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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 47120/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] PIRRELLI che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di Giuseppe CANDIDO avverso l'ordinanza pronunciata in data 3 marzo 2021 con la quale è stato rigettato l'incidente d'esecuzione relativo alla richiesta di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo ovvero dell'applicazione dei provvedimenti di amnistia e indulto relativi a due sentenze ricomprese nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 404/2018 della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli in data 24 maggio 2018 (1.

Corte d'appello di Napoli in data 29 maggio 1984, irrevocabile in data 27 giugno 1984, con condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 51,55 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato commesso in data 26 dicembre 1982; pena sospesa revocata;

2. Corte d'appello di Napoli in data 5 maggio 1983, irrevocabile in data 11 maggio 1983, con condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 77,47 di multa per il reato di furto pluriaggravato continuato, commesso in data 19 maggio 1982; pena sospesa revocata).

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, per respingere l'istanza reiterata con l'opposizione, che i reati per i quali sono state pronunciate le sentenze non rientrano nel provvedimento di amnistia e indulto, perché esclusi oggettivamente dall'art. 3 d.P.R. n. 865 n. 186 e dagli artt. 1 e 4 d.P.R. n. 75 del 1990, mentre le pene irrogate non sono estinte per decorso del tempo in quanto il condannato era un recidivo reiterato, come risulta dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 22 marzo 1988, irrevocabile in data 3 marzo 1989, per il quale opera il principio di imprescrittibilità della pena ex art. 172, ultimo comma, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] CANDIDO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione della pena per decorso del termine, alla mancata applicazione dei provvedimenti di indulto del 1986 e del 1990, dovendosi tenere conto, quanto alla decorrenza del termine di estinzione, dal momento in cui il beneficio è divenuto revocabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

Il provvedimento, che ha rigettato l'opposizione presentata dal condannato avverso il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di estinzione delle pene inflitte con le sopra richiamate sentenze (sentenza di cui al n. 1 e n. 2 del certificato penale), è caratterizzato dalla confusione tra i presupposti per la applicazione della amnistia impropria, secondo i decreti del Presidente della Repubblica n. 865 del 1986 e n. 75 del 1990, e quelli per la concessione dell'indulto; presupposti del tutto diversi, sicché risulta scarsamente comprensibile il percorso motivazionale seguito dal giudice dell'esecuzione che, invece, li accomuna.

2.1. D'altra parte, il giudice dell'esecuzione non ha neppure considerato che con propria precedente ordinanza pronunciata il 3 febbraio 2021 era stata riconosciuta la continuazione tra le sentenze dianzi citate, sicché doveva essere esaminata tale pronuncia onde verificare quale fosse in concreto la pena rideterminata e le eventuali statuizioni relative alla concessione della sospensione condizionale, secondo quanto previsto dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Nondimeno, il provvedimento risulta privo di motivazione con riguardo alla applicabilità dei provvedimenti indulgenziali.

L'indulto ex DPR n. 865 del 1986 risulta essere stato applicato per l'intero in relazione alla sentenza di cui al n. 4 del certificato penale, ma di ciò non si fa menzione nel provvedimento che risulta perciò illogico.

Non è esaminata, del resto, l'applicabilità dell'indulto del 1990 per il quale si fa erroneamente riferimento alle condizioni che riguardano l'amnistia concessa con il medesimo decreto.

3.1. In ogni caso, il provvedimento è del tutto privo dei necessari approfondimenti circa la revocabilità dei provvedimenti indulgenziali eventualmente concessi a causa di successive condanne (la sentenza di cui al n. 5 del certificato penale sembrerebbe costituire causa di revoca del beneficio dell'indulto concesso con la sentenza n. 4) e alla conseguente impossibilità di applicarli alle sentenze oggetto del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale.

Si è, infatti, da tempo chiarito che «in presenza di una già operante e riconoscibile causa di revoca dell'indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio atteso che, altrimenti, il medesimo, una volta applicato, o dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale, o non sarebbe più revocabile, con evidente violazione della legge che, quando ne sussistano le condizioni, prevede invece la revoca come obbligatoria» (Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Calì, Rv. 223850).

4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito provveda ad esaminare l'opposizione presentata dal condannato, colmando i vuoti motivazionali sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] PIRRELLI che ha concluso per l'inammissibilità; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di Giuseppe CANDIDO avverso l'ordinanza pronunciata in data 3 marzo 2021 con la quale è stato rigettato l'incidente d'esecuzione relativo alla richiesta di declaratoria di estinzione della pena per decorso del tempo ovvero dell'applicazione dei provvedimenti di amnistia e indulto relativi a due sentenze ricomprese nel provvedimento di determinazione di pene concorrenti n. 404/2018 della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli in data 24 maggio 2018 (1. Corte d'appello di Napoli in data 29 maggio 1984, irrevocabile in data 27 giugno 1984, con condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 51,55 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato commesso in data 26 dicembre 1982; pena sospesa revocata; 2. Corte d'appello di Napoli in data 5 maggio 1983, irrevocabile in data 11 maggio 1983, con condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 77,47 di multa per il reato di furto pluriaggravato continuato, commesso in data 19 maggio 1982; pena sospesa revocata). 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, per respingere l'istanza reiterata con l'opposizione, che i reati per i quali sono state pronunciate le sentenze non rientrano nel provvedimento di amnistia e indulto, perché esclusi oggettivamente dall'art. 3 d.P.R. n. 865 n. 186 e dagli artt. 1 e 4 d.P.R. n. 75 del 1990, mentre le pene irrogate non sono estinte per decorso del tempo in quanto il condannato era un recidivo reiterato, come risulta dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 22 marzo 1988, irrevocabile in data 3 marzo 1989, per il quale opera il principio di imprescrittibilità della pena ex art. 172, ultimo comma, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] CANDIDO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata declaratoria di estinzione della pena per decorso del termine, alla mancata applicazione dei provvedimenti di indulto del 1986 e del 1990, dovendosi tenere conto, quanto alla decorrenza del termine di estinzione, dal momento in cui il beneficio è divenuto revocabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Il provvedimento, che ha rigettato l'opposizione presentata dal condannato avverso il provvedimento che aveva rigettato la richiesta di estinzione delle pene inflitte con le sopra richiamate sentenze (sentenza di cui al n. 1 e n. 2 del certificato penale), è caratterizzato dalla confusione tra i presupposti per la applicazione della amnistia impropria, secondo i decreti del Presidente della Repubblica n. 865 del 1986 e n. 75 del 1990, e quelli per la concessione dell'indulto; presupposti del tutto diversi, sicché risulta scarsamente comprensibile il percorso motivazionale seguito dal giudice dell'esecuzione che, invece, li accomuna. 2.1. D'altra parte, il giudice dell'esecuzione non ha neppure considerato che con propria precedente ordinanza pronunciata il 3 febbraio 2021 era stata riconosciuta la continuazione tra le sentenze dianzi citate, sicché doveva essere esaminata tale pronuncia onde verificare quale fosse in concreto la pena rideterminata e le eventuali statuizioni relative alla concessione della sospensione condizionale, secondo quanto previsto dall'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. 3. Nondimeno, il provvedimento risulta privo di motivazione con riguardo alla applicabilità dei provvedimenti indulgenziali. L'indulto ex DPR n. 865 del 1986 risulta essere stato applicato per l'intero in relazione alla sentenza di cui al n. 4 del certificato penale, ma di ciò non si fa menzione nel provvedimento che risulta perciò illogico. Non è esaminata, del resto, l'applicabilità dell'indulto del 1990 per il quale si fa erroneamente riferimento alle condizioni che riguardano l'amnistia concessa con il medesimo decreto. 3.1. In ogni caso, il provvedimento è del tutto privo dei necessari approfondimenti circa la revocabilità dei provvedimenti indulgenziali eventualmente concessi a causa di successive condanne (la sentenza di cui al n. 5 del certificato penale sembrerebbe costituire causa di revoca del beneficio dell'indulto concesso con la sentenza n. 4) e alla conseguente impossibilità di applicarli alle sentenze oggetto del provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale. Si è, infatti, da tempo chiarito che «in presenza di una già operante e riconoscibile causa di revoca dell'indulto, è legittima e doverosa la mancata applicazione del beneficio atteso che, altrimenti, il medesimo, una volta applicato, o dovrebbe essere subito dopo revocato, con inutile dispendio di attività giurisdizionale, o non sarebbe più revocabile, con evidente violazione della legge che, quando ne sussistano le condizioni, prevede invece la revoca come obbligatoria» (Sez. 1, n. 19752 del 28/03/2003, Calì, Rv. 223850). 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione che, nella piena autonomia delle proprie valutazioni di merito provveda ad esaminare l'opposizione presentata dal condannato, colmando i vuoti motivazionali sopra evidenziati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla
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