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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34625/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DellaNedova Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];; avverso la sentenza del 17/09/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di rigetto del del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 settembre 2021 la corte di appello di Milano, confermava la sentenza del 14 gennaio 2020 del tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06.

Della.,[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06.

2. Avverso la suindicata pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante i propri difensori, deducendo quattro motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 135 disp. att. in combinato disposto con l'art. 491 cod. proc. pen.

La corte di appello avrebbe travisato il senso del motivo di gravame respinto e relativo alla contestazione della capacità di giudizio imparziale del tribunale, in ragione della presenza, nel fascicolo dibattimentale, della pregressa istanza di patteggiamento avanzata.

A supporto si ricorda che la Corte Costituzionale ha sancito l'incompatibilità al successivo giudizio in capo al giudice che abbia respinto la proposta di patteggiamento.

Da qui la sussistenza di un vizio della pronuncia di condanna.

4. Con il secondo, rappresenta la violazione dell'art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06 in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente.

E contesta altresì la sussistenza di una motivazione carente e contraddittoria.

Si richiamano i motivi di appello proposti.

Si rappresenta che in base alle emergenze processuali la società del ricorrente perse la disponibilità del cantiere ove avrebbe dovuto realizzare opere per conto delle parti civili costituite, nel luglio del 2013.

Tuttavia, la relativa responsabilità sarebbe stata stabilita per la presenza successiva di qualche residuo rifiuto edilizio ritrovato nel terreno adiacente alla proprietà delle parti civili e potenzialmente sotterrato, artatamente, da chiunque.

La contestazione della presenza dei predetti rifiuti significativamente sarebbe partita dalle parti civili solo dopo circa 2 anni e mezzo dal riconoscimento del loro debito nei confronti dell'imputato, per i lavori già svolti a loro favore e in concomitanza con l'iniziativa della società del ricorrente volta a far valere il suo credito.

Sarebbe dunque illogica la sentenza, per assenza di prove a supporto del giudizio di responsabilità, anche per assenza della dimostrazione di connessione diretta tra la condotta dell'imputato e l'abbandono dei rifiuti.

Inoltre, in via documentale emergerebbe l'invio dei rifiuti, precedente alla interruzione del contratto di appalto stipulato, in discarica, da parte del ricorrente, in rapporto alla attività prestata in favore delle parti civili.

Si contesta, in termini di illegittimità, la motivazione, poichè la decisione dei giudici sarebbe fondata solo su consulenza tecnica di parte compiuta dopo 6 anni, non effettuata in contraddittorio, inerente la presenza di rifiuti da demolizione nell'area in contestazione e, si ribadisce che, alla luce di Fir i rifiuti furono condotti in discarica.

Si contesta poi l'affermazione per cui il deposito dei rifiuti sarebbe stato realizzabile solo dall'imputato, a fronte dell'intervenuto decorso di 6 anni dalla risoluzione del contratto tra le parti.

5. Con il terzo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 256 comma 2 Dlgs. 152/06 in punto di qualificazione giuridica.

Si sostiene che a fronte di rifiuti accumulati e lasciati a lungo in situ, senza che siano seguite operazioni di smaltimento o recupero, il reato contestato, comunque non definibile di deposito incontrollato ma di abbandono, deve essere considerato istantaneo con decorrenza della prescrizione dal momento del rilascio dei rifiuti.

Tanto anche in considerazione, con riguardo al caso concreto, della circostanza per cui le parti risolsero il contratto di appalto con scrittura privata del 20 dicembre 2013.

Lasciando il ricorrente, in quella data, il cantiere.

Sarebbe altresì erroneo l'assunto della corte per cui il contratto di appalto non si sarebbe risolto con l'interruzione dei lavori e la citata scrittura privata, confondendo l'obbligo di smaltire le macerie (venuto meno con la risoluzione del contratto) e la questione amministrativa nata dopo una sopravvenuta ordinanza sindacale.

Si contesta anche che l'imputato abbia confermato di essere consapevole di dovere smaltire i rifiuti prodotti.

Facendo piuttosto riferimento al dovere di reinterro dello scavo.

Infine, si evidenzia come la condotta di interramento dei rifiuti dimostrerebbe una volontà di abbandonare i rifiuti, con dismissione definitiva degli stessi e decorrenza, da quel momento, della prescrizione.

6. Con il quarto motivo ribadisce la violazione dell'art. 157 cod. pen. alla luce delle suesposte considerazioni.

Con la conseguenza per cui, essendo essa maturata durante il primo giudizio, il primo giudice non avrebbe potuto pronunziare le statuizioni civili.

7. Le parti civili costituite hanno presentato memoria, con la quale hanno evidenziato l'inammissibilità del primo motivo di ricorso siccome ripetitivo di precedente gravame, oltre che in ragione dell'intervenuto rispetto della posizione di terzietà e imparzialità del primo giudice e comunque la intervenuta decadenza da qualsivoglia eccezione inerente posizioni di incompatibiilità di quest'ultimo.

Ha poi sostenuto sia l'inammissibilità del secondo motivo, emergendo mere questioni di merito già proposte, e dovendosi ritenere adeguate le motivazioni di cui alla sentenza, sia l'inammissibilità del terzo motivo, ribadendo la corretta qualificazione dei fatti in termini di deposito incontrollato di natura permanente, e infine l'insussistenza della prescrizione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

Innanzitutto perché deduce la violazione di norme (artt. 135 disp. att. e 491 cod. proc. pen.) per le quali non è prevista alcuna nullità, inammissibilità inutilizzabilità o decadenza ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., tanto che del tutto generica è l'invocazione di un non meglio precisato "vizio della pronunzia di condanna".

Inoltre, appare eccentrico il richiamo alla giurisprudenza costituzionale in materia di incompatibilità del giudice che abbia rigettato la proposta di patteggiamento, posto che tale non è il caso in esame, afferente, al più, alla mera presa visione di una procedura di patteggiamento rigettata da altro giudice, laddove nessun principio è enucleabile dal sistema normativo nel senso che la lettura delle decisioni di altro giudice, sui medesimi fatti, possa inficiare la posizione di imparzialità di chi è chiamato ulteriormente a pronunziarsi.

Dovendosi altrimenti giungere, per paradosso, a sostenere che nessun giudice dell'impugnazione possa previamente esaminare la decisione impugnata.

2. Premesso che gli ultimi tre motivi devono esaminarsi congiuntamente, apparendo essi omogenei siccome afferenti alla ricostruzione e qualificazione giuridica dei fatti, con stretta connessione quindi anche con il tema della prescrizione, essi devono ritenersi infondati.

La corte di appello, valorizzando il contenuto del contratto di appalto, implicante anche l'onere della completa gestione dei rifiuti prodotti a carico dell'appaltatore, nonchè le dichiarazioni della persona offesa circa l'intervenuto accordo con la società del ricorrente per sospendere i lavori per indisponibilità finanziaria della committenza, in vista di una futura ripresa degli stessi, con persistente obbligo di rimuovere i rifiuti rimasti in cantiere, ha coerentemente sottolineato la persistenza oltre che del rapporto contrattuale complessivo, anche dello specifico obbligo di smaltire i residui delle demolizioni già realizzate.

Trovando al riguardo conforto nel richiamo a comportamenti e dichiarazioni del ricorrente, con riferimento, da un lato, alla sua attivazione nel 2018, per dare esecuzione - senza poi tuttavia procedervi - alla ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti depositati e non smaltiti ovvero portati a recupero, e, dall'altro, nel richiamo all'ammissione resa in dibattimento dall'imputato, per cui l'interramento dei rifiuti prodotti in cantiere era ancora temporaneo e tale da non escludere la rimozione definitiva dei medesimi.

Peraltro, trattandosi di un caso di cd.

"doppia conforme", tali considerazioni si coniugano anche con l'ulteriore rilievo di cui alla prima sentenza, secondo la quale sarebbe dimostrativa del rilascio in cantiere dei rifiuti in funzione, comunque, della loro ulteriore e definitiva gestione, anche la circostanza per cui parte dei medesimi fu già smaltita dal ricorrente alla luce di Fir prodotti dalla stessa difesa.

Si tratta, invero, di una ricostruzione che appare coerente e organica, oltre che giuridicamente corretta nella misura in cui si individua una contravvenzione permanente di deposito incontrollato di rifiuti, ove si consideri (cfr. tra le altre, in motivazione, Sez. 3, n. 20713 del 2022 non massimata) che a fronte di due apparenti diversi orientamenti, i quali propongono, quanto alla natura del reato contestato, rispettivamente una ricostruzione nel senso di una fattispecie di tipo permanente (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 25216/2011; Cass. pen., Sez.

III, sent. 2013, n. 48489/2013) oppure nel senso di un reato meramente istantaneo (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 6098/2008; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 40850/2010; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 42343/2013), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. da ultimo Sez. 3 -, n. 29578 del 07/05/2021 Rv. 281717 - 01) come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, dovendosi verificare, piuttosto, le concrete circostanze che connotano la presenza in loco dei rifiuti: per cui ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma - pur elementare - di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale caratterizza l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio.

Ove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, deve escludersi la natura di reato permanente.

Essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, così che risulterebbe irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto (Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 30910/2014; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 7386/2014; Cass. pen., Sez.

III, sent. n. 6999/2017).

Rispetto a tale motivazione, la prospettazione difensiva, per cui il contratto sarebbe stato invece risolto nel 2013, in coincidenza con la pattuizione, di cui a scrittura privata allegata, inerente il futuro pagamento da parte della committenza di un debito residuo in favore dell'imputato, al sopraggiungere di una nuova liquidità, (con conseguente decorrenza della prescrizione), non contrasta efficacemente le plurime argomentazioni sopra sintetizzate, deponenti per un reato di deposito incontrollato di natura permanente, in assenza di dati anche documentali dirimenti.

Laddove la citata scrittura privata - esaminabile da questa Corte, siccome allegata, nella sua integralità - appare limitata solo al profilo del pagamento del corrispettivo residuo rispetto ai lavori già svolti; peraltro nel quadro di una ivi citata procedura bancaria in corso, finalizzata a far ottenere alla committenza un nuovo finanziamento proprio per ultimare i lavori già avviati.

Quale circostanza che, invero, pur suscettibile di plurimi significati circa l'evoluzione del cantiere e i soggetti coinvolti, certamente non corrobora in maniera inequivocabile la tesi difensiva e, di contro, appare compatibile con la ricostruzione di cui alla sentenza e prima accennata.

Nel contempo, si inseriscono in un quadro motivazionale logico e legittimo le ulteriori considerazioni, sul punto integrate anche dalle formulazioni di cui alla prima sentenza, inerenti i dati dimostrativi della riconduzione dei rifiuti in contestazione alla attività della ditta del ricorrente (con superamento della inverosimile ipotesi alternativa prospettata dalla difesa), come anche quelle inerenti la quota di rifiuti rappresentata dai Fir esaminati: minima rispetto al calcolo, elaborato sulla base di dati documentali - a partire dal computo metrico inerente i lavori commissionati dalle parti civili -, riguardante il quantitativo di rifiuti prodotti con l'attività svolta dal committente prima della sospensione.

Anche esse peraltro confermative della individuazione dei rifiuti rinvenuti in cantiere come quelli prodotti e non smaltiti dall'imputato.

Né alcun vizio è rinvenibile nella valorizzazione di dati forniti da esperti della parte civile, ben suscettibili di essere considerati ai fini penali, purchè secondo argomentazioni logiche, come emerge dalla lettura delle due convergenti sentenze.

Né il decorso del tempo rispetto agli ultimi accertamenti tecnici realizzati sul cantiere appare di per sé rilevante, a fronte della illustrazione, coerente, da parte dei giudici di merito, delle ragioni per cui il cantiere doveva ritenersi immutato sin dal 2013.

La ricostruzione qui confermata esclude la decorrenza della prescrizione a partire dal 2013 e quindi la maturazione della medesima già nel corso del primo giudizio.

Dovendosi piuttosto ricondurre il dies a quo - a fronte della natura permanente del reato come contestato - quantomeno ancora alla data del 4 ottobre 2018, corrispondente all'ultimo accesso sul cantiere del ricorrente, come motivatamente illustrato dal primo giudice senza specifiche contestazioni su tale circostanza. 3..

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

L'imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di 6 ( rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4550,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DellaNedova Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];; avverso la sentenza del 17/09/2021 della corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di rigetto del del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 settembre 2021 la corte di appello di Milano, confermava la sentenza del 14 gennaio 2020 del tribunale di Milano con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06. Della.,[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06. 2. Avverso la suindicata pronuncia propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante i propri difensori, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 135 disp. att. in combinato disposto con l'art. 491 cod. proc. pen. La corte di appello avrebbe travisato il senso del motivo di gravame respinto e relativo alla contestazione della capacità di giudizio imparziale del tribunale, in ragione della presenza, nel fascicolo dibattimentale, della pregressa istanza di patteggiamento avanzata. A supporto si ricorda che la Corte Costituzionale ha sancito l'incompatibilità al successivo giudizio in capo al giudice che abbia respinto la proposta di patteggiamento. Da qui la sussistenza di un vizio della pronuncia di condanna. 4. Con il secondo, rappresenta la violazione dell'art. 256 comma 2 del Dlgs. 152/06 in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente. E contesta altresì la sussistenza di una motivazione carente e contraddittoria. Si richiamano i motivi di appello proposti. Si rappresenta che in base alle emergenze processuali la società del ricorrente perse la disponibilità del cantiere ove avrebbe dovuto realizzare opere per conto delle parti civili costituite, nel luglio del 2013. Tuttavia, la relativa responsabilità sarebbe stata stabilita per la presenza successiva di qualche residuo rifiuto edilizio ritrovato nel terreno adiacente alla proprietà delle parti civili e potenzialmente sotterrato, artatamente, da chiunque. La contestazione della presenza dei predetti rifiuti significativamente sarebbe partita dalle parti civili solo dopo circa 2 anni e mezzo dal riconoscimento del loro debito nei confronti dell'imputato, per i lavori già svolti a loro favore e in concomitanza con l'iniziativa della società del ricorrente volta a far valere il suo credito. Sarebbe dunque illogica la sentenza, per assenza di prove a supporto del giudizio di responsabilità, anche per assenza della dimostrazione di connessione diretta tra la condotta dell'imputato e l'abbandono dei rifiuti. Inoltre, in via documentale emergerebbe l'invio dei rifiuti, precedente alla interruzione del contratto di appalto stipulato, in discarica, da parte del ricorrente, in rapporto alla attività prestata in favore delle parti civili. Si contesta, in termini di illegittimità, la motivazione, poichè la decisione dei giudici sarebbe fondata solo su consulenza tecnica di parte compiuta dopo 6 anni, non effettuata in contraddittorio, inerente la presenza di rifiuti da demolizione nell'area in contestazione e, si ribadisce che, alla luce di Fir i rifiuti furono condotti in discarica. Si contesta poi l'affermazione per cui il deposito dei rifiuti sarebbe stato realizzabile solo dall'imputato, a fronte dell'intervenuto decorso di 6 anni dalla risoluzione del contratto tra le parti. 5. Con il terzo motivo, rappresenta la violazione dell'art. 256 comma 2 Dlgs. 152/06 in punto di qualificazione giuridica. Si sostiene che a fronte di rifiuti accumulati e lasciati a lungo in situ, senza che siano seguite operazioni di smaltimento o recupero, il reato contestato, comunque non definibile di deposito incontrollato ma di abbandono, deve essere considerato istantaneo con decorrenza della prescrizione dal momento del rilascio dei rifiuti. Tanto anche in considerazione, con riguardo al caso concreto, della circostanza per cui le parti risolsero il contratto di appalto con scrittura privata del 20 dicembre 2013. Lasciando il ricorrente, in quella data, il cantiere. Sarebbe altresì erroneo l'assunto della corte per cui il contratto di appalto non si sarebbe risolto con l'interruzione dei lavori e la citata scrittura privata, confondendo l'obbligo di smaltire le macerie (venuto meno con la risoluzione del contratto) e la questione amministrativa nata dopo una sopravvenuta ordinanza sindacale. Si contesta anche che l'imputato abbia confermato di essere consapevole di dovere smaltire i rifiuti prodotti. Facendo piuttosto riferimento al dovere di reinterro dello scavo. Infine, si evidenzia come la condotta di interramento dei rifiuti dimostrerebbe una volontà di abbandonare i rifiuti, con dismissione definitiva degli stessi e decorrenza, da quel momento, della prescrizione. 6. Con il quarto motivo ribadisce la violazione dell'art. 157 cod. pen. alla luce delle suesposte considerazioni. Con la conseguenza per cui, essendo essa maturata durante il primo giudizio, il primo giudice non avrebbe potuto pronunziare le statuizioni civili. 7. Le parti civili costituite hanno presentato memoria, con la quale hanno evidenziato l'inammissibilità del primo motivo di ricorso siccome ripetitivo di precedente gravame, oltre che in ragione dell'intervenuto rispetto della posizione di terzietà e imparzialità del primo giudice e comunque la intervenuta decadenza da qualsivoglia eccezione inerente posizioni di incompatibiilità di quest'ultimo. Ha poi sostenuto sia l'inammissibilità del secondo motivo, emergendo mere questioni di merito già proposte, e dovendosi ritenere adeguate le motivazioni di cui alla sentenza, sia l'inammissibilità del terzo motivo, ribadendo la corretta qualificazione dei fatti in termini di deposito incontrollato di natura permanente, e infine l'insussistenza della prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Innanzitutto perché deduce la violazione di norme (artt. 135 disp. att. e 491 cod. proc. pen.) per le quali non è prevista alcuna nullità, inammissibilità inutilizzabilità o decadenza ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., tanto che del tutto generica è l'invocazione di un non meglio precisato "vizio della pronunzia di condanna". Inoltre, appare eccentrico il richiamo alla giurisprudenza costituzionale in materia di incompatibilità del giudice che abbia rigettato la proposta di patteggiamento, posto che tale non è il caso in esame, afferente, al più, alla mera presa visione di una procedura di patteggiamento rigettata da altro giudice, laddove nessun principio è enucleabile dal sistema normativo nel senso che la lettura delle decisioni di altro giudice, sui medesimi fatti, possa inficiare la posizione di imparzialità di chi è chiamato ulteriormente a pronunziarsi. Dovendosi altrimenti giungere, per paradosso, a sostenere che nessun giudice dell'impugnazione possa previamente esaminare la decisione impugnata. 2. Premesso che gli ultimi tre motivi devono esaminarsi congiuntamente, apparendo essi omogenei siccome afferenti alla ricostruzione e qualificazione giuridica dei fatti, con stretta connessione quindi anche con il tema della prescrizione, essi devono ritenersi infondati. La corte di appello, valorizzando il contenuto del contratto di appalto, implicante anche l'onere della completa gestione dei rifiuti prodotti a carico dell'appaltatore, nonchè le dichiarazioni della persona offesa circa l'intervenuto accordo con la società del ricorrente per sospendere i lavori per indisponibilità finanziaria della committenza, in vista di una futura ripresa degli stessi, con persistente obbligo di rimuovere i rifiuti rimasti in cantiere, ha coerentemente sottolineato la persistenza oltre che del rapporto contrattuale complessivo, anche dello specifico obbligo di smaltire i residui delle demolizioni già realizzate. Trovando al riguardo conforto nel richiamo a comportamenti e dichiarazioni del ricorrente, con riferimento, da un lato, alla sua attivazione nel 2018, per dare esecuzione - senza poi tuttavia procedervi - alla ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti depositati e non smaltiti ovvero portati a recupero, e, dall'altro, nel richiamo all'ammissione resa in dibattimento dall'imputato, per cui l'interramento dei rifiuti prodotti in cantiere era ancora temporaneo e tale da non escludere la rimozione definitiva dei medesimi. Peraltro, trattandosi di un caso di cd. "doppia conforme", tali considerazioni si coniugano anche con l'ulteriore rilievo di cui alla prima sentenza, secondo la quale sarebbe dimostrativa del rilascio in cantiere dei rifiuti in funzione, comunque, della loro ulteriore e definitiva gestione, anche la circostanza per cui parte dei medesimi fu già smaltita dal ricorrente alla luce di Fir prodotti dalla stessa difesa. Si tratta, invero, di una ricostruzione che appare coerente e organica, oltre che giuridicamente corretta nella misura in cui si individua una contravvenzione permanente di deposito incontrollato di rifiuti, ove si consideri (cfr. tra le altre, in motivazione, Sez. 3, n. 20713 del 2022 non massimata) che a fronte di due apparenti diversi orientamenti, i quali propongono, quanto alla natura del reato contestato, rispettivamente una ricostruzione nel senso di una fattispecie di tipo permanente (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25216/2011; Cass. pen., Sez. III, sent. 2013, n. 48489/2013) oppure nel senso di un reato meramente istantaneo (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6098/2008; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 40850/2010; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 42343/2013), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito (cfr. da ultimo Sez. 3 -, n. 29578 del 07/05/2021 Rv. 281717 - 01) come il descritto contrasto sia da considerarsi più apparente che reale, dovendosi verificare, piuttosto, le concrete circostanze che connotano la presenza in loco dei rifiuti: per cui ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento o di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi essa, pertanto, come una forma - pur elementare - di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale caratterizza l'intera condotta, integrando una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Ove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, deve escludersi la natura di reato permanente. Essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, così che risulterebbe irragionevole non considerarne cristallizzati gli effetti fin dal momento del rilascio del rifiuto (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 30910/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 7386/2014; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 6999/2017). Rispetto a tale motivazione, la prospettazione difensiva, per cui il contratto sarebbe stato invece risolto nel 2013, in coincidenza con la pattuizione, di cui a scrittura privata allegata, inerente il futuro pagamento da parte della committenza di un debito residuo in favore dell'imputato, al sopraggiungere di una nuova liquidità, (con conseguente decorrenza della prescrizione), non contrasta efficacemente le plurime argomentazioni sopra sintetizzate, deponenti per un reato di deposito incontrollato di natura permanente, in assenza di dati anche documentali dirimenti. Laddove la citata scrittura privata - esaminabile da questa Corte, siccome allegata, nella sua integralità - appare limitata solo al profilo del pagamento del corrispettivo residuo rispetto ai lavori già svolti; peraltro nel quadro di una ivi citata procedura bancaria in corso, finalizzata a far ottenere alla committenza un nuovo finanziamento proprio per ultimare i lavori già avviati. Quale circostanza che, invero, pur suscettibile di plurimi significati circa l'evoluzione del cantiere e i soggetti coinvolti, certamente non corrobora in maniera inequivocabile la tesi difensiva e, di contro, appare compatibile con la ricostruzione di cui alla sentenza e prima accennata. Nel contempo, si inseriscono in un quadro motivazionale logico e legittimo le ulteriori considerazioni, sul punto integrate anche dalle formulazioni di cui alla prima sentenza, inerenti i dati dimostrativi della riconduzione dei rifiuti in contestazione alla attività della ditta del ricorrente (con superamento della inverosimile ipotesi alternativa prospettata dalla difesa), come anche quelle inerenti la quota di rifiuti rappresentata dai Fir esaminati: minima rispetto al calcolo, elaborato sulla base di dati documentali - a partire dal computo metrico inerente i lavori commissionati dalle parti civili -, riguardante il quantitativo di rifiuti prodotti con l'attività svolta dal committente prima della sospensione. Anche esse peraltro confermative della individuazione dei rifiuti rinvenuti in cantiere come quelli prodotti e non smaltiti dall'imputato. Né alcun vizio è rinvenibile nella valorizzazione di dati forniti da esperti della parte civile, ben suscettibili di essere considerati ai fini penali, purchè secondo argomentazioni logiche, come emerge dalla lettura delle due convergenti sentenze. Né il decorso del tempo rispetto agli ultimi accertamenti tecnici realizzati sul cantiere appare di per sé rilevante, a fronte della illustrazione, coerente, da parte dei giudici di merito, delle ragioni per cui il cantiere doveva ritenersi immutato sin dal 2013. La ricostruzione qui confermata esclude la decorrenza della prescrizione a partire dal 2013 e quindi la maturazione della medesima già nel corso del primo giudizio. Dovendosi piuttosto ricondurre il dies a quo - a fronte della natura permanente del reato come contestato - quantomeno ancora alla data del 4 ottobre 2018, corrispondente all'ultimo accesso sul cantiere del ricorrente, come motivatamente illustrato dal primo giudice senza specifiche contestazioni su tale circostanza. 3.. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. L'imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di 6 ( rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 4550,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione de
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