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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 21801/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6738/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 91, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Potenza, n. 232/2017, pubblicata il 15 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il 2 agosto 2011 ricorso presso il Tribunale di Potenza, chiedendo l’accertamento del suo diritto a ricevere le differenze retributive maturatee l’indennità d i posizione nonché la rideterminazione della sua pensione e del TFR, con condanna delComune di [OSCURATO:SOCIETA] a pagare la somma di € 168.800,86.

Egli ha esposto di avere lavorato presso tale Comune dal 1° giugno 1981 al 30 aprile 2010, di essere stato inquadratonella categoria C, posizione economica C4,e di avere svolto, dal 15 luglio 1998 in poi, mansioni ascrivibili alla categoria D. Il Tribunale di Potenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 744/2015, ha accertato l’avvenuto svolgimento delle dedotte mansioni e ha accolto la domanda di corresponsione delle relative differenze retributive, dichiarando inammissibili le ulteriori richieste.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Potenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 232/2017, ha accolto, rigettando tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] si è difeso con controricorso.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e del CCNL del 31 marzo 1999 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che le mansioni da lui svolte erano riconducibili alla categoria D del CCNL del 31 marzo 1999, come si poteva desumere dal fatto che egli aveva esercitato la rappresentanza e la difesa del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in giudizio, aveva redatto e sottoscritto gli atti di accertamento e liquidazione dell’ICI ed aveva partecipato a 30 corsi di formazione e/o aggiornamento concernenti l’ICI.

Ciò sarebbe stato confermato anche dalla vigente normativa , in particolare dall’art. 11,comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, da leggere alla luce dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal quale si evinceva che il funzionario responsabile dell’ICI doveva essere un funzionario della carriera direttiva (sul punto, si sarebbeespressa in senso conforme pure la circolare n. 3 del 1993 del Ministero dell’Interno).

La doglianza è inammissibile.

Ai sensi del CCNL Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999, rientrano nella categoria C“i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; * Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; * Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; * Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto.

Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili: * lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. * lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.

Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.

Rientrano, invece, nella categoria D, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità diaggiornamento; * Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; * Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; * Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Esemplificazione dei profili: * lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. * lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti alla realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. * lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. * lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.

Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province”.

La corte territoriale ha espressamente escluso, con riferimentoal periodo dal 1° agosto 2000 al 30 aprile 2010, con una motivata valutazione di merito qui non sindacabile in quanto tale, che l’attività svolta dal ricorrente presso il Comune controricorrente rientrasse nella categoria D. In particolare, il giudice delmerito ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto la sua attività all’interno di una delle tre macrostrutture amministrative, quella dei Servizi finanziari, di cui era responsabile il rag.

Picerno, inquadrato nella categoria D, a partire dal 1° agosto 2000.

La presenza di un superiore gerarchico ha avuto rilievo per negare la natura in concreto dirigenziale delle mansioni del ricorrente; al contrario, la corte d’appello di Potenza, sulla base della documentazione allegata al ricorso di primo grado, ha ritenuto che le funzioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA] rientrassero nella categoria C, trattandosi di attività caratterizzate da conoscenze mono - specialistiche, contenuto di concetto con responsabilità dei risultati, media complessità dei problemi da affrontare e relazioni esterne anche di tipo diretto.

In effetti, come messo in luce dal giudice di secondo grado, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesseesercitato la rappresentanza e la difesa del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in giudizionon comportava che egli avesse avuto la rappresentanza sostanziale dell’ente, così come la circostanza che egli avesseredatto e sottoscritto gli atti di accertamento e liquidazione dell’ICIera compatibile con la sua appartenenza alla categoria C, poiché i funzionari inquadrati in siffatta categoria ben potevano svolgere attività di relazione esterna.

Del tutto generico è, poi, il riferimento, contenuto, nel ricorso, all’avvenuta partecipazione a 30 corsi di formazione e/o aggiornamento concernenti l’ICI.

Neppure potrebbe sostenersi che la semplice attribuzione dell’incarico di funzionario responsabile dell’ICI ex art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, da leggere alla luce dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dovrebbe comportare l’accoglimento del ricorso, sul presupposto che detto funzionario dovesse essere un funzionario della carriera direttiva.

Innanzitutto, non risulta sia stato dimostrato lo svolgimento in fatto di funzioni dirigenziali, come sopra detto.

In aggiunta a ciò si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza tributaria (Cass., Sez. 5, n. 12302 del 17 maggio 2017), in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il rapporto di specialità che regola il conflitto tra le disposizioni dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, a tenore del quale “con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”, e le disposizioni degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”e gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, va risolto alla stregua del principio lex posterior generalis non derogat priorispeciali, confortato, nella specie, dal fatto che l’art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto, alle lettere x) e y), l’abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l’art. 11, comma 4.

Ne consegue che non è richiesta la “qualifica dirigenziale” per l’esercizio della potestà amministrativa relativa alla emissione dell’avviso di liquidazione ICI.

Alle stesse conclusioni è giunta, di recente, anche questa IV sezione della S.C., la quale ha chiarito che l’art. 11 del d.lgs. n. 504del 1992, con riferimento alla liquidazione ed all’accertamento dell’ICI, si è limitato a stabilire che il Comune designa un “funzionario”,cui sono attribuiti “la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale”dell’imposta, funzionario che sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, non individuando, però, una figura dirigenziale(Cass., Sez.

L, n. 19188 del 14 giugno 2022, non massimata).

Pertanto, deve affermarsi che l’attribuzione dell’incarico di funzionario responsabile dell’ICI di cui all’art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992 non comporta automaticamente l’inserimentonella categoria D prevista dal CCNL Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 del dipendente comunale che sia già formalmente inquadrato nella categoria C ai sensi delmedesimo CCNL . 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 6 d.lgs. n. 267 del 2000 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che egli aveva avuto la rappresentanza sostanziale del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] nei giudizi tributari.

La doglianza è inammissibile, oltre che per le ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo, pure alla luce dell’espresso difforme accertamento sul punto compiuto dalla Corte d’appello di Potenza. 3)Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’errata valutazione dell’istruttoria e delle prove documentali con riferimento al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 luglio 2000.

La contestazione è inammissibile in quanto, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022) .

Inoltre, la valutazione dei mezzi di prova ad opera del giudice del merito non può essere contestata come tale in sede di legittimità. 4)Il ricorso è inammissibile .

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite a l Comune di [OSCURATO:SOCIETA] , che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; - dà atto, ai sensi dell’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6738/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio n. 91, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Potenza, n. 232/2017, pubblicata il 15 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del04/07/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il 2 agosto 2011 ricorso presso il Tribunale di Potenza, chiedendo l’accertamento del suo diritto a ricevere le differenze retributive maturatee l’indennità d i posizione nonché la rideterminazione della sua pensione e del TFR, con condanna delComune di [OSCURATO:SOCIETA] a pagare la somma di € 168.800,86. Egli ha esposto di avere lavorato presso tale Comune dal 1° giugno 1981 al 30 aprile 2010, di essere stato inquadratonella categoria C, posizione economica C4,e di avere svolto, dal 15 luglio 1998 in poi, mansioni ascrivibili alla categoria D. Il Tribunale di Potenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 744/2015, ha accertato l’avvenuto svolgimento delle dedotte mansioni e ha accolto la domanda di corresponsione delle relative differenze retributive, dichiarando inammissibili le ulteriori richieste. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Potenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 232/2017, ha accolto, rigettando tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] si è difeso con controricorso. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e del CCNL del 31 marzo 1999 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che le mansioni da lui svolte erano riconducibili alla categoria D del CCNL del 31 marzo 1999, come si poteva desumere dal fatto che egli aveva esercitato la rappresentanza e la difesa del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in giudizio, aveva redatto e sottoscritto gli atti di accertamento e liquidazione dell’ICI ed aveva partecipato a 30 corsi di formazione e/o aggiornamento concernenti l’ICI. Ciò sarebbe stato confermato anche dalla vigente normativa , in particolare dall’art. 11,comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, da leggere alla luce dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dal quale si evinceva che il funzionario responsabile dell’ICI doveva essere un funzionario della carriera direttiva (sul punto, si sarebbeespressa in senso conforme pure la circolare n. 3 del 1993 del Ministero dell’Interno). La doglianza è inammissibile. Ai sensi del CCNL Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999, rientrano nella categoria C“i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; * Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; * Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; * Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: * lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza. * lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”. Rientrano, invece, nella categoria D, “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: * Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità diaggiornamento; * Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; * Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; * Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: * lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari. * lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti alla realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. * lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche. * lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province”. La corte territoriale ha espressamente escluso, con riferimentoal periodo dal 1° agosto 2000 al 30 aprile 2010, con una motivata valutazione di merito qui non sindacabile in quanto tale, che l’attività svolta dal ricorrente presso il Comune controricorrente rientrasse nella categoria D. In particolare, il giudice delmerito ha valorizzato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto la sua attività all’interno di una delle tre macrostrutture amministrative, quella dei Servizi finanziari, di cui era responsabile il rag. Picerno, inquadrato nella categoria D, a partire dal 1° agosto 2000. La presenza di un superiore gerarchico ha avuto rilievo per negare la natura in concreto dirigenziale delle mansioni del ricorrente; al contrario, la corte d’appello di Potenza, sulla base della documentazione allegata al ricorso di primo grado, ha ritenuto che le funzioni attribuite a [OSCURATO:PERSONA] rientrassero nella categoria C, trattandosi di attività caratterizzate da conoscenze mono - specialistiche, contenuto di concetto con responsabilità dei risultati, media complessità dei problemi da affrontare e relazioni esterne anche di tipo diretto. In effetti, come messo in luce dal giudice di secondo grado, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesseesercitato la rappresentanza e la difesa del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] in giudizionon comportava che egli avesse avuto la rappresentanza sostanziale dell’ente, così come la circostanza che egli avesseredatto e sottoscritto gli atti di accertamento e liquidazione dell’ICIera compatibile con la sua appartenenza alla categoria C, poiché i funzionari inquadrati in siffatta categoria ben potevano svolgere attività di relazione esterna. Del tutto generico è, poi, il riferimento, contenuto, nel ricorso, all’avvenuta partecipazione a 30 corsi di formazione e/o aggiornamento concernenti l’ICI. Neppure potrebbe sostenersi che la semplice attribuzione dell’incarico di funzionario responsabile dell’ICI ex art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, da leggere alla luce dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dovrebbe comportare l’accoglimento del ricorso, sul presupposto che detto funzionario dovesse essere un funzionario della carriera direttiva. Innanzitutto, non risulta sia stato dimostrato lo svolgimento in fatto di funzioni dirigenziali, come sopra detto. In aggiunta a ciò si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza tributaria (Cass., Sez. 5, n. 12302 del 17 maggio 2017), in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il rapporto di specialità che regola il conflitto tra le disposizioni dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, a tenore del quale “con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi”, e le disposizioni degli artt. 107, comma 2, e 109, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui “la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti”e gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, va risolto alla stregua del principio lex posterior generalis non derogat priorispeciali, confortato, nella specie, dal fatto che l’art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto, alle lettere x) e y), l’abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l’art. 11, comma 4. Ne consegue che non è richiesta la “qualifica dirigenziale” per l’esercizio della potestà amministrativa relativa alla emissione dell’avviso di liquidazione ICI. Alle stesse conclusioni è giunta, di recente, anche questa IV sezione della S.C., la quale ha chiarito che l’art. 11 del d.lgs. n. 504del 1992, con riferimento alla liquidazione ed all’accertamento dell’ICI, si è limitato a stabilire che il Comune designa un “funzionario”,cui sono attribuiti “la funzione e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale”dell’imposta, funzionario che sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, non individuando, però, una figura dirigenziale(Cass., Sez. L, n. 19188 del 14 giugno 2022, non massimata). Pertanto, deve affermarsi che l’attribuzione dell’incarico di funzionario responsabile dell’ICI di cui all’art. 11 d.lgs. n. 504 del 1992 non comporta automaticamente l’inserimentonella categoria D prevista dal CCNL Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 del dipendente comunale che sia già formalmente inquadrato nella categoria C ai sensi delmedesimo CCNL . 2)Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 e 6 d.lgs. n. 267 del 2000 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che egli aveva avuto la rappresentanza sostanziale del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] nei giudizi tributari. La doglianza è inammissibile, oltre che per le ragioni che hanno condotto al rigetto del primo motivo, pure alla luce dell’espresso difforme accertamento sul punto compiuto dalla Corte d’appello di Potenza. 3)Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e l’errata valutazione dell’istruttoria e delle prove documentali con riferimento al periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 luglio 2000. La contestazione è inammissibile in quanto, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione(Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022) . Inoltre, la valutazione dei mezzi di prova ad opera del giudice del merito non può essere contestata come tale in sede di legittimità. 4)Il ricorso è inammissibile . Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si deve dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite a l Comune di [OSCURATO:SOCIETA] , che liquida in € 6.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; - dà atto, ai sensi dell’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 21801/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris