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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17655/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 1 marzo 2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo, emessa il 12 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., attiene a profili di doglianza non dedotti con l'atto d'appello e dunque viola il divieto di "novum" nel giudizio di legittimità, prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 07/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 1 marzo 2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Rovigo, emessa il 12 marzo 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen., attiene a profili di doglianza non dedotti con l'atto d'appello e dunque viola il divieto di "novum" nel giudizio di legittimità, prescritto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte Cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 07/
Sentenza Cassazione n. 17655/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris