CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5985/2'321 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 807/10;2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'EMILIA Re MACINA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa s\,olta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 da Consigliere [OSCURATO:PERSONA]? Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ri‘-.orn, con un articolato motivo, per la cassazione della suindicata sentenza della CTR per l'[OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia della CTP di Modena che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l'atto di attribuzione della rendita catastale "D/7", in lucgo della classe "E/9" proposta, per l'impianto di incenerimento sito in Modena, Via •2avazza n. 45, sul rilievo che l'Ufficio ben poteva agire in base ai medesimi dati forniti con il Docfa e, senza necessità dei :.3opralluogo, procedere all'attribuzione della rendita a fabbricati a destinazione speciale o particolare, specificamente, quelli classificati nel gruppo D), mediante stima diretta, come previsto dall'Axt. /, d.p.r. n. 604 del 1973. Evidenziava il giudice dei gravame il carattere industriale dell'impianto che, "attraverso la combustione dei rifiuti e sfruttandone il contenuto energetico, pmduce calore ed energia, immessi nella rete di teleriscaldamento e nelía rete (elettrica) nazionale, dietro relativo compenso". L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso 3i (I-duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 10 r.d. I. n. 652 (-;e1 1939, degli artt, 6, 8, 61, d.p.r. n. 1142 del 1949, dell'art. 177, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché dell'art. 35, d.l. n. 133 del 2014, conv. in I. n. 164 del 2014, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., per avere il giudice di appello erroneamente escluso il classamento del complesso immobiliare in questione nella categoria E/9, trattandosi di bene destinato a soddisfare esigenze pubbliche, avente una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che non ne permettere l'inserimento in categorie ordinarie o speciali, esulando da una mera logica di commercio e di produzione industriale. Preliminarmente, il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per il deposito dell'originale del ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 29/1/2021 all'Agenzia delle Entrate, inviato, in regime di emergenza sanitaria covid, a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 134 disp. att. c.p.c., secondo le indicazioni date dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte Suprema di Cassazione e di cui al Provvedimento n. prot. 133/2021, in data 25/1/2021, volte a limitare l'accesso ai servizi di cancelleria in periodo pandennico. Il tardivo deposito dell'originale del ricorso per cassazione (dopo la scadenza del ventesimo giorno dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto) comporta l'improcedibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., che è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione. Il ricorrente, tuttavia, ove il mancato tempestivo deposito del ricorso sia dovuto a causa ad esso non imputabile, può evitare la declaratoria di improcedibilità chiedendo, non appena l'impedimento sia cessato, la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., e provvedendo a depositare contestualmente l'atto non potuto depositare nei termini (Cass. n. 22092/2019). Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, sussistono i presupposti per una rimessione in termini fondata sul dedotto malfunzionamento del servizio postale avendo il ricorrente documentato che il plico postale contenente l'originale del ricorso, spedito in data 8/2/2021, rimase in prolungata giacenza presso l'HUB Centro di Roma - [OSCURATO:PERSONA], fatto non imputabile alla parte ricorrente. Nel ricorso per cassazione è richiamato l'avviso di accertamento riguardante un "Inceneritore anno di costruzione: 1998, di ristrutturazione totale 2013" e l'allegata "Scheda relazione categorie speciali", per cui può ritenersi pacifica, in fatto, l'oggettiva "destinazione funzionale" dell'impianto, "realizzato per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti mediante processo di termovalorizzazione con l'incenerimento ed il recupero del calore di combustione dei rifiuti stessi attraverso la produzione, in caldaia, di vapore surriscaldato (...) normalmente inviato ai due turboalternatori per la produzione di energia", atteso che "(i)I recupero dell'energia dallo smaltimento dei rifiuti è un obbligo fissato ed imposto dalla legge ambientale". Appare, pertanto, evidente che, nel caso di specie, la riconduzione del compendio immobiliare in questione all'una o all'altra categoria catastale non è conseguente all nindividuazione, in fatto, di caratteristiche diverse da quelle riportate dalla società contribuente nella "denuncia catastale di ampliamento n. M000032777 del 27/03/2013", ma soltanto ad una diversa valutazione tecnica delle stesse, riassunte nella destinazione funzionale a termovalorizzazione dei rifiuti, altrimenti destinati a discarica. La materia del contendere, dunque, s'incentra sulla mancata attribuzione della categoria E/9 a un complesso immobiliare, le cui caratteristiche sono quelle descritte nella sentenza impugnata.Com'è noto, ad ogni fabbricato censito nel Catasto è attribuita una categoria catastale, ovvero una tipologia, che è posta alla base della determinazione della rendita. Le categorie sono state introdotte con r.d.l. n. 652 del 1939 (cd. legge catastale), che ha riformato la disciplina relativa al catasto, istituendo il catasto dei fabbricati, a cui poi è seguito il d.p.r. n. 1142 del 1949 (cd. regolamento catastale). L'art. 8, r.d. I. n. 652 del 1939 (come modificato dalla I. n. 427 del 1989) stabilisce che «1. Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi. 2. Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento.». Il successivo art. 10 del medesimo r.d.l. (come modificato dal d.lgs. n. 514 del 1948) precisa che, per le unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 I. n. 1231 del 1936, costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale, e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità, aggiungendo che egualmente si procede alla stima diretta per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche. In via generale, il legislatore non ha posto specifiche indicazioni sulle caratteristiche delle singole categorie e classi catastali, lasciando tale compito all'Amministrazione (v. la Circolare n. 5/1992 del Ministero delle finanze), recando solo in alcuni casi disposizioni di dettaglio. L'Amministrazione, quindi, ha individuato gruppi catastali ordinari (gruppo A, B, C), speciali (gruppo D) e particolari (gruppo E). Proprio con riferimento al gruppo E, che è oggetto della proposta di accatastamento contenuta nella dichiarazione DOCFA, l'art. 2, commi 40-43, d.l. n. 262 del 2006, conv. con modif. in I. n. 286 del 2006, ha stabilito quanto segue: «40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ...omissis... 42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41. 43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1 gennaio 2007». Al gruppo E vanno ricondotti quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc..) che hanno una marcata caratterizzazione di pubblico interesse, tant'è che l'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992, ha espressamente stabilito che tali beni (o meglio, gli immobili classificati o classificabili in tale categoria) devono essere esenti dal pagamento dell'ICI.Si tratta delle seguenti categorie di beni: E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane; stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere. E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. E/4 - Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili. E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. E/6 - Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio. E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo Questa Corte si è pronunciata più volte sulla portata dell'art. 2, comma 40, dl. cit. in rapporto alla categoria E/9, evidenziando che quest'ultima categoria è residuale, prevista unicamente per immobili aventi una funzione pubblica incompatibile con quella commerciale o industriale, beni extra commercium, improduttivi di reddito e non tassabili, che non possono essere ricompresi nelle altre categorie catastali sub E (così, da ultimo, Cass. n. 29381/2019 e n. 595/2020, con riferimento ad immobile "fieristico"; Cass. n. 2247/2021 e n. 3921/2022, con riferimento ad immobile destinato ad impianto di depurazione delle acque). E con specifico riferimento ad una discarica pubblica, oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas, la S.C. ha ribadito che la categoria E viene riservata agli immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc...), ritenendo che l'art. 2, comma 40, d. I. n. 262 del 2006, conv.con nnodif. in I. n. 286 del 2006, sopra riportato, ha instaurato una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro (Cass. n. 12741/2018; stesso principio enunciato in tema di impianti eolici da Cass. n. n. 4028/2012; n. 24815/2014). [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, pertanto, ha correttamente basato il proprio convincimento sul fatto che l'attività di gestione del termovalorizzatore esprime inequivocabilmente natura economica, essendo il compendio immobiliare utilizzato dalla società ricorrente per svolgere un'attività (di natura industriale) rientrante nella disciplina di cui all'articolo 2195 c.c., in quanto presenta "gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del lucro oggettivo" (Cass. n. 3921/2022 cit.), atteso lo scambio tra calore e energia prodotti, ed un "compenso". Né assume rilievo il fatto che l'attività di gestione dei rifiuti, come pure stabilito dall'art. 177, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, costituisca attività di pubblico interesse, e che essa possa svolgersi, ai sensi del successivo art. 179, comma 1, lett. d), anche mediante recupero di energia, posto che l'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali, siccome possibili dalle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare (Cass. n. 12741/2018 cit.). L'interesse generale allo svolgimento dell'attività, in altri termini, non ne esclude i caratteri imprenditoriali, siccome resi possibili dalle "caratteristiche intrinseche" dell'unità immobiliare, determinative della sua "destinazione ordinaria e permanente" (art.6 d.P.R. 1142/1949 cit.), sicché non può sostenersi che la Commissione tributaria regionale abbia basato il proprio convincimento su un requisito di natura "soggettiva" e non su requisiti "oggettivi" dati, appunto, dalle caratteristiche intrinseche e dalla destinazione funzionale dell'immobile, né tantomeno che il giudice di merito non abbia adeguatamente soppesato l'incidenza pubblicistica dell'attività. In conclusione, la censura posta nei confronti della sentenza è infondata nella parte in cui esclude la riconduzione dell'immobile in questione al gruppo E, perché, come già evidenziato, il fatto che si tratti di complesso immobiliare destinato ad attività di sicuro interesse generale, non è incompatibile con il compimento ivi di attività dì tipo industriale/commerciale che, in quanto tale, di per sé impedisce, in virtù dell'art. 2, comma 40, d.l. cit., l'attribuzione della categoria E/9. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio dì legittimità, sostenute dall'Agenzia delle entrate, che liquida in C 5.600,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 quater, dell'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric