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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17375/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c-ta, c)MIA 0'1, d'o 5-tnG'1' pr\ prr, rh A- -e, ‘„t \n 040. l'udito iiet1rej [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 27 luglio 2022 della Corte di appello di Lecce con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari anche con strumentazione elettronica di controllo.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Matteo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 274 cod. proc. pen., posto che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato l'affievolirsi delle esigenze cautelari conseguente al periodo sofferto nell'esecuzione della misura, pari ad anni due e mesi otto a fronte di una condanna ad anni sette e mesi sei di reclusione.

Inoltre, nel corso dell'esecuzione della misura l'indagato aveva tenuto una condotta irreprensibile, e anche tale elemento avrebbe dovuto essere preso in considerazione.

Secondo la difesa avrebbe anche dovuto tenersi conto del fatto che tali presupposti avrebbero reso il ricorrente meritevole del beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 656 comma 4 quater codice di procedura penale.

In conseguenza di ciò, sarebbe stata necessaria una motivazione in ordine ai caratteri di concretezza e attualità della misura.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al fatto che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la possibilità che il ricorrente possa tornare a delinquere nell'ipotesi di applicazione di misura meno afflittiva posto che, in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, insussistenti nel caso di specie, gli arresti donniciliari con particolari modalità di controllo avrebbero dovuto rappresentare la regola, sul punto richiamandosi alla pronuncia 20769/2016 di questa Corte.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Deve premettersi che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o modifica di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari.

Ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, Sent. n. 18130 del 13/04/2016 Rv. 266676 - 01; conf. sent. n. 1134 del 1995 Rv. 201863 - 01, sent. n. 961 del 1996 Rv. 204696 - 01, sent. n. 43112 del 2015 Rv. 265569 - 01).

3. Nel caso di specie, nessun elemento sopravvenuto rilevante risulta essere stato menzionato né in sede di appello cautelare né in sede di ricorso davanti a questa Corte.

4. Infatti, quanto ai profili attinenti al tempo trascorso nell'esecuzione della misura, va rilevato come - per consolidata giurisprudenza - il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016 Rv. 268567 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016 Rv. 265949 - 01), con la conseguenza che, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari.

Deve al proposito rilevarsi che tale profilo risulta essere già stato preso in considerazione dal legislatore nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia e che, quindi, in tale contesto esaurisce la propria rilevanza (Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018 Rv. 273139 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 45213 del 08/11/2007 Rv. 238518 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 39531 del 17/10/2006 Rv. 235391 - 01).

A prescindere da ogni ulteriore considerazione, anche il richiamo al disposto dell'articolo 656 comma 4 bis codice di procedura penale risulta inconferente, posto che il ricorrente risulta avere riportato condanna per rapina aggravata, che rientra nel novero dei reati previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario al comma 1 ter.

5. La mancanza di elementi nuovi effettivamente valutabili rispetto alla originaria applicazione della misura determina anche l'assorbimento delle considerazioni contenute nel secondo motivo di ricorso.

6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] c-ta, c)MIA 0'1, d'o 5-tnG'1' pr\ prr, rh A- -e, ‘„t \n 040. l'udito iiet1rej [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'appello cautelare personale, ha confermato l'ordinanza 27 luglio 2022 della Corte di appello di Lecce con cui era stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari anche con strumentazione elettronica di controllo. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA] Matteo con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'articolo 274 cod. proc. pen., posto che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato l'affievolirsi delle esigenze cautelari conseguente al periodo sofferto nell'esecuzione della misura, pari ad anni due e mesi otto a fronte di una condanna ad anni sette e mesi sei di reclusione. Inoltre, nel corso dell'esecuzione della misura l'indagato aveva tenuto una condotta irreprensibile, e anche tale elemento avrebbe dovuto essere preso in considerazione. Secondo la difesa avrebbe anche dovuto tenersi conto del fatto che tali presupposti avrebbero reso il ricorrente meritevole del beneficio della liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 656 comma 4 quater codice di procedura penale. In conseguenza di ciò, sarebbe stata necessaria una motivazione in ordine ai caratteri di concretezza e attualità della misura. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al fatto che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la possibilità che il ricorrente possa tornare a delinquere nell'ipotesi di applicazione di misura meno afflittiva posto che, in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, insussistenti nel caso di specie, gli arresti donniciliari con particolari modalità di controllo avrebbero dovuto rappresentare la regola, sul punto richiamandosi alla pronuncia 20769/2016 di questa Corte. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Deve premettersi che, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o modifica di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari. Ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, Sent. n. 18130 del 13/04/2016 Rv. 266676 - 01; conf. sent. n. 1134 del 1995 Rv. 201863 - 01, sent. n. 961 del 1996 Rv. 204696 - 01, sent. n. 43112 del 2015 Rv. 265569 - 01). 3. Nel caso di specie, nessun elemento sopravvenuto rilevante risulta essere stato menzionato né in sede di appello cautelare né in sede di ricorso davanti a questa Corte. 4. Infatti, quanto ai profili attinenti al tempo trascorso nell'esecuzione della misura, va rilevato come - per consolidata giurisprudenza - il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 2, Sentenza n. 46368 del 14/09/2016 Rv. 268567 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016 Rv. 265949 - 01), con la conseguenza che, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari. Deve al proposito rilevarsi che tale profilo risulta essere già stato preso in considerazione dal legislatore nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia e che, quindi, in tale contesto esaurisce la propria rilevanza (Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018 Rv. 273139 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 45213 del 08/11/2007 Rv. 238518 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 39531 del 17/10/2006 Rv. 235391 - 01). A prescindere da ogni ulteriore considerazione, anche il richiamo al disposto dell'articolo 656 comma 4 bis codice di procedura penale risulta inconferente, posto che il ricorrente risulta avere riportato condanna per rapina aggravata, che rientra nel novero dei reati previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario al comma 1 ter. 5. La mancanza di elementi nuovi effettivamente valutabili rispetto alla originaria applicazione della misura determina anche l'assorbimento delle considerazioni contenute nel secondo motivo di ricorso. 6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso
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