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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28628/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello limitatamente al capo V); udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di Man:ella Morlacchi e di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e la condanna alle spese in favore delle parti civili ricorrente come da nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa in data 16 ottobre 2015 dal Tribunale di Roma, ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto al capo V) di cui agli artt. 167 d.lgs. 196/2003, 319,321 cod. pen., 326, 615-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste e revocato per l'effetto le statuizioni civili che erano state disposte nella sentenza di condanna di primo grado in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, rilevata la maturata prescrizione dei reati, in applicazione dell'art.578 cod. proc. pen., ritenendo errata la valutazione del compendio probatorio da parte del giudice di primo grado, in accoglirnento degli appelli proposti dai predetti imputati, ha ritenuto che le intercettazioni telefoniche costituenti il perno della sentenza di condanna di primo grado sono inidonee a fornire elementi di prova dei reati, perché di contenuto generico.

L'accusa riguarda la comunicazione di dati riservati estratti dagli archivi dell'anagrafe tributaria dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'Agenzia dell'Entrate già condannato in separato giudizio per accesso abusivo a sistema informatico, forniti dietro compenso all'agenzia investigativa di [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era un collaboratore, e relativi a vari soggetti tra cui le due parti civili.

2. Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione ai soli effetti civili i difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con separati atti di impugnazione con i quali deducevano lo stesso unico motivo per vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello per l'omessa valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della condanna nella sentenza di primo grado, chiedendo l'annullamento della sentenza agli effetti civili.

In particolare entrambi i ricorrenti deducono che la Corte di merito dopo aver correttamente premesso che la prescrizione dei reati in presenza di una condanna in primo grado impone di vagliare compiutamente nel merito i motivi di appello articolati dagli imputati, e che nel caso di insufficienza della prova, la formula assolutoria prevista dall'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. deve prevalere su quella dell'estinzione del reato per prescrizione (richiamando i principi affermati dalla sentenza delle Sez.

U, Tettamanti n. 35490 del 28/05/2009), ha poi di fatto disatteso tale premessa, avendo assolto gli imputati senza procedere ad una valutazione del compendio probatorio, ma limitandosi con una motivazione apparente a ritenere che le intercettazioni poste a fondamento della condanna fossero generiche.

In tal modo la Corte di appello ha riformato la sentenza di condanna pervenendo all'assoluzione per insussistenza del fatto e revocato le statuizioni civili senza neppure valutare le intercettazioni e gli altri elementi di prova valorizzati dal primo Giudice e soprattutto senza neppure prendere in esame le ulteriori risultanze probatorie costituite dalle attività di osservazione e controllo e dal rinvenimento dei documenti sequestrati presso l'agenzia investigatrice di Pedicone.

Entrambi i ricorrenti pongono in evidenza gli argomenti posti a fondamento della condanna di primo grado (intercettazioni attestanti le richieste di informazioni riservate di carattere patrimoniale relative a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanzate da Pedicone e Gentile al [OSCURATO:PERSONA], seguite dalla attività di controllo attestanti lo scambio reciproco ch documenti in occasione dell'incontro dell'i marzo 2008, nonchè il rinvenimento del "dossier" Morlacchi presso la sede dell'agenzia investigativa con le c.d.

"strisciate" contenenti i dati estratti dall'anagrafe tributaria), considerata altresì la intervenuta condanna irrevocabile di [OSCURATO:PERSONA] in separato giudizio abbreviato per i medesimi fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

Si deve rammentare che giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430).

Nella sentenza di appello, preso atto della intervenuta prescrizione dei reati è stata disposta l'assoluzione per insussistenza del fatto con riferimento al capo V ascritto nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite parti civili, senza alcuna disamina nella motivazione degli elementi di prova posti a fondamento della condanna riformata, essendosi i giudici dell'appello limitati ad una generica ed apodittica affermazione di insufficienza delle risultanze di prova a sorreggere una sentenza di condanna (vedi pp.14-15).

Sono mancate, quindi, del tutto sia la giustificazione delle ragioni della difforme valutazione del compendio probatorio rispetto a quella operata nella sentenza di condanna emessa in primo grado e sia la confutazione delle opposte valutazioni del primo giudice.

L'annullamento deve essere disposto ai soli effetti civili, non potendosi rivedere le statuizioni penali di proscioglimento in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero.

L'annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello civile di Roma, competente per grado e valore, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese in favore delle parti civili per il giudizio di legittimità.

Quanto alla eccezione dedotta dalla difesa degli imputati nel presente giudizio per l'omessa notificazione dell'impugnazione prevista dall'art. 584 cod. proc. pen. va osservato che detta norma non rileva per il ricorso per cassazione, atteso che la notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti è funzionale alla presentazione del ricorso incidentale comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la sua proposizione, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Valotti, Rv. 263397; Sez. 5, n. 5525 del 25/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243157).

P.QM.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello limitatamente al capo V); udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di Man:ella Morlacchi e di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e la condanna alle spese in favore delle parti civili ricorrente come da nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa in data 16 ottobre 2015 dal Tribunale di Roma, ha assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato loro ascritto al capo V) di cui agli artt. 167 d.lgs. 196/2003, 319,321 cod. pen., 326, 615-ter cod. pen. perché il fatto non sussiste e revocato per l'effetto le statuizioni civili che erano state disposte nella sentenza di condanna di primo grado in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, rilevata la maturata prescrizione dei reati, in applicazione dell'art.578 cod. proc. pen., ritenendo errata la valutazione del compendio probatorio da parte del giudice di primo grado, in accoglirnento degli appelli proposti dai predetti imputati, ha ritenuto che le intercettazioni telefoniche costituenti il perno della sentenza di condanna di primo grado sono inidonee a fornire elementi di prova dei reati, perché di contenuto generico. L'accusa riguarda la comunicazione di dati riservati estratti dagli archivi dell'anagrafe tributaria dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'Agenzia dell'Entrate già condannato in separato giudizio per accesso abusivo a sistema informatico, forniti dietro compenso all'agenzia investigativa di [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] era un collaboratore, e relativi a vari soggetti tra cui le due parti civili. 2. Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione ai soli effetti civili i difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con separati atti di impugnazione con i quali deducevano lo stesso unico motivo per vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello per l'omessa valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della condanna nella sentenza di primo grado, chiedendo l'annullamento della sentenza agli effetti civili. In particolare entrambi i ricorrenti deducono che la Corte di merito dopo aver correttamente premesso che la prescrizione dei reati in presenza di una condanna in primo grado impone di vagliare compiutamente nel merito i motivi di appello articolati dagli imputati, e che nel caso di insufficienza della prova, la formula assolutoria prevista dall'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen. deve prevalere su quella dell'estinzione del reato per prescrizione (richiamando i principi affermati dalla sentenza delle Sez. U, Tettamanti n. 35490 del 28/05/2009), ha poi di fatto disatteso tale premessa, avendo assolto gli imputati senza procedere ad una valutazione del compendio probatorio, ma limitandosi con una motivazione apparente a ritenere che le intercettazioni poste a fondamento della condanna fossero generiche. In tal modo la Corte di appello ha riformato la sentenza di condanna pervenendo all'assoluzione per insussistenza del fatto e revocato le statuizioni civili senza neppure valutare le intercettazioni e gli altri elementi di prova valorizzati dal primo Giudice e soprattutto senza neppure prendere in esame le ulteriori risultanze probatorie costituite dalle attività di osservazione e controllo e dal rinvenimento dei documenti sequestrati presso l'agenzia investigatrice di Pedicone. Entrambi i ricorrenti pongono in evidenza gli argomenti posti a fondamento della condanna di primo grado (intercettazioni attestanti le richieste di informazioni riservate di carattere patrimoniale relative a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avanzate da Pedicone e Gentile al [OSCURATO:PERSONA], seguite dalla attività di controllo attestanti lo scambio reciproco ch documenti in occasione dell'incontro dell'i marzo 2008, nonchè il rinvenimento del "dossier" Morlacchi presso la sede dell'agenzia investigativa con le c.d. "strisciate" contenenti i dati estratti dall'anagrafe tributaria), considerata altresì la intervenuta condanna irrevocabile di [OSCURATO:PERSONA] in separato giudizio abbreviato per i medesimi fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. Si deve rammentare che giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430). Nella sentenza di appello, preso atto della intervenuta prescrizione dei reati è stata disposta l'assoluzione per insussistenza del fatto con riferimento al capo V ascritto nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite parti civili, senza alcuna disamina nella motivazione degli elementi di prova posti a fondamento della condanna riformata, essendosi i giudici dell'appello limitati ad una generica ed apodittica affermazione di insufficienza delle risultanze di prova a sorreggere una sentenza di condanna (vedi pp.14-15). Sono mancate, quindi, del tutto sia la giustificazione delle ragioni della difforme valutazione del compendio probatorio rispetto a quella operata nella sentenza di condanna emessa in primo grado e sia la confutazione delle opposte valutazioni del primo giudice. L'annullamento deve essere disposto ai soli effetti civili, non potendosi rivedere le statuizioni penali di proscioglimento in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero. L'annullamento va disposto con rinvio alla Corte di appello civile di Roma, competente per grado e valore, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese in favore delle parti civili per il giudizio di legittimità. Quanto alla eccezione dedotta dalla difesa degli imputati nel presente giudizio per l'omessa notificazione dell'impugnazione prevista dall'art. 584 cod. proc. pen. va osservato che detta norma non rileva per il ricorso per cassazione, atteso che la notifica dell'avvenuta impugnazione alle altre parti è funzionale alla presentazione del ricorso incidentale comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la sua proposizione, non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 20134 del 14/04/2015, Valotti, Rv. 263397; Sez. 5, n. 5525 del 25/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243157). P.QM. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spes
Sentenza Cassazione n. 28628/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris