infatti, avevano adito il Tribunale diCosenza, riferendo in fatto che alla A.T.I. [OSCURATO:PERSONA].

GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L., E VULNERA S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. erastato aggiudicato l'appalto dei lavori per la realizzazione della nuovasede della A.M.A.C.O.

SPA, per un corrispettivo di £ 2.920.500.000,00parte del quale doveva avvenire tramite cessione di un terreno diproprietà della stessa A.M.A.C.O. il cui valore – in virtù della superficiecomplessiva e dell’indice di edificabilità – era stato quantificato in £2.720.500,00, oltre IVA, ovvero al diverso valore risultante dallaverifica reale dei metri quadrati trasferiti, in quanto il valore indicatoera stato definito a misura e non a corpo.Avevano ulteriormente dedotto che già nel corso dell’esecuzione deilavori – successivamente completati e collaudati nei termini previsti -era emerso che in relazione ad una delle particelle sulle quali siestendeva il terreno (la n. 180, successivamente frazionata) - lavolumetria indicata come consentita non era integralmente realizzabilee che in sede di successiva stipula dell'atto di cessione, era statadichiarata una estensione complessiva del terreno inferiore di mq 194rispetto a quella promessa in permuta.Le odierne ricorrenti, quindi, sempre per quanto rileva nellapresente sede, avevano chiesto – tra l’altro - la condanna di A.M.A.C.O.SPA sia a restituire il controvalore di 194 mq in realtà mai trasferiti siaa corrispondere il risarcimento del danno conseguente alla minoreedificabilità del terreno.3.

Costituitasi regolarmente A.M.A.C.O.

SPA – la quale avevachiesto ed era stata autorizzata a chiamare in causa il COMUNE DICOSENZA, il quale si era a propria volta regolarmente costituito – ilTribunale di Cosenza aveva accolto la domanda di condanna dellaA.M.A.C.O.

SPA alla restituzione del controvalore dei 194 metriSez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026quadrati di minor superficie del terreno ceduto - disattendendopreliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dalla medesimaA.M.A.C.O.

SPA - mentre aveva respinto la domanda di risarcimentodel danno per la minore edificabilità del terreno ritenendo questa voltafondata la eccezione di decadenza per formulazione tardiva di riserva.4.

Sempre per quanto rileva nella presente sede, alla luce delcontenuto dei motivi di ricorso, la Corte d’appello, ha disatteso ilgravame delle odierne ricorrenti, osservando che:− correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che ladedotta variazione di valore del terreno oggetto di cessioneveniva a comportare una variazione del corrispettivo pattuitoper l’appalto determinando una modifica qualitativa equantitativa dell’onere gravante sull’appaltante che dovevaquindi essere fatta valere mediante iscrizione di riserva;− nessuna contraddittorietà poteva ritenersi sussistente rispettoal riconoscimento in favore delle odierne ricorrenti del dirittoalla corresponsione del valore della minor superficie delterreno oggetto di cessione, in quanto, in tale ultimo caso, ilcontratto di appalto conteneva espressa clausola checontemplava l’ipotesi di adeguamento in relazione all’accertataestensione del terreno mentre non prevedeva la diversa ipotesidella sua diversa edificabilità;− le stesse odierne ricorrenti, nel proprio atto introduttivo,avevano invocato la clausola in questione solo con riferimentoalla ipotesi della minor estensione del terreno e non conriferimento alla sua minore edificabilità, risultando quindiconfermata la diversità delle due ipotesi dedotte a fondamentodelle pretese risarcitorie;Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026− contrariamente all’assunto contenuto nel gravame, la verificadella minor edificabilità del terreno non era avvenuta solo inun momento nel quale, completata l’opera di cui all’appalto edapprovato il collaudo, nessuna riserva poteva più essereiscritta, in quanto erano state le stesse odierne ricorrenti adaffermare nei propri scritti introduttivi che tale constatazioneera avvenuta subito dopo la conclusione del contratto diappalto ed anche durante la sua esecuzione, senza che tuttavial’A.T.I. procedesse ad iscrivere riserva negli atti di contabilitàfinale, nella quale il valore del terreno oggetto di futuracessione risultava espressamente indicato in misuracorrispondente a quella indicata in contratto.5.

Al ricorso di A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., EVULNERA S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C.; società ING.

GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L. e società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C. resiste con controricorso A.M.A.C.O.

SPA.È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 19, commi 4 e 5-ter, Legge n. 109/1994.Le imprese ricorrenti richiamano il disposto di cui all’art. 19, comma4, Legge n. 109/94, deducendo che lo stesso prevede un meccanismodiretto ad evitare la variazione dell'entità del corrispettivo stabilendola possibilità di stipulare i contratti di appalto a corpo ovvero a corpo ea misura.Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomentano che l’esigenza di evitare una sensibile variazione dellacomposizione e della entità del corrispettivo stesso rispetto a quelloprevisto in contratto, esigenza posta dalla Corte territoriale afondamento della propria decisione, sarebbe assicurata dalla scelta delcorrispettivo a corpo.Argomentano, quindi, che, poiché nel caso in esame non era stataprevista la determinazione del corrispettivo a corpo bensì a misura, èda escludere “che la committenza abbia voluto preservarsi dal rischioche un errore sulle qualità del bene promesse non comportasse unincremento del conguaglio in numerario dovuto” mentre sarebbe statonecessario “ove quelle finalità fossero ritenute da preservare, che laresistente [OSCURATO:PERSONA], fin dal bando e dal contratto di appalto,azionasse il meccanismo di cui al ridetto comma 4 dell'art. 19, con laprevisione che la cessione del terreno dovesse intendersi a corpo eperciò satisfattiva del corrispettivo, con esclusione di qualsiasi altrapretesa”.Concludono affermando che “la violazione di legge, dunque,consiste nel considerare che il comma 5 ter dell'art. 19 comportiimplicitamente la scelta di evitare una «sensibile variazione dellacomposizione e della entità del corrispettivo stesso rispetto a quelloprevisto in contratto» e perciò la scelta di una permuta a corpo delbene indicato come corrispettivo.Tali considerazioni fanno venir meno, nella motivazione della Cortedi Appello, il presupposto su cui aveva fondato l'applicabilità, al caso dispecie, dell'istituto delle riserve”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma5, Legge n. 109/1994; 31, D.M. 19/04/2000 n. 145; 165, d.P.R. n.554/99.Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si deduce che l’istituto della riserva postula una situazionesopravvenuta rispetto al momento dell’affidamento dei lavori, tale dacomportare compensi aggiuntivi; determinata da uno svolgimentoanomalo dell’appalto correlato ad inadempimenti della stazioneappaltante; non inerente a comportamenti colposi della stazioneappaltante estranei all’esecuzione dell’opera.Sulla base di tale ricostruzione complessiva dell’istituto dellariserva, le ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto necessaria la formulazione della riserva, inquanto la minore edificabilità del terreno non concerneva unasituazione sopravvenuta rispetto al momento dell'affidamento deilavori; non comportava compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;non era dovuta né allo svolgimento anomalo dell'appalto né a carenzeprogettuali, né a comportamenti inadempienti della stazioneappaltante connessi all'appalto, atteso che le caratteristiche del terrenoda trasferire erano state determinate sin dal momento della stipula delcontratto di appalto e che la pretesa delle ricorrenti non determina unmaggior corrispettivo in capo alla stazione appaltante bensì la correttadeterminazione del corrispettivo che altrimenti risulterebbe diminuitoa detrimento dell’appaltatore.Concludono deducendo che “La violazione di legge operata dallaCorte di Appello, dunque, si consuma nel momento in cui ravvisa unobbligo normativo in un caso non contemplato” e cioè in relazione adun “fatto preesistente alla stipula del contratto di appalto, generatoredi danno per il solo appaltatore, che genera, invece un'ingiustadiminuzione di spesa, in ragione del minor valore del bene speso per ilpagamento del corrispettivo, per la stazione appaltante, non pertinentecon l'andamento dell'appalto ma con la negligenza della stazioneSez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026appaltante nel momento in cui ha acquisito al proprio patrimonio il bene(cessione terreno dal Comune all'AMACO).”.2.

I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.2.1.

Il primo motivo risulta, in primo luogo, inammissibile, inquanto, pur venendosi a basare sulle previsioni contenute nel contrattodi appalto e sugli atti allegati al medesimo, omette sia la minimariproduzione del contenuto degli stessi sia la loro localizzazione, indiretta violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo è costituito dal fattoche lo stesso non articola alcuna adeguata e rituale censura néall’indirizzo dell’interpretazione delle previsioni negoziali operata dallaCorte territoriale – ed in particolare all’individuazione delle diverseconseguenze riconducibili, sulla scorta delle stesse previsionicontrattuali, alla minore edificabilità, da un lato, ed alla minoreestensione del terreno, dall’altro - né alla ratio espressa dallamedesima Corte d’appello, nel momento in cui ha ulteriormenteevidenziato (pag. 30) – peraltro in dichiarata continuità con la decisionedi prime cure – che, in relazione all’applicazione dell’art. 19, comma 5-ter, Legge n. 109/1994, la tesi delle odierne ricorrenti veniva a tradursiin una modificazione delle previsioni contrattuali, tenuto conto delladifferenza esistente tra la previsione di un corrispettivo in natura(quello originariamente contemplato) rispetto ad un corrispettivo indenaro (quello richiesto dalle ricorrenti per effetto della minoreedificabilità).Deve, quindi, trovare applicazione il principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,Sez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez.

U, Sentenzan. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).2.2.

Sempre la mancata adeguata riproduzione del contratto diappalto e la conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c. vengono adeterminare l’inammissibilità anche del secondo motivo, risultando intal modo precluso radicalmente il vaglio nel merito delle deduzioni dellericorrenti, se non per ribadire, comunque, il carattere generaledell’istituto della riserva, il quale - in conformità ai principi di giustizia,efficienza e buon andamento della P.A. - svolge, da un lato, la funzionedi consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fattisuscettibili di produrre un incremento delle spese previste con unaimmediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendiosol'accertamento, e, dall'altro lato, di assicurare la continua evidenzadelle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione edeventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 18070 del 08/09/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.4702 del 03/03/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5871 del 11/03/2011;Cass.

Sez. 1, Sentenza n. 2186 del 04/02/2016).3.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna delle ricorrenti alla rifusione in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare laSez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna le ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 10P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna le ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez.

S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31428/2019 R.G. propostoASSOCIAZIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]   C.;[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]   C.;rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controNumero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026AMACO SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 795/2019depositata il 10/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E VULNERAS.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C.; la società ING. GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L. e la società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C., ricorrono avverso la sentenza della Corted’appello di Catanzaro n. 795/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019,la quale, nella regolare costituzione degli appellati A.M.A.C.O. -[OSCURATO:PERSONA]' NELL'[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. (diseguito, per brevità “A.M.A.C.O.”) e [OSCURATO:PERSONA] ha accoltoin misura ridotta il gravame proposto dalle odierne ricorrenti e – perquel che ancora rileva nella presente sede – ha respinto il motivo diappello con il quale si impugnava la sentenza del Tribunale di Cosenzan. 2139/2013, depositata in data 22 novembre 2013, nella parte in cuiaveva accolto l’eccezione di decadenza formulata da A.M.A.C.O. inrelazione alla domanda risarcitoria formulata dalle odierne ricorrentiper il minor valore derivante da minore edificabilità di un terreno checostituiva parte di un contratto di appalto concluso tra le medesimericorrenti e la stessa A.M.A.C.O.Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/20262. Le odierne ricorrenti, infatti, avevano adito il Tribunale diCosenza, riferendo in fatto che alla A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L., E VULNERA S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C. erastato aggiudicato l'appalto dei lavori per la realizzazione della nuovasede della A.M.A.C.O. SPA, per un corrispettivo di £ 2.920.500.000,00parte del quale doveva avvenire tramite cessione di un terreno diproprietà della stessa A.M.A.C.O. il cui valore – in virtù della superficiecomplessiva e dell’indice di edificabilità – era stato quantificato in £2.720.500,00, oltre IVA, ovvero al diverso valore risultante dallaverifica reale dei metri quadrati trasferiti, in quanto il valore indicatoera stato definito a misura e non a corpo.Avevano ulteriormente dedotto che già nel corso dell’esecuzione deilavori – successivamente completati e collaudati nei termini previsti -era emerso che in relazione ad una delle particelle sulle quali siestendeva il terreno (la n. 180, successivamente frazionata) - lavolumetria indicata come consentita non era integralmente realizzabilee che in sede di successiva stipula dell'atto di cessione, era statadichiarata una estensione complessiva del terreno inferiore di mq 194rispetto a quella promessa in permuta.Le odierne ricorrenti, quindi, sempre per quanto rileva nellapresente sede, avevano chiesto – tra l’altro - la condanna di A.M.A.C.O.SPA sia a restituire il controvalore di 194 mq in realtà mai trasferiti siaa corrispondere il risarcimento del danno conseguente alla minoreedificabilità del terreno.3. Costituitasi regolarmente A.M.A.C.O. SPA – la quale avevachiesto ed era stata autorizzata a chiamare in causa il COMUNE DICOSENZA, il quale si era a propria volta regolarmente costituito – ilTribunale di Cosenza aveva accolto la domanda di condanna dellaA.M.A.C.O. SPA alla restituzione del controvalore dei 194 metriSez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026quadrati di minor superficie del terreno ceduto - disattendendopreliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dalla medesimaA.M.A.C.O. SPA - mentre aveva respinto la domanda di risarcimentodel danno per la minore edificabilità del terreno ritenendo questa voltafondata la eccezione di decadenza per formulazione tardiva di riserva.4. Sempre per quanto rileva nella presente sede, alla luce delcontenuto dei motivi di ricorso, la Corte d’appello, ha disatteso ilgravame delle odierne ricorrenti, osservando che:− correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che ladedotta variazione di valore del terreno oggetto di cessioneveniva a comportare una variazione del corrispettivo pattuitoper l’appalto determinando una modifica qualitativa equantitativa dell’onere gravante sull’appaltante che dovevaquindi essere fatta valere mediante iscrizione di riserva;− nessuna contraddittorietà poteva ritenersi sussistente rispettoal riconoscimento in favore delle odierne ricorrenti del dirittoalla corresponsione del valore della minor superficie delterreno oggetto di cessione, in quanto, in tale ultimo caso, ilcontratto di appalto conteneva espressa clausola checontemplava l’ipotesi di adeguamento in relazione all’accertataestensione del terreno mentre non prevedeva la diversa ipotesidella sua diversa edificabilità;− le stesse odierne ricorrenti, nel proprio atto introduttivo,avevano invocato la clausola in questione solo con riferimentoalla ipotesi della minor estensione del terreno e non conriferimento alla sua minore edificabilità, risultando quindiconfermata la diversità delle due ipotesi dedotte a fondamentodelle pretese risarcitorie;Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026− contrariamente all’assunto contenuto nel gravame, la verificadella minor edificabilità del terreno non era avvenuta solo inun momento nel quale, completata l’opera di cui all’appalto edapprovato il collaudo, nessuna riserva poteva più essereiscritta, in quanto erano state le stesse odierne ricorrenti adaffermare nei propri scritti introduttivi che tale constatazioneera avvenuta subito dopo la conclusione del contratto diappalto ed anche durante la sua esecuzione, senza che tuttavial’A.T.I. procedesse ad iscrivere riserva negli atti di contabilitàfinale, nella quale il valore del terreno oggetto di futuracessione risultava espressamente indicato in misuracorrispondente a quella indicata in contratto.5. Al ricorso di A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., EVULNERA S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C.; società ING. GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L. e società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C. resiste con controricorso A.M.A.C.O. SPA.È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 19, commi 4 e 5-ter, Legge n. 109/1994.Le imprese ricorrenti richiamano il disposto di cui all’art. 19, comma4, Legge n. 109/94, deducendo che lo stesso prevede un meccanismodiretto ad evitare la variazione dell'entità del corrispettivo stabilendola possibilità di stipulare i contratti di appalto a corpo ovvero a corpo ea misura.Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomentano che l’esigenza di evitare una sensibile variazione dellacomposizione e della entità del corrispettivo stesso rispetto a quelloprevisto in contratto, esigenza posta dalla Corte territoriale afondamento della propria decisione, sarebbe assicurata dalla scelta delcorrispettivo a corpo.Argomentano, quindi, che, poiché nel caso in esame non era stataprevista la determinazione del corrispettivo a corpo bensì a misura, èda escludere “che la committenza abbia voluto preservarsi dal rischioche un errore sulle qualità del bene promesse non comportasse unincremento del conguaglio in numerario dovuto” mentre sarebbe statonecessario “ove quelle finalità fossero ritenute da preservare, che laresistente [OSCURATO:PERSONA], fin dal bando e dal contratto di appalto,azionasse il meccanismo di cui al ridetto comma 4 dell'art. 19, con laprevisione che la cessione del terreno dovesse intendersi a corpo eperciò satisfattiva del corrispettivo, con esclusione di qualsiasi altrapretesa”.Concludono affermando che “la violazione di legge, dunque,consiste nel considerare che il comma 5 ter dell'art. 19 comportiimplicitamente la scelta di evitare una «sensibile variazione dellacomposizione e della entità del corrispettivo stesso rispetto a quelloprevisto in contratto» e perciò la scelta di una permuta a corpo delbene indicato come corrispettivo.Tali considerazioni fanno venir meno, nella motivazione della Cortedi Appello, il presupposto su cui aveva fondato l'applicabilità, al caso dispecie, dell'istituto delle riserve”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma5, Legge n. 109/1994; 31, D.M. 19/04/2000 n. 145; 165, d.P.R. n.554/99.Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si deduce che l’istituto della riserva postula una situazionesopravvenuta rispetto al momento dell’affidamento dei lavori, tale dacomportare compensi aggiuntivi; determinata da uno svolgimentoanomalo dell’appalto correlato ad inadempimenti della stazioneappaltante; non inerente a comportamenti colposi della stazioneappaltante estranei all’esecuzione dell’opera.Sulla base di tale ricostruzione complessiva dell’istituto dellariserva, le ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto necessaria la formulazione della riserva, inquanto la minore edificabilità del terreno non concerneva unasituazione sopravvenuta rispetto al momento dell'affidamento deilavori; non comportava compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;non era dovuta né allo svolgimento anomalo dell'appalto né a carenzeprogettuali, né a comportamenti inadempienti della stazioneappaltante connessi all'appalto, atteso che le caratteristiche del terrenoda trasferire erano state determinate sin dal momento della stipula delcontratto di appalto e che la pretesa delle ricorrenti non determina unmaggior corrispettivo in capo alla stazione appaltante bensì la correttadeterminazione del corrispettivo che altrimenti risulterebbe diminuitoa detrimento dell’appaltatore.Concludono deducendo che “La violazione di legge operata dallaCorte di Appello, dunque, si consuma nel momento in cui ravvisa unobbligo normativo in un caso non contemplato” e cioè in relazione adun “fatto preesistente alla stipula del contratto di appalto, generatoredi danno per il solo appaltatore, che genera, invece un'ingiustadiminuzione di spesa, in ragione del minor valore del bene speso per ilpagamento del corrispettivo, per la stazione appaltante, non pertinentecon l'andamento dell'appalto ma con la negligenza della stazioneSez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026appaltante nel momento in cui ha acquisito al proprio patrimonio il bene(cessione terreno dal Comune all'AMACO).”.2. I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.2.1. Il primo motivo risulta, in primo luogo, inammissibile, inquanto, pur venendosi a basare sulle previsioni contenute nel contrattodi appalto e sugli atti allegati al medesimo, omette sia la minimariproduzione del contenuto degli stessi sia la loro localizzazione, indiretta violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo è costituito dal fattoche lo stesso non articola alcuna adeguata e rituale censura néall’indirizzo dell’interpretazione delle previsioni negoziali operata dallaCorte territoriale – ed in particolare all’individuazione delle diverseconseguenze riconducibili, sulla scorta delle stesse previsionicontrattuali, alla minore edificabilità, da un lato, ed alla minoreestensione del terreno, dall’altro - né alla ratio espressa dallamedesima Corte d’appello, nel momento in cui ha ulteriormenteevidenziato (pag. 30) – peraltro in dichiarata continuità con la decisionedi prime cure – che, in relazione all’applicazione dell’art. 19, comma 5-ter, Legge n. 109/1994, la tesi delle odierne ricorrenti veniva a tradursiin una modificazione delle previsioni contrattuali, tenuto conto delladifferenza esistente tra la previsione di un corrispettivo in natura(quello originariamente contemplato) rispetto ad un corrispettivo indenaro (quello richiesto dalle ricorrenti per effetto della minoreedificabilità).Deve, quindi, trovare applicazione il principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenzan. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).2.2. Sempre la mancata adeguata riproduzione del contratto diappalto e la conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c. vengono adeterminare l’inammissibilità anche del secondo motivo, risultando intal modo precluso radicalmente il vaglio nel merito delle deduzioni dellericorrenti, se non per ribadire, comunque, il carattere generaledell’istituto della riserva, il quale - in conformità ai principi di giustizia,efficienza e buon andamento della P.A. - svolge, da un lato, la funzionedi consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fattisuscettibili di produrre un incremento delle spese previste con unaimmediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendiosol'accertamento, e, dall'altro lato, di assicurare la continua evidenzadelle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione edeventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 18070 del 08/09/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.4702 del 03/03/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5871 del 11/03/2011;Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2186 del 04/02/2016).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna delle ricorrenti alla rifusione in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare laSez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente Oggetto: Appalto lavoripubblici – Riserve -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere AmbitoLUIGI ABETE - ConsigliereANDREA FIDANZIA - ConsigliereUd. 04/12/2025 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 31428/2019 R.G. propostoASSOCIAZIONE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]   C.;[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]   C.;rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controNumero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026AMACO SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 795/2019depositata il 10/04/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno04/12/2025 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., E VULNERAS.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C.; la società ING. GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L. e la società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C., ricorrono avverso la sentenza della Corted’appello di Catanzaro n. 795/2019, pubblicata in data 10 aprile 2019,la quale, nella regolare costituzione degli appellati A.M.A.C.O. -[OSCURATO:PERSONA]' NELL'[OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. (diseguito, per brevità “A.M.A.C.O.”) e [OSCURATO:PERSONA] ha accoltoin misura ridotta il gravame proposto dalle odierne ricorrenti e – perquel che ancora rileva nella presente sede – ha respinto il motivo diappello con il quale si impugnava la sentenza del Tribunale di Cosenzan. 2139/2013, depositata in data 22 novembre 2013, nella parte in cuiaveva accolto l’eccezione di decadenza formulata da A.M.A.C.O. inrelazione alla domanda risarcitoria formulata dalle odierne ricorrentiper il minor valore derivante da minore edificabilità di un terreno checostituiva parte di un contratto di appalto concluso tra le medesimericorrenti e la stessa A.M.A.C.O.Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 2 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/20262. Le odierne ricorrenti, infatti, avevano adito il Tribunale diCosenza, riferendo in fatto che alla A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L., E VULNERA S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C. erastato aggiudicato l'appalto dei lavori per la realizzazione della nuovasede della A.M.A.C.O. SPA, per un corrispettivo di £ 2.920.500.000,00parte del quale doveva avvenire tramite cessione di un terreno diproprietà della stessa A.M.A.C.O. il cui valore – in virtù della superficiecomplessiva e dell’indice di edificabilità – era stato quantificato in £2.720.500,00, oltre IVA, ovvero al diverso valore risultante dallaverifica reale dei metri quadrati trasferiti, in quanto il valore indicatoera stato definito a misura e non a corpo.Avevano ulteriormente dedotto che già nel corso dell’esecuzione deilavori – successivamente completati e collaudati nei termini previsti -era emerso che in relazione ad una delle particelle sulle quali siestendeva il terreno (la n. 180, successivamente frazionata) - lavolumetria indicata come consentita non era integralmente realizzabilee che in sede di successiva stipula dell'atto di cessione, era statadichiarata una estensione complessiva del terreno inferiore di mq 194rispetto a quella promessa in permuta.Le odierne ricorrenti, quindi, sempre per quanto rileva nellapresente sede, avevano chiesto – tra l’altro - la condanna di A.M.A.C.O.SPA sia a restituire il controvalore di 194 mq in realtà mai trasferiti siaa corrispondere il risarcimento del danno conseguente alla minoreedificabilità del terreno.3. Costituitasi regolarmente A.M.A.C.O. SPA – la quale avevachiesto ed era stata autorizzata a chiamare in causa il COMUNE DICOSENZA, il quale si era a propria volta regolarmente costituito – ilTribunale di Cosenza aveva accolto la domanda di condanna dellaA.M.A.C.O. SPA alla restituzione del controvalore dei 194 metriSez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 3 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026quadrati di minor superficie del terreno ceduto - disattendendopreliminarmente l'eccezione di decadenza sollevata dalla medesimaA.M.A.C.O. SPA - mentre aveva respinto la domanda di risarcimentodel danno per la minore edificabilità del terreno ritenendo questa voltafondata la eccezione di decadenza per formulazione tardiva di riserva.4. Sempre per quanto rileva nella presente sede, alla luce delcontenuto dei motivi di ricorso, la Corte d’appello, ha disatteso ilgravame delle odierne ricorrenti, osservando che:− correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che ladedotta variazione di valore del terreno oggetto di cessioneveniva a comportare una variazione del corrispettivo pattuitoper l’appalto determinando una modifica qualitativa equantitativa dell’onere gravante sull’appaltante che dovevaquindi essere fatta valere mediante iscrizione di riserva;− nessuna contraddittorietà poteva ritenersi sussistente rispettoal riconoscimento in favore delle odierne ricorrenti del dirittoalla corresponsione del valore della minor superficie delterreno oggetto di cessione, in quanto, in tale ultimo caso, ilcontratto di appalto conteneva espressa clausola checontemplava l’ipotesi di adeguamento in relazione all’accertataestensione del terreno mentre non prevedeva la diversa ipotesidella sua diversa edificabilità;− le stesse odierne ricorrenti, nel proprio atto introduttivo,avevano invocato la clausola in questione solo con riferimentoalla ipotesi della minor estensione del terreno e non conriferimento alla sua minore edificabilità, risultando quindiconfermata la diversità delle due ipotesi dedotte a fondamentodelle pretese risarcitorie;Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 4 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026− contrariamente all’assunto contenuto nel gravame, la verificadella minor edificabilità del terreno non era avvenuta solo inun momento nel quale, completata l’opera di cui all’appalto edapprovato il collaudo, nessuna riserva poteva più essereiscritta, in quanto erano state le stesse odierne ricorrenti adaffermare nei propri scritti introduttivi che tale constatazioneera avvenuta subito dopo la conclusione del contratto diappalto ed anche durante la sua esecuzione, senza che tuttavial’A.T.I. procedesse ad iscrivere riserva negli atti di contabilitàfinale, nella quale il valore del terreno oggetto di futuracessione risultava espressamente indicato in misuracorrispondente a quella indicata in contratto.5. Al ricorso di A.T.I. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., EVULNERA S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C.; società ING. GIUSEPPECHIAPPETTA S.R.L. e società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA]   C. resiste con controricorso A.M.A.C.O. SPA.È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 19, commi 4 e 5-ter, Legge n. 109/1994.Le imprese ricorrenti richiamano il disposto di cui all’art. 19, comma4, Legge n. 109/94, deducendo che lo stesso prevede un meccanismodiretto ad evitare la variazione dell'entità del corrispettivo stabilendola possibilità di stipulare i contratti di appalto a corpo ovvero a corpo ea misura.Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 5 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026Argomentano che l’esigenza di evitare una sensibile variazione dellacomposizione e della entità del corrispettivo stesso rispetto a quelloprevisto in contratto, esigenza posta dalla Corte territoriale afondamento della propria decisione, sarebbe assicurata dalla scelta delcorrispettivo a corpo.Argomentano, quindi, che, poiché nel caso in esame non era stataprevista la determinazione del corrispettivo a corpo bensì a misura, èda escludere “che la committenza abbia voluto preservarsi dal rischioche un errore sulle qualità del bene promesse non comportasse unincremento del conguaglio in numerario dovuto” mentre sarebbe statonecessario “ove quelle finalità fossero ritenute da preservare, che laresistente [OSCURATO:PERSONA], fin dal bando e dal contratto di appalto,azionasse il meccanismo di cui al ridetto comma 4 dell'art. 19, con laprevisione che la cessione del terreno dovesse intendersi a corpo eperciò satisfattiva del corrispettivo, con esclusione di qualsiasi altrapretesa”.Concludono affermando che “la violazione di legge, dunque,consiste nel considerare che il comma 5 ter dell'art. 19 comportiimplicitamente la scelta di evitare una «sensibile variazione dellacomposizione e della entità del corrispettivo stesso rispetto a quelloprevisto in contratto» e perciò la scelta di una permuta a corpo delbene indicato come corrispettivo.Tali considerazioni fanno venir meno, nella motivazione della Cortedi Appello, il presupposto su cui aveva fondato l'applicabilità, al caso dispecie, dell'istituto delle riserve”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma5, Legge n. 109/1994; 31, D.M. 19/04/2000 n. 145; 165, d.P.R. n.554/99.Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 6 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026Si deduce che l’istituto della riserva postula una situazionesopravvenuta rispetto al momento dell’affidamento dei lavori, tale dacomportare compensi aggiuntivi; determinata da uno svolgimentoanomalo dell’appalto correlato ad inadempimenti della stazioneappaltante; non inerente a comportamenti colposi della stazioneappaltante estranei all’esecuzione dell’opera.Sulla base di tale ricostruzione complessiva dell’istituto dellariserva, le ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto necessaria la formulazione della riserva, inquanto la minore edificabilità del terreno non concerneva unasituazione sopravvenuta rispetto al momento dell'affidamento deilavori; non comportava compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;non era dovuta né allo svolgimento anomalo dell'appalto né a carenzeprogettuali, né a comportamenti inadempienti della stazioneappaltante connessi all'appalto, atteso che le caratteristiche del terrenoda trasferire erano state determinate sin dal momento della stipula delcontratto di appalto e che la pretesa delle ricorrenti non determina unmaggior corrispettivo in capo alla stazione appaltante bensì la correttadeterminazione del corrispettivo che altrimenti risulterebbe diminuitoa detrimento dell’appaltatore.Concludono deducendo che “La violazione di legge operata dallaCorte di Appello, dunque, si consuma nel momento in cui ravvisa unobbligo normativo in un caso non contemplato” e cioè in relazione adun “fatto preesistente alla stipula del contratto di appalto, generatoredi danno per il solo appaltatore, che genera, invece un'ingiustadiminuzione di spesa, in ragione del minor valore del bene speso per ilpagamento del corrispettivo, per la stazione appaltante, non pertinentecon l'andamento dell'appalto ma con la negligenza della stazioneSez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 7 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicazione 25/03/2026appaltante nel momento in cui ha acquisito al proprio patrimonio il bene(cessione terreno dal Comune all'AMACO).”.2. I motivi di ricorso sono, nel loro complesso, inammissibili.2.1. Il primo motivo risulta, in primo luogo, inammissibile, inquanto, pur venendosi a basare sulle previsioni contenute nel contrattodi appalto e sugli atti allegati al medesimo, omette sia la minimariproduzione del contenuto degli stessi sia la loro localizzazione, indiretta violazione della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.Ulteriore profilo di inammissibilità del motivo è costituito dal fattoche lo stesso non articola alcuna adeguata e rituale censura néall’indirizzo dell’interpretazione delle previsioni negoziali operata dallaCorte territoriale – ed in particolare all’individuazione delle diverseconseguenze riconducibili, sulla scorta delle stesse previsionicontrattuali, alla minore edificabilità, da un lato, ed alla minoreestensione del terreno, dall’altro - né alla ratio espressa dallamedesima Corte d’appello, nel momento in cui ha ulteriormenteevidenziato (pag. 30) – peraltro in dichiarata continuità con la decisionedi prime cure – che, in relazione all’applicazione dell’art. 19, comma 5-ter, Legge n. 109/1994, la tesi delle odierne ricorrenti veniva a tradursiin una modificazione delle previsioni contrattuali, tenuto conto delladifferenza esistente tra la previsione di un corrispettivo in natura(quello originariamente contemplato) rispetto ad un corrispettivo indenaro (quello richiesto dalle ricorrenti per effetto della minoreedificabilità).Deve, quindi, trovare applicazione il principio per cui, qualora ladecisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi,Sez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 8 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. Sez. U, Sentenzan. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).2.2. Sempre la mancata adeguata riproduzione del contratto diappalto e la conseguente violazione dell’art. 366 c.p.c. vengono adeterminare l’inammissibilità anche del secondo motivo, risultando intal modo precluso radicalmente il vaglio nel merito delle deduzioni dellericorrenti, se non per ribadire, comunque, il carattere generaledell’istituto della riserva, il quale - in conformità ai principi di giustizia,efficienza e buon andamento della P.A. - svolge, da un lato, la funzionedi consentire all'Amministrazione committente la verifica dei fattisuscettibili di produrre un incremento delle spese previste con unaimmediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendiosol'accertamento, e, dall'altro lato, di assicurare la continua evidenzadelle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione edeventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 18070 del 08/09/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.4702 del 03/03/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5871 del 11/03/2011;Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2186 del 04/02/2016).3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna delle ricorrenti alla rifusione in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidatedirettamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare laSez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 9 di 10Numero registro generale 31428/2019Numero sezionale 4351/2025Numero di raccolta generale 7225/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna le ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 10P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna le ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 4 dicembre 2025.Il PresidenteMARCO MARULLISez. S1 - R.G. 31428/2019 – CC 04/12/2025 - Pagina nr. 10 di 10
Sentenza Cassazione n. 07225/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris