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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 40714/2021

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16345/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempre, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 57, presso r-• lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell'Avv.to Zoppini.

Controricorrente avverso la sentenza n. 5591/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 22/12/2015 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella.

Rilevato che:

1. La controversia trae origine da una verifica della Guardia di finanza, Nucleo di polizia tributaria di Milano, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e della società Finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, Fininvest), consolidante del gruppo per l'anno 2004, a seguito della quale le predette società venivano raggiunte da distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta dal 2003 al 2006 (per Fininvest per gli anni d'imposta dal 2004 al 2006), con i quali l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori imposte, ai fini Irap, Ires ed Iva per operazioni commerciali inesistenti e consistenti nella fornitura, da parte di altre società ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, "Società" o "Mondadori") di telefonia cellulare destinata alla vendita all'ingrosso a società clienti del territorio comunitario (tra cui la società austriaca [OSCURATO:PERSONA], le società lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. e Kemer s.a., le società svizzere [OSCURATO:PERSONA] s.a.g.l. e 3M Informatique s.a.) che l'Amministrazione finanziaria inquadrava nell'ambito delle cd. frodi comunitarie ritenendo che la Società fungeva da cd. società filtro/beneficiaria, essendo consapevolmente inserita nel sistema fraudolento (cd. frode carosello) realizzato nell'ambito del commercio infra-comunitario di prodotti di telefonia cellulare.2. [OSCURATO:PERSONA] e la Fininvest impugnavano gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito, CTP) che, riuniti i ricorsi presentati dalle due società, li accoglieva, ritenendo dimostrata l'inesistenza del sistema fraudolento ipotizzato dall'Agenzia delle entrate e quindi, annullando, nel merito, le pretese fiscali per cui è causa.

3. L'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (di seguito, per brevità, CTR), chiedendo la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei vari indizi posti a base della pretesa fiscale (carenza di prova del trasporto all'estero; anomalia del sistema di pagamento, anticipato dalle società clienti alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale riceveva il saldo prima di spedire la merce; irrilevanza dei decreti penali di archiviazione; irrilevanza indiziaria della documentazione offerta dalla società contribuente, etc.) che provavano l'impianto della frode carosello.

La CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame confermando l'assunto dei primi giudici.

4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza della CTR affidandosi a cinque motivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] e la Fininvest hanno resistito ciascuna con controricorso ed hanno presentato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.

Considerato che:

1. Le società controricorrenti, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per essere stato redatto secondo la tecnica cd.

"ricorso farcito/sandwich" e perché privo del necessario momento di sintesi delle questioni e dei fatti rilevanti.

1.1. Il ricorso è ammissibile; la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è soddisfatto anche là dove sia incorporata nel ricorso una copia della sentenza impugnata o altri atti del giudizio, in modo da costituirne parte integrante, sempre che, mediante la lettura del ricorso, sia consentita la conoscenza e l'intellegibilità della vicenda processuale (ex plurimis, cfr. Sez. 5, 11/03/2011, n. 5836 e Sez.

U, 27/12/2019, n. 34469).

Nel caso in esame, la trascrizione del testo delle decisioni di primo e di secondo grado, nonché dell' atto di appello dell'Agenzia delle entrate, è accompagnata da una compiuta ed intellegibile esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto per quali l'Amministrazione finanziaria assume il vizio di violazione di legge, così, rispettandosi i limiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., consentendosi a questo giudice di esercitare il controllo di legittimità secondo il paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 5, 30/04/2020, n. 8425; sulla compatibilità tra i requisiti previsti dall'art. 366 cod. proc. civ. e il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, v.

Cass., Sez.

L, 03/01/2020, n. 27).

2. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 cod. civ. e 20 del d.lgs. 20/03/2000 n. 74, nella parte in cui i giudici di appello, nell'avallare la decisione della CTP, hanno attribuito efficacia decisiva, nel processo tributario, alle risultanze penali di cui ai decreti di archiviazione dei procedimenti penali a carico della Mondadori.

Col secondo deduce, in relazione al n. 4 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., l'error in procedendo là dove è stato attribuito valore probatorio alla relazione tecnica di parte redatta dal prof.

Pozza e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] che, invece, tale valore non aveva riducendosi ad "una mera analisi documentale contabile" inidonea a confutare le ragioni della pretesa erariale.

Col terzo, sempre in relazione al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt. 2700 e 2729 cod. civ., per non aver i secondi giudici apprezzato, quali prove, le risultanze del p.v.c. riguardanti le anomalie del sistema di trasporto delle merci dalla società fiduciaria alle altre società acquirenti della merce e ciò nonostante tali risultanze abbiano valore di prova fini a querela di falso.

Col quarto, censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge (artt. 2729 e 2697 cod. civ.), per non aver considerato l'anomalia delle modalità di pagamento (anticipazione del saldo da parte della società clienti prima del ricevimento della merce) quale grave indizio atto a provare il sistema fraudolento delle operazioni commerciali intraprese dalla Società.

Col quinto, sempre in relazione al numero 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per non aver desunto dalla corrispondenza intercorsa tra Mondadori ed i suoi funzionari elementi indiziari idonei a fondare la pretesa fiscale.

3. Prima di esaminare i motivi di ricorso, appare utile ricostruire il ragionamento seguito dai secondi giudici per rigettare l'appello dell'Agenzia delle entrate.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha ritenuto insoddisfatto l'onere probatorio incombente sull'Amministrazione, anche mediante ricorso alle presunzioni semplici, per essere rimasta indimostrata la sussistenza di un ruolo fraudolento da parte della Società e, per converso, per aver la Mondadori confutato l'ipotesi fraudolenta su una serie di elementi "gravi, precisi e concordanti".

I secondi giudici, dapprima, hanno pronunciato sulle questioni preliminari sollevate dalla parte appellante, evidenziando, tra l'altro, che il "richiamo" ai decreti di archiviazione che erano stati emessi, in sede penale, nei confronti della Mondadori, non determinava la nullità della sentenza di primo grado in considerazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (il richiamo è a Cass. 10269/2005) secondo cui il risultato delle indagini penali può concorrere insieme ad altri elementi indiziari a formare il quadro probatorio che determina il convincimento del giudice.

Nel prosieguo della motivazione, pur condividendo in pieno la ricostruzione del quadro indiziario delineato dai primi giudici, la CTR compie uno specifico esame degli elementi indiziari offerti dalle parti; in particolare, quanto alla perizia redatta dal Prof.

Bozza e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], a difesa della Mondadori, pur evidenziando la mancata produzione da parte della Società delle certificazioni delle società di revisione, ha ritenuto che tale perizia offriva una ricostruzione dei fatti di causa attendibile e collimante con gli ulteriori e gravi indizi offerti dalla Società a confutazione dell'impianto di cui agli avvisi di accertamento.

Quanto alle risultanze del processo verbale di constatazione sulla "mancanza del trasporto della merce nello stato estero", ha ritenuto l'irrilevanza delle stesse perché non suffragate da ulteriori elementi di riscontro da parte dell'Ufficio («ad esempio, se i predetti trasportatori abbiano rilasciato dichiarazioni in tal senso, se non vi sia corrispondenza tra prestazione effettuata e annotazione nella contabilità dei trasportatori etc.» v. sentenza pag. 5).

Ha ritenuto che non era ipotizzabile l'anomalia dei pagamenti per la testimonianza di un dipendente della Mondadori, che aveva dichiarato che «gli ordini di bonifico pervenivano sempre dal cliente, ed alcune volte dalla ADR, mai dalla Creditgest» - quest'ultima indicata dall'Agenzia delle entrate quale società fiduciaria cui i clienti esteri affidavano i bonifici di pagamento (v. sentenza pag. 5) - e che le «disposizioni interne alla società imponevano l'invio della merce solo previo verifica dell'effettivo accredito dell'importo d'ordine effettuato, circostanze quest'ultime confermate in sede penale» (come da pag. 7 della sentenza); sempre con riferimento alle modalità di pagamento con le clienti, la CTR ha sottolineato che, a differenza di quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate, esse realizzavano un «comportamento coerente e logico da un punto di vista commerciale» che «si configura come una prassi commerciale più che ragionevole perché mette la società venditrice al riparo dal cd. rischio di credito ed al contempo assicura una provvista costante per l'acquisto della merce ordinata» (sentenza pag. 6).

Ha evidenziato, all'uopo, la genericità delle difese dell'Amministrazione erariale, affermando che «le dichiarazioni dei terzi circa la presunta inesistenza della quantità della merce "movimentata" sono solo richiamate nell'atto di appello ma non sono state allegate al fascicolo».

Quanto al rapporto con le società fornitrici ([OSCURATO:SOCIETA].), i secondi giudici hanno evidenziato come ben può una società fornitrice occuparsi del trasporto della merce senza per questo fungere da fornitrice fittizia; così come ha ritenuto che non realizzasse un indizio grave della fittizietà dell'operazione lo scambio di corrispondenza intercorso tra i dipendenti della Mondadori (v. pag. 7 della sentenza).

3.2. Risulta, dunque, inequivocabile che la CTR ha argomentato le ragioni del rigetto dell'appello erariale sulle regole di riparto dell'onere probatorio tra le parti ritenendo che mentre la società contribuente aveva fondato le sue difese su una serie di "elementi gravi, precisi e concordanti" (quali «gli ordini di acquisto della merce, i documenti di trasporto e le relative fatture, gli estratti conto riepilogativi dei vari fornitori (doc. 5 fascicolo di primo grado)», l'Agenzia delle entrate non era riuscita a dedurre una fondata contestazione, tanto che le circostanze addotte potevano considerarsi "pacifiche e non contestate".

4. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con tutti e cinque motivi di ricorso, censura la sentenza impugnata per plurime violazioni di legge, assumendo che i secondi giudici hanno malamente ripartito l'onere della prova ed i principi che regolano il ragionamento inferenziale, non considerando probanti i gravi indizi sull'inesistenza delle operazioni forniti dall'Amministrazione e considerando, viceversa, probanti le circostanze allegate dalla Società che tale valore indiziario non potevano avere.4.1.

Il ricorso è infondato.

4.2. I cinque motivi, in quanto riguardanti connessione di censure, si esaminano congiuntamente.

5. Sull'onere probatorio gravante sulle parti, questa Corte ha affermato che «In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (v.

Sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; id., Sez. 5, 27/02/2020, n. 5339).

Tali principi sono stati ribaditi anche in caso la contestazione riguardi operazioni oggettivamente inesistenti, affermandosi, con sequenza giurisprudenziale sostanzialmente univoca (cfr., ex plurimis, Sez. 5, 05/07/2018, n. 17619; Sez. 5, 30/10/2018, n. 27554; Sez. 6-5, 10/06/2015, n. 12111) che «In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia».

E' stato chiarito, che mentre nelle ipotesi più complesse (come la c.d.

"frode carosello", caratterizzata da una catena di passaggi, con fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, nonché interposizioni strumentali di società c.d.

"filtro") l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente, in quelle più semplici (operazioni soggettivamente inesistente di tipo triangolare, come quella ricorrente nel caso in esame), detto onere può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione, trattandosi di elemento sintomatico dell'assenza di "buona fede" del contribuente, stante l'immediatezza dei rapporti (cfr., Cass., Sez. 5, 30/10/2013, n. 24426 e Sez. 5, 13/03/2013 n. 6229, richiamate da Cass. n. 25778 del 05/12/2014); ovvero che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, dell'evasione o frode posta in essere dal cedente, in quanto disponeva di elementi tali da porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto.

5.1. Non si è mancato di evidenziare che la peculiarità di tale riparto dell'onere probatorio discende dalla particolare valenza della fattura nel sistema tributario rispetto al sistema civilistico e ciò in quanto mentre civilmente la fattura rappresenta un documento di formazione unilaterale ex art. 2709 cod. civ. inidonea in linea generale (salvo l'eccezione di cui all'art. 2710 cod. civ.) a costituire di per sé prova del rapporto controverso a favore dell'emittente, nel rapporto con il fisco la fattura rappresenta a tutti gli effetti un costo dell'impresa, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il che spiega anche perché l'Amministrazione finanziaria possa avvalersi di presunzioni - che rientrano a pieno titolo nel novero delle prove utilizzabili in giudizio (art. 2697 e ss. cod. civ.) - al fine di dimostrare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, ovvero è stata posta in essere tra soggetti diversi (cfr. Cass., Sez. 1, 03/12/2014, n. 25578, non massimata).

5.2. Quanto al censurato malgoverno del materiale indiziario da parte del giudice di appello, sebbene è da ritenersi pacifico che competa alla Corte di Cassazione, nell'esercizio della funzione monofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi stabiliti dalla legge in tema di prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 cod. civ.), è pur vero che tale controllo è ammissibile solo là dove il giudice di merito cada in un errore cd. di sussunzione, ovvero quando, sebbene abbia qualificato come "gravi precisi e concordanti" gli indizi raccolti non ne deduca, poi, la prova presuntiva o, viceversa, quando ritenga sufficienti a dimostrare il fatto controverso quegli indizi cui non ha riconosciuto il carattere della gravità precisione e concordanza (cfr., Sez. 6-3, 13/02/2020, n. 3541).

In altri termini, il vizio di sussunzione riguarda la retta applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ., per cui il controllo di legittimità riguarda il se tale norma, oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete, verificate dal giudice di merito, che effettivamente risultino sussumibili alla fattispecie astratta. (cfr., Sez. 6-5, 05/05/2017, n. 1097; id., Sez.

L, 16/11/2018, n. 29635).

5.3. Va da sé che l'art. 2729 cod.civ. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità (intesa quale grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto), precisione (fatto noto [indizio] che costituisce il punto di partenza dell'inferenza) e concordanza (nell'ipotesi di un eventuale, concorso di più elementi presuntivi, il fatto ignoto deve essere, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, cfr. Sez. 6-2, 29/01/2019, n. 2482).

In altri termini, la prova inferenziale, deve essere caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, di modo che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto e dando valore probatorio al materiale indiziario (v.

Sez. 5, 07/12/2020, n. 27982).

6. Ritiene il Collegio che le ragioni addotte dalla CTR a sostegno della decisione, appaiono conformi ai principi appena esposti, non sussistendo il vizio di "sussunzione" denunciato dall'Ufficio, avendo i giudici di appello ben chiarito il criterio logico seguito per negare il valore indiziario degli elementi addotti dall'Ufficio ed affermare il valore indiziario pieno della prova contraria offerta dalla Società.

Dalla motivazione della sentenza - più sopra riportata per sintesi - risulta che i giudici di merito hanno compiuto la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. senza limitarsi, come sostiene la ricorrente amministrazione, a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, ma accertandone l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi con la quale, qualificati come "gravi precisi e concordanti" gli indizi raccolti, ne ha dedotto la prova presuntiva (v. pagine 6 e 7 come sopra riportate).

Il ragionamento che i giudici di appello hanno seguito nel considerare la genericità ed irrilevanza della prova offerta dall'Ufficio, è conforme ai criteri di valutazione delle prove presuntive considerato che, a fronte degli elementi indiziari offerti dall'Amministrazione erariale hanno, dapprima, verificato se essi «quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento» (cfr. Cass., 02/03/2017, n.5374), escludendone l'efficacia indiziaria perché non basata su una serie lineare di inferenze, apprezzabili secondo criteri di gravità, precisione e concordanza.

6.2. Anche con riguardo al valore di fede privilegiata delle risultanze del p.v.c., la CTR non si è discostata dai principi enunciati da questa Corte secondo cui il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati e che solo i fatti compiuti in presenza del pubblico ufficiale possono essere contestati con la proposizione della querela di falso, ex art. 2700 cod. civ. (cfr. Sez. 5, 21/11/2018, n. 30031; Sez. 5, 05/10/2018, n. 24461 che distingue un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore).

6.3. Nel verbale de quo non ci sono dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, anzi, ci sarebbero dichiarazioni di "terzi" che la CTR non ha potuto prendere in considerazione in quanto non allegate dall'Ufficio («L'ufficio ha infatti prodotto il solo processo verbale privo dei relativi allegati (l'allegato 10 viene indicato come documento contenente le dichiarazioni rese dai terzi) con la conseguenza che non è stato possibile verificare il contenuto di tali dichiarazioni e confrontare le stesse coi documenti in atti»).

D'altro canto anche col ricorso in cassazione l'Amministrazione si limita a riportare il contenuto delle pagg. 25 e 26 dell'atto di appello e lo stralcio di alcuni passi del verbale di constatazione, senza mai indicare i soggetti dai quali tali dichiarazioni sarebbe venute.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dell'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore delle società controricorrenti.

8. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore delle società controricorrenti che liquida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16345/2016 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempre, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 57, presso r-• lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 57, presso lo studio dell'Avv.to Zoppini. Controricorrente avverso la sentenza n. 5591/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 22/12/2015 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. Rilevato che: 1. La controversia trae origine da una verifica della Guardia di finanza, Nucleo di polizia tributaria di Milano, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e della società Finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, Fininvest), consolidante del gruppo per l'anno 2004, a seguito della quale le predette società venivano raggiunte da distinti avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta dal 2003 al 2006 (per Fininvest per gli anni d'imposta dal 2004 al 2006), con i quali l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori imposte, ai fini Irap, Ires ed Iva per operazioni commerciali inesistenti e consistenti nella fornitura, da parte di altre società ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito, per brevità, "Società" o "Mondadori") di telefonia cellulare destinata alla vendita all'ingrosso a società clienti del territorio comunitario (tra cui la società austriaca [OSCURATO:PERSONA], le società lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. e Kemer s.a., le società svizzere [OSCURATO:PERSONA] s.a.g.l. e 3M Informatique s.a.) che l'Amministrazione finanziaria inquadrava nell'ambito delle cd. frodi comunitarie ritenendo che la Società fungeva da cd. società filtro/beneficiaria, essendo consapevolmente inserita nel sistema fraudolento (cd. frode carosello) realizzato nell'ambito del commercio infra-comunitario di prodotti di telefonia cellulare.2. [OSCURATO:PERSONA] e la Fininvest impugnavano gli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito, CTP) che, riuniti i ricorsi presentati dalle due società, li accoglieva, ritenendo dimostrata l'inesistenza del sistema fraudolento ipotizzato dall'Agenzia delle entrate e quindi, annullando, nel merito, le pretese fiscali per cui è causa. 3. L'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia (di seguito, per brevità, CTR), chiedendo la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei vari indizi posti a base della pretesa fiscale (carenza di prova del trasporto all'estero; anomalia del sistema di pagamento, anticipato dalle società clienti alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale riceveva il saldo prima di spedire la merce; irrilevanza dei decreti penali di archiviazione; irrilevanza indiziaria della documentazione offerta dalla società contribuente, etc.) che provavano l'impianto della frode carosello. La CTR, con la sentenza in epigrafe, respingeva il gravame confermando l'assunto dei primi giudici. 4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza della CTR affidandosi a cinque motivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] e la Fininvest hanno resistito ciascuna con controricorso ed hanno presentato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Le società controricorrenti, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per essere stato redatto secondo la tecnica cd. "ricorso farcito/sandwich" e perché privo del necessario momento di sintesi delle questioni e dei fatti rilevanti. 1.1. Il ricorso è ammissibile; la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc.civ., a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, è soddisfatto anche là dove sia incorporata nel ricorso una copia della sentenza impugnata o altri atti del giudizio, in modo da costituirne parte integrante, sempre che, mediante la lettura del ricorso, sia consentita la conoscenza e l'intellegibilità della vicenda processuale (ex plurimis, cfr. Sez. 5, 11/03/2011, n. 5836 e Sez. U, 27/12/2019, n. 34469). Nel caso in esame, la trascrizione del testo delle decisioni di primo e di secondo grado, nonché dell' atto di appello dell'Agenzia delle entrate, è accompagnata da una compiuta ed intellegibile esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto per quali l'Amministrazione finanziaria assume il vizio di violazione di legge, così, rispettandosi i limiti contenutistici di cui all'art. 366, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., consentendosi a questo giudice di esercitare il controllo di legittimità secondo il paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (cfr., ex pluribus, Cass., Sez. 5, 30/04/2020, n. 8425; sulla compatibilità tra i requisiti previsti dall'art. 366 cod. proc. civ. e il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, v. Cass., Sez. L, 03/01/2020, n. 27). 2. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 cod. civ. e 20 del d.lgs. 20/03/2000 n. 74, nella parte in cui i giudici di appello, nell'avallare la decisione della CTP, hanno attribuito efficacia decisiva, nel processo tributario, alle risultanze penali di cui ai decreti di archiviazione dei procedimenti penali a carico della Mondadori. Col secondo deduce, in relazione al n. 4 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., l'error in procedendo là dove è stato attribuito valore probatorio alla relazione tecnica di parte redatta dal prof. Pozza e dal dott. [OSCURATO:PERSONA] che, invece, tale valore non aveva riducendosi ad "una mera analisi documentale contabile" inidonea a confutare le ragioni della pretesa erariale. Col terzo, sempre in relazione al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., deduce la violazione degli artt. 2700 e 2729 cod. civ., per non aver i secondi giudici apprezzato, quali prove, le risultanze del p.v.c. riguardanti le anomalie del sistema di trasporto delle merci dalla società fiduciaria alle altre società acquirenti della merce e ciò nonostante tali risultanze abbiano valore di prova fini a querela di falso. Col quarto, censura la sentenza impugnata per vizio di violazione di legge (artt. 2729 e 2697 cod. civ.), per non aver considerato l'anomalia delle modalità di pagamento (anticipazione del saldo da parte della società clienti prima del ricevimento della merce) quale grave indizio atto a provare il sistema fraudolento delle operazioni commerciali intraprese dalla Società. Col quinto, sempre in relazione al numero 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ., per non aver desunto dalla corrispondenza intercorsa tra Mondadori ed i suoi funzionari elementi indiziari idonei a fondare la pretesa fiscale. 3. Prima di esaminare i motivi di ricorso, appare utile ricostruire il ragionamento seguito dai secondi giudici per rigettare l'appello dell'Agenzia delle entrate. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha ritenuto insoddisfatto l'onere probatorio incombente sull'Amministrazione, anche mediante ricorso alle presunzioni semplici, per essere rimasta indimostrata la sussistenza di un ruolo fraudolento da parte della Società e, per converso, per aver la Mondadori confutato l'ipotesi fraudolenta su una serie di elementi "gravi, precisi e concordanti". I secondi giudici, dapprima, hanno pronunciato sulle questioni preliminari sollevate dalla parte appellante, evidenziando, tra l'altro, che il "richiamo" ai decreti di archiviazione che erano stati emessi, in sede penale, nei confronti della Mondadori, non determinava la nullità della sentenza di primo grado in considerazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte (il richiamo è a Cass. 10269/2005) secondo cui il risultato delle indagini penali può concorrere insieme ad altri elementi indiziari a formare il quadro probatorio che determina il convincimento del giudice. Nel prosieguo della motivazione, pur condividendo in pieno la ricostruzione del quadro indiziario delineato dai primi giudici, la CTR compie uno specifico esame degli elementi indiziari offerti dalle parti; in particolare, quanto alla perizia redatta dal Prof. Bozza e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], a difesa della Mondadori, pur evidenziando la mancata produzione da parte della Società delle certificazioni delle società di revisione, ha ritenuto che tale perizia offriva una ricostruzione dei fatti di causa attendibile e collimante con gli ulteriori e gravi indizi offerti dalla Società a confutazione dell'impianto di cui agli avvisi di accertamento. Quanto alle risultanze del processo verbale di constatazione sulla "mancanza del trasporto della merce nello stato estero", ha ritenuto l'irrilevanza delle stesse perché non suffragate da ulteriori elementi di riscontro da parte dell'Ufficio («ad esempio, se i predetti trasportatori abbiano rilasciato dichiarazioni in tal senso, se non vi sia corrispondenza tra prestazione effettuata e annotazione nella contabilità dei trasportatori etc.» v. sentenza pag. 5). Ha ritenuto che non era ipotizzabile l'anomalia dei pagamenti per la testimonianza di un dipendente della Mondadori, che aveva dichiarato che «gli ordini di bonifico pervenivano sempre dal cliente, ed alcune volte dalla ADR, mai dalla Creditgest» - quest'ultima indicata dall'Agenzia delle entrate quale società fiduciaria cui i clienti esteri affidavano i bonifici di pagamento (v. sentenza pag. 5) - e che le «disposizioni interne alla società imponevano l'invio della merce solo previo verifica dell'effettivo accredito dell'importo d'ordine effettuato, circostanze quest'ultime confermate in sede penale» (come da pag. 7 della sentenza); sempre con riferimento alle modalità di pagamento con le clienti, la CTR ha sottolineato che, a differenza di quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate, esse realizzavano un «comportamento coerente e logico da un punto di vista commerciale» che «si configura come una prassi commerciale più che ragionevole perché mette la società venditrice al riparo dal cd. rischio di credito ed al contempo assicura una provvista costante per l'acquisto della merce ordinata» (sentenza pag. 6). Ha evidenziato, all'uopo, la genericità delle difese dell'Amministrazione erariale, affermando che «le dichiarazioni dei terzi circa la presunta inesistenza della quantità della merce "movimentata" sono solo richiamate nell'atto di appello ma non sono state allegate al fascicolo». Quanto al rapporto con le società fornitrici ([OSCURATO:SOCIETA].), i secondi giudici hanno evidenziato come ben può una società fornitrice occuparsi del trasporto della merce senza per questo fungere da fornitrice fittizia; così come ha ritenuto che non realizzasse un indizio grave della fittizietà dell'operazione lo scambio di corrispondenza intercorso tra i dipendenti della Mondadori (v. pag. 7 della sentenza). 3.2. Risulta, dunque, inequivocabile che la CTR ha argomentato le ragioni del rigetto dell'appello erariale sulle regole di riparto dell'onere probatorio tra le parti ritenendo che mentre la società contribuente aveva fondato le sue difese su una serie di "elementi gravi, precisi e concordanti" (quali «gli ordini di acquisto della merce, i documenti di trasporto e le relative fatture, gli estratti conto riepilogativi dei vari fornitori (doc. 5 fascicolo di primo grado)», l'Agenzia delle entrate non era riuscita a dedurre una fondata contestazione, tanto che le circostanze addotte potevano considerarsi "pacifiche e non contestate". 4. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con tutti e cinque motivi di ricorso, censura la sentenza impugnata per plurime violazioni di legge, assumendo che i secondi giudici hanno malamente ripartito l'onere della prova ed i principi che regolano il ragionamento inferenziale, non considerando probanti i gravi indizi sull'inesistenza delle operazioni forniti dall'Amministrazione e considerando, viceversa, probanti le circostanze allegate dalla Società che tale valore indiziario non potevano avere.4.1. Il ricorso è infondato. 4.2. I cinque motivi, in quanto riguardanti connessione di censure, si esaminano congiuntamente. 5. Sull'onere probatorio gravante sulle parti, questa Corte ha affermato che «In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (v. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; id., Sez. 5, 27/02/2020, n. 5339). Tali principi sono stati ribaditi anche in caso la contestazione riguardi operazioni oggettivamente inesistenti, affermandosi, con sequenza giurisprudenziale sostanzialmente univoca (cfr., ex plurimis, Sez. 5, 05/07/2018, n. 17619; Sez. 5, 30/10/2018, n. 27554; Sez. 6-5, 10/06/2015, n. 12111) che «In tema di IVA, una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma") dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, senza che, tuttavia, tale onere possa ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia». E' stato chiarito, che mentre nelle ipotesi più complesse (come la c.d. "frode carosello", caratterizzata da una catena di passaggi, con fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, nonché interposizioni strumentali di società c.d. "filtro") l'Amministrazione deve dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente, in quelle più semplici (operazioni soggettivamente inesistente di tipo triangolare, come quella ricorrente nel caso in esame), detto onere può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione, trattandosi di elemento sintomatico dell'assenza di "buona fede" del contribuente, stante l'immediatezza dei rapporti (cfr., Cass., Sez. 5, 30/10/2013, n. 24426 e Sez. 5, 13/03/2013 n. 6229, richiamate da Cass. n. 25778 del 05/12/2014); ovvero che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'uso dell'ordinaria diligenza, dell'evasione o frode posta in essere dal cedente, in quanto disponeva di elementi tali da porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto. 5.1. Non si è mancato di evidenziare che la peculiarità di tale riparto dell'onere probatorio discende dalla particolare valenza della fattura nel sistema tributario rispetto al sistema civilistico e ciò in quanto mentre civilmente la fattura rappresenta un documento di formazione unilaterale ex art. 2709 cod. civ. inidonea in linea generale (salvo l'eccezione di cui all'art. 2710 cod. civ.) a costituire di per sé prova del rapporto controverso a favore dell'emittente, nel rapporto con il fisco la fattura rappresenta a tutti gli effetti un costo dell'impresa, ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il che spiega anche perché l'Amministrazione finanziaria possa avvalersi di presunzioni - che rientrano a pieno titolo nel novero delle prove utilizzabili in giudizio (art. 2697 e ss. cod. civ.) - al fine di dimostrare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere, ovvero è stata posta in essere tra soggetti diversi (cfr. Cass., Sez. 1, 03/12/2014, n. 25578, non massimata). 5.2. Quanto al censurato malgoverno del materiale indiziario da parte del giudice di appello, sebbene è da ritenersi pacifico che competa alla Corte di Cassazione, nell'esercizio della funzione monofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi stabiliti dalla legge in tema di prova presuntiva (artt. 2727 e 2729 cod. civ.), è pur vero che tale controllo è ammissibile solo là dove il giudice di merito cada in un errore cd. di sussunzione, ovvero quando, sebbene abbia qualificato come "gravi precisi e concordanti" gli indizi raccolti non ne deduca, poi, la prova presuntiva o, viceversa, quando ritenga sufficienti a dimostrare il fatto controverso quegli indizi cui non ha riconosciuto il carattere della gravità precisione e concordanza (cfr., Sez. 6-3, 13/02/2020, n. 3541). In altri termini, il vizio di sussunzione riguarda la retta applicazione della norma dell'art. 2729 cod. civ., per cui il controllo di legittimità riguarda il se tale norma, oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete, verificate dal giudice di merito, che effettivamente risultino sussumibili alla fattispecie astratta. (cfr., Sez. 6-5, 05/05/2017, n. 1097; id., Sez. L, 16/11/2018, n. 29635). 5.3. Va da sé che l'art. 2729 cod.civ. ammette solo le presunzioni che abbiano i connotati della gravità (intesa quale grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto che, sulla base della regola d'esperienza adottata, è possibile desumere da quello noto), precisione (fatto noto [indizio] che costituisce il punto di partenza dell'inferenza) e concordanza (nell'ipotesi di un eventuale, concorso di più elementi presuntivi, il fatto ignoto deve essere, desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, cfr. Sez. 6-2, 29/01/2019, n. 2482). In altri termini, la prova inferenziale, deve essere caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, di modo che il fatto "noto" attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto "ignorato", il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto e dando valore probatorio al materiale indiziario (v. Sez. 5, 07/12/2020, n. 27982). 6. Ritiene il Collegio che le ragioni addotte dalla CTR a sostegno della decisione, appaiono conformi ai principi appena esposti, non sussistendo il vizio di "sussunzione" denunciato dall'Ufficio, avendo i giudici di appello ben chiarito il criterio logico seguito per negare il valore indiziario degli elementi addotti dall'Ufficio ed affermare il valore indiziario pieno della prova contraria offerta dalla Società. Dalla motivazione della sentenza - più sopra riportata per sintesi - risulta che i giudici di merito hanno compiuto la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. senza limitarsi, come sostiene la ricorrente amministrazione, a negare valore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, ma accertandone l'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi con la quale, qualificati come "gravi precisi e concordanti" gli indizi raccolti, ne ha dedotto la prova presuntiva (v. pagine 6 e 7 come sopra riportate). Il ragionamento che i giudici di appello hanno seguito nel considerare la genericità ed irrilevanza della prova offerta dall'Ufficio, è conforme ai criteri di valutazione delle prove presuntive considerato che, a fronte degli elementi indiziari offerti dall'Amministrazione erariale hanno, dapprima, verificato se essi «quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento» (cfr. Cass., 02/03/2017, n.5374), escludendone l'efficacia indiziaria perché non basata su una serie lineare di inferenze, apprezzabili secondo criteri di gravità, precisione e concordanza. 6.2. Anche con riguardo al valore di fede privilegiata delle risultanze del p.v.c., la CTR non si è discostata dai principi enunciati da questa Corte secondo cui il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati e che solo i fatti compiuti in presenza del pubblico ufficiale possono essere contestati con la proposizione della querela di falso, ex art. 2700 cod. civ. (cfr. Sez. 5, 21/11/2018, n. 30031; Sez. 5, 05/10/2018, n. 24461 che distingue un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore). 6.3. Nel verbale de quo non ci sono dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, anzi, ci sarebbero dichiarazioni di "terzi" che la CTR non ha potuto prendere in considerazione in quanto non allegate dall'Ufficio («L'ufficio ha infatti prodotto il solo processo verbale privo dei relativi allegati (l'allegato 10 viene indicato come documento contenente le dichiarazioni rese dai terzi) con la conseguenza che non è stato possibile verificare il contenuto di tali dichiarazioni e confrontare le stesse coi documenti in atti»). D'altro canto anche col ricorso in cassazione l'Amministrazione si limita a riportare il contenuto delle pagg. 25 e 26 dell'atto di appello e lo stralcio di alcuni passi del verbale di constatazione, senza mai indicare i soggetti dai quali tali dichiarazioni sarebbe venute. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dell'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite in favore delle società controricorrenti. 8. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore delle società controricorrenti che liquida
Sentenza Cassazione n. 40714/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris