CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce nel procedimento a carico di: ARENA Valerio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/03/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.i.p. del Tribunale di Brindisi ha condannato con rito abbreviato ARENA Valerio, in relazione al reato di illecita detenzione di cocaina a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Lecce, deducendo con unico motivo violazione di legge per essere stata applicata, all'imputato, la sola pena detentiva e non anche quella pecuniaria. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, condividendo le censure formulate dal Procuratore ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' invero evidente l'omissione in cui è incorso il G.i.p. del Tribunale di Brindisi nel condannare l'ARENA per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stata applicata la sola pena detentiva ma non anche quella pecuniaria. La sentenza deve pertanto essere annullata limitatamente all'omessa applicazione della multa. Appare peraltro superfluo l'annullamento con rinvio sollecitato dal Procuratore Generale, potendo tale lacuna essere colmata da questa Suprema Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., con l'irrogazione — tenuto conto della quantificazione della pena detentiva operata dal giudice di merito - della multa di Euro 688,00 (pari al minimo edittale, previa riduzione per la scelta del rito abbreviato). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata condanna alla pena pecuniaria, pena che determina in Euro 68