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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30960/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];O*. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.; - che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la mancata indicazione nella sentenza dei «passaggi intermedi del calcolo» della pena; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2026 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];O*. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall.; - che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la mancata indicazione nella sentenza dei «passaggi intermedi del calcolo» della pena; - che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30960/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris