Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 07249/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudicato il 09/11/2018, che aveva condannato il suddetto - in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica del 22/02/2012 - alla pena di anni uno di reclusione.

1.1. Il provvedimento di revoca di cui sopra trae origine dall'esistenza di una causa originariamente ostativa, rappresentata dall'avere il condannato già fruito del sopra detto beneficio, in relazione alla pena di mesi uno di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica del 16/06/2008 (pronuncia passata in giudicato il 09/07/2008) ed in ordine alla pena di mesi quattro di reclusione, inflittagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pronuncia passata in giudicato il 16/07/2010).

1.2. La causa ostativa sopra detta era conosciuta dalla Corte di appello, allorché venne pronunciata la sentenza del 29/06/2017, dato che essa disponeva di un certificato giudiziale aggiornato, datato 19/06/2017; la stessa causa ostativa non era nota al Giudice di primo grado, allorquando questi concesse il beneficio ad Amato, atteso che il certificato del casellario giudiziale presente all'epoca nel fascicolo, recante la data del 08/02/2010, riportava esclusivamente la precedente condanna risalente al 16/06/2008, divenuta irrevocabile il 09/07/2008.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ordine agli artt. 163 comma 1 e 164 comma 3 cod. proc. pen.

La causa ostativa preesistente era ignota al Tribunale, ma era nota alla Corte di appello; quest'ultima avrebbe potuto, dunque, senza necessità di alcuna sollecitazione, né della proposizione di specifica impugnazione ad opera del Pubblico ministero, disporre d'ufficio la revoca.

Analogo potere non è riservato, invece, al Giudice dell'esecuzione, in forza del principio della intangibilità del giudicato; quest'ultimo può agire, infatti, solo laddove risulti che la causa ostativa non sia stata nota al Giudice del gravame.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, rilevando esser stata questa concessa in presenza di causa ostativa.

In tal modo, è stato fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene consentito tale provvedimento, sul rilievo che il potere di revoca in tal caso esercitabile, anche in via officíosa, dal giudice d'appello, presenti una natura meramente facoltativa e surrogatoria, rispetto al potere invece riservato, in via primaria, al giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima udienza dinanzi a questa Corte, fissata per il 22/02/2024, è stata differita, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, in tema di legittimità della revoca de qua; in vista dell'odierna udienza, il Procuratore generale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso.

2. Il ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato, infatti, è conforme al dictum di Sez.

U., n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, a mente della quale: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita».

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

O Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese E2 < processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - in accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale - ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, che era stato accordato a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], passata in giudicato il 09/11/2018, che aveva condannato il suddetto - in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica del 22/02/2012 - alla pena di anni uno di reclusione. 1.1. Il provvedimento di revoca di cui sopra trae origine dall'esistenza di una causa originariamente ostativa, rappresentata dall'avere il condannato già fruito del sopra detto beneficio, in relazione alla pena di mesi uno di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica del 16/06/2008 (pronuncia passata in giudicato il 09/07/2008) ed in ordine alla pena di mesi quattro di reclusione, inflittagli dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pronuncia passata in giudicato il 16/07/2010). 1.2. La causa ostativa sopra detta era conosciuta dalla Corte di appello, allorché venne pronunciata la sentenza del 29/06/2017, dato che essa disponeva di un certificato giudiziale aggiornato, datato 19/06/2017; la stessa causa ostativa non era nota al Giudice di primo grado, allorquando questi concesse il beneficio ad Amato, atteso che il certificato del casellario giudiziale presente all'epoca nel fascicolo, recante la data del 08/02/2010, riportava esclusivamente la precedente condanna risalente al 16/06/2008, divenuta irrevocabile il 09/07/2008. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e mediante il quale viene denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in ordine agli artt. 163 comma 1 e 164 comma 3 cod. proc. pen. La causa ostativa preesistente era ignota al Tribunale, ma era nota alla Corte di appello; quest'ultima avrebbe potuto, dunque, senza necessità di alcuna sollecitazione, né della proposizione di specifica impugnazione ad opera del Pubblico ministero, disporre d'ufficio la revoca. Analogo potere non è riservato, invece, al Giudice dell'esecuzione, in forza del principio della intangibilità del giudicato; quest'ultimo può agire, infatti, solo laddove risulti che la causa ostativa non sia stata nota al Giudice del gravame.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il giudice dell'esecuzione ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena, rilevando esser stata questa concessa in presenza di causa ostativa. In tal modo, è stato fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene consentito tale provvedimento, sul rilievo che il potere di revoca in tal caso esercitabile, anche in via officíosa, dal giudice d'appello, presenti una natura meramente facoltativa e surrogatoria, rispetto al potere invece riservato, in via primaria, al giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima udienza dinanzi a questa Corte, fissata per il 22/02/2024, è stata differita, in attesa della decisione delle Sezioni Unite, in tema di legittimità della revoca de qua; in vista dell'odierna udienza, il Procuratore generale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso. 2. Il ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato, infatti, è conforme al dictum di Sez. U., n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, a mente della quale: «È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita». 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. O Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese E2 < processuali.
Sentenza Cassazione n. 07249/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris