CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 31567/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9456/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -intimate- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 312/2023 depositata il 13.3.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.12.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Le germane [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere comproprietarie di un fondo rustico (particelle 61, 120, 168, 177 e 58 c del foglio 54 con annesso fabbricato rurale (particella 60) sito in località Melissari del Comune di Lago (CS), in base all'atto di divisione del notaio Mancini del 2.12.1977, rep. n. 47834, racc. n. 2514, ritualmente trascritto nei registri immobiliari, a seguito di successione nei confronti del padre, [OSCURATO:PERSONA] (deceduto nel 1978), a sua volta erede, giusto testamento del notaio Cappelli del 19.9.1950, del padre [OSCURATO:PERSONA], dante causa anche della figlia, [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convenivano innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 2012, lamentando che quest'ultimo nel 1994 aveva arbitrariamente recintato il fondo, appropriandosene, e chiedendo di accertare il loro diritto dominicale su detti immobili e di condannare il convenuto, quale occupante sine titulo, al rilascio degli stessi. Costituitisi, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali intervenienti, resistevano alle avverse pretese e spiegavano domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà sui beni in controversia, assumendo di esserne possessori da oltre trenta anni. Istruita la causa con prove documentali e testimoniali, il Tribunale di Paola, con la sentenza n. 11/2019, rigettava tanto la domanda principale di rivendica, ritenendo non fornita la cosiddetta probatio diabolica, quanto la riconvenzionale di usucapione dei [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di prova del possesso ad usucapionem ultraventennale, compensando le spese. Avverso la predetta pronuncia proponevano appello principale le germane Caputo, lamentando l’erronea o omessa valutazione della documentazione prodotta e la contraddittorietà della motivazione in merito al rigetto della domanda di rivendicazione, ed appello incidentale per la riproposizione della riconvenzionale di usucapione i [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza n. 312/2023 dell'8/[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catanzaro accoglieva la domanda di rivendica delle originarie attrici, condannando gli appellati al rilascio dei beni ed al pagamento delle spese processuali di secondo grado, rilevando che l’onere probatorio incombente sulle germane Caputo doveva considerarsi meno rigoroso e sufficientemente assolto sulla base della documentazione prodotta, stante la preesistente situazione di comunione dei beni indivisa tra i rispettivi danti causa delle parti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), venuta meno con l'atto di divisione del notaio Mancini del 2.12.1977, rep. n. 47834, racc. n. 2514, ritualmente trascritto nei registri immobiliari, e la mancata contestazione da parte dei [OSCURATO:PERSONA] dell'originaria appartenenza dei beni al comune dante causa, [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva acquistata la proprietà con l'atto del notaio Solimena di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso a questa Corte, affidato a tre motivi, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, comunicata in data 18.3.2025, ed il difensore dei ricorrenti in data 28.4.2025 ha depositato istanza di decisione ex art. 380 bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio per il 2.12.2025. Nell’imminenza dell'adunanza camerale i ricorrenti e le controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Col primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ. con riferimento all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c.. 2) Col secondo motivo, si denunzia l’omesso esame del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità con riferimento all’onere della prova nel procedimento di rivendicazione della proprietà. 3) Col terzo motivo, i ricorrenti censurano il contrasto della decisione impugnata con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo all’onere probatorio della probatio diabolica. In altri termini, il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenere attenuato, nel caso di specie, il predetto onere probatorio e quindi sufficiente la produzione di validi titoli di acquisto da parte delle attrici in rivendica, senza la dimostrazione di un acquisto della proprietà a titolo originario, tipicamente per usucapione. I tre motivi di ricorso, connotati da estrema genericità in quanto neppure individuano la giurisprudenza di legittimità più recente sull'onere probatorio gravante sull'attore nell'azione di rivendicazione alla quale ci si é intesi riferire, possono essere esaminati congiuntamente, come fatto nella proposta di definizione anticipata, perché contestano tutti il fatto che l'impugnata sentenza, riformando quella di rigetto della rivendica di primo grado, abbia ritenuto attenuato nel caso di specie il rigore della cosiddetta probatio diabolica,che di norma in questo tipo di azione, regolata dall'art.948 cod. civ., impone alla parte attrice di provare la proprietà del bene rivendicato risalendo, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando la sussistenza in favore proprio, o dei propri danti causa dei presupposti dell'usucapione (in tal senso Cass.n. 4556/1985). I motivi sono manifestamente infondati. L'impugnata sentenza dopo avere richiamato la citata sentenza e la nozione di probatio diabolica, che comunemente esprime l'onere probatorio assai gravoso tipico delle azioni di rivendica, ha opportunamente rammentato, alle pagine 6 e 7, che il concreto atteggiarsi di tale onere probatorio varia a seconda dell'atteggiamento assunto dalla parte convenuta (Cass. 19.10.2021 n. 28865; Cass. n. 8394/1990; Cass.n. 6592/1986; Cass. n. 1873/1985; Cass. n. 305/1964), e che può attenuarsi quando il convenuto invochi infondatamente un possesso ad usucapionem sopravvenuto all'acquisto della proprietà della parte attrice in rivendica senza contestare tale precedente proprietà, o la proprietà di un comune dante causa delle parti, essendo sufficiente, in tali ipotesi, la dimostrazione della validità del titolo di acquisto del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere (Cass. 23.9.2021 n. 25685; Cass. 19.3.2013 n. 6824; Cass. 16.3.2006 n. 5852; Cass.26.9.2003 n. 14320; Cass. 17.4.2002 n. 5487; Cass. n. 1250/2000; Cass.n. 43/2000; Cass. n.8246/1997; Cass. n. 439/1985), senza la necessaria dimostrazione della proprietà del bene in capo alla parte attrice, o al suo dante causa per acquisto a titolo originario, o per usucapione. La Corte distrettuale ha quindi ritenuto raggiunta la prova necessaria nel caso concreto per l'accoglimento dell'azione di rivendica delle germane Caputo, in forza dei validi titoli di acquisto prodotti, che hanno permesso di risalire alla proprietà del dante causa comune, [OSCURATO:PERSONA], sulla base dei principi giurisprudenziali indicati, valorizzando il fatto che il possesso ad usucapionem invocato infondatamente dai [OSCURATO:PERSONA] era stato comunque fatto decorrere dal 1990, ossia da una data successiva rispetto all'acquisto della proprietà dei fondi rustici e del fabbricato rurale da parte delle germane Caputo, avvenuto a seguito della successione testamentaria al padre [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di divisione del notaio Mancini del 2.12.1977, rep. n. 47834, racc. n. 2514, ritualmente trascritto nei registri immobiliari, al quale aveva partecipato anche la madre dante causa degli attuali ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], che al pari del fratello [OSCURATO:PERSONA], era stata chiamata alla successione del padre [OSCURATO:PERSONA] col testamento del notaio Cuppelli del 19.9.1950, e valorizzando il fatto che non era stata contestata l'originaria proprietà dei beni immobili oggetto di causa in capo al comune dante causa, [OSCURATO:PERSONA], che li aveva acquistati col menzionato atto del notaio Solimena del 24.10.1928. La sentenza impugnata, quindi, non ha ignorato il principio che il convenuto rispetto all'azione di rivendica può anche limitarsi a far valere la propria situazione di fatto di possesso del bene rivendicato, e che anche quando invochi infondatamente l'usucapione, l'onere della prova della proprietà continua a gravare sulla parte attrice in rivendica, ma ha tenuto conto delle agevolazioni probatorie discendenti in favore della stessa dalla mancata contestazione della proprietà dei beni in capo al comune dante causa, [OSCURATO:PERSONA], e dal riconoscimento dell'appartenenza dei beni rivendicati alla comunione ereditaria del predetto, implicitamente compiuto dai condividenti dell'atto di divisione del notaio Mancini del 2.12.1977, rep. n. 47834, racc. n.2514, e quindi non solo dalle germane Caputo, ma anche da [OSCURATO:PERSONA], madre e dante causa dei [OSCURATO:PERSONA] (vedi in tal senso Cass. n.1569/2022; Cass. n. 4730/2015). In assenza di richiami specifici a giurisprudenza recente di legittimità che abbia segnato un ritorno all'applicazione generalizzata del rigoroso onere della probatio diabolica nell'azione di rivendica, é sufficiente rammentare che anche recentemente questa Corte ha ribadito che il rigore della cosiddetta probatio diabolica , la quale comporta l'onere, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa. In tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (Cass. 21.3.2024 n. 7539). Il ricorso va quindi respinto con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità delle controricorrenti, liquidate in dispositivo, da distrarre in favore dei legali antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre nulla va disposto per le intimate. La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, giustifica la condanna dei ricorrenti, in solido, in base all'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c., delle somme indicate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità delle controricorrenti, liquidate in €200,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore dei legali antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidati in € 3.500,00, ed al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3.000,00. Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui