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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16364/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza avanzata da Fabio RILLO per ottenere l'affidamento in casi particolari ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90.

Rilevava il Tribunale: che il RILLO, dopo l'espiazione di una lunga condanna per plurime rapine aggravate (dal 2007 al 2018), durante la carcerazione subita per il titolo attualmente in esecuzione (altra rapina aggravata commessa nel 2016) aveva tenuto condotte estremamente irregolari e aveva subito tante sanzioni disciplinari da non aver mai beneficiato di misure alternative; che, in particolare, durante il permesso premiale fruito nel marzo del 2019, aveva commesso un'ennesima rapina aggravata il 22 marzo 2019; che il 31 dicembre 2019 era stato denunciato, mentre era detenuto a Trani, per ricettazione di un telefono cellulare, di cui venne trovato in possesso al rientro in carcere dal permesso; che da tali comportamenti si evincevano i tratti di una pericolosità sociale persistente, collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza di una benché minima maturazione e di segnali di resipiscenza.

In base a tali elementi, non presi in considerazione dalla équipe del carcere di Foggia, il giudice a quo riteneva di disattendere il programma terapeutico di tipo residenziale proposto nella relazione di osservazione, essendosi il RILLO dimostrato refrattario a qualsivoglia elaborazione critica delle proprie condotte e, anzi, avendo egli dimostrato, mediante la strumentalizzazione delle opportunità concessegli, di non voler cambiare il suo modo di vivere criminale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 94 d.P.R. n. 309/90 e vizio di motivazione.

La decisione censurata avrebbe sopravvalutato la pericolosità sociale del condannato, senza dare rilevanza alla relazione dell'équipe del carcere, che l'aveva ritenuto idoneo per un percorso terapeutico residenziale, con il che si sarebbe determinata la violazione di un diritto fondamentale della persona, della quale si erano, inoltre, ignorate le condizioni di salute.

D'altro canto, la commissione di un delitto durante la fruizione di un permesso premio non avrebbe potuto essere apprezzata come indice sintomatico di una eccezionale capacità a delinquere, visto il condizionamento subito, nell'occorso, dai fratelli coimputati.

Ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuti giungere in relazione ai due episodi costituiti dall'utilizzo di un telefono cellulare e di una sim card in carcere.

3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sviluppa censure che, da un lato, si limitano ad esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza, e, dall'altro, oppongono alla suddetta valutazione una contro-lettura delle evidenze processuali che non può trovare ingresso in questa sede.

Il Tribunale, dal canto suo, ha negato la misura richiesta con argomentazioni scevre da vizi logici e fondate su obiettive risultanze ed è coerentemente pervenuto ad una prognosi negativa in tema di permanente pericolosità sociale che, in diritto, preclude l'applicazione della misura suddetta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari rigettava l'istanza avanzata da Fabio RILLO per ottenere l'affidamento in casi particolari ai sensi dell'art. 94 D.P.R. n. 309/90. Rilevava il Tribunale: che il RILLO, dopo l'espiazione di una lunga condanna per plurime rapine aggravate (dal 2007 al 2018), durante la carcerazione subita per il titolo attualmente in esecuzione (altra rapina aggravata commessa nel 2016) aveva tenuto condotte estremamente irregolari e aveva subito tante sanzioni disciplinari da non aver mai beneficiato di misure alternative; che, in particolare, durante il permesso premiale fruito nel marzo del 2019, aveva commesso un'ennesima rapina aggravata il 22 marzo 2019; che il 31 dicembre 2019 era stato denunciato, mentre era detenuto a Trani, per ricettazione di un telefono cellulare, di cui venne trovato in possesso al rientro in carcere dal permesso; che da tali comportamenti si evincevano i tratti di una pericolosità sociale persistente, collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza di una benché minima maturazione e di segnali di resipiscenza. In base a tali elementi, non presi in considerazione dalla équipe del carcere di Foggia, il giudice a quo riteneva di disattendere il programma terapeutico di tipo residenziale proposto nella relazione di osservazione, essendosi il RILLO dimostrato refrattario a qualsivoglia elaborazione critica delle proprie condotte e, anzi, avendo egli dimostrato, mediante la strumentalizzazione delle opportunità concessegli, di non voler cambiare il suo modo di vivere criminale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 94 d.P.R. n. 309/90 e vizio di motivazione. La decisione censurata avrebbe sopravvalutato la pericolosità sociale del condannato, senza dare rilevanza alla relazione dell'équipe del carcere, che l'aveva ritenuto idoneo per un percorso terapeutico residenziale, con il che si sarebbe determinata la violazione di un diritto fondamentale della persona, della quale si erano, inoltre, ignorate le condizioni di salute. D'altro canto, la commissione di un delitto durante la fruizione di un permesso premio non avrebbe potuto essere apprezzata come indice sintomatico di una eccezionale capacità a delinquere, visto il condizionamento subito, nell'occorso, dai fratelli coimputati. Ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuti giungere in relazione ai due episodi costituiti dall'utilizzo di un telefono cellulare e di una sim card in carcere. 3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sviluppa censure che, da un lato, si limitano ad esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza, e, dall'altro, oppongono alla suddetta valutazione una contro-lettura delle evidenze processuali che non può trovare ingresso in questa sede. Il Tribunale, dal canto suo, ha negato la misura richiesta con argomentazioni scevre da vizi logici e fondate su obiettive risultanze ed è coerentemente pervenuto ad una prognosi negativa in tema di permanente pericolosità sociale che, in diritto, preclude l'applicazione della misura suddetta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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