CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 7/09/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per la ricettazione di un motoveicolo. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la prova che la Corte di appello aveva assunto quale certa e incontrovertibile trovava il proprio fondamento in considerazione personali del tutto ipotetiche e che la motivazione della sentenza appariva del tutto carente e superficiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti l'unico motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, con considerazione( che potrebbero essere riferite a qualsiasi reato ed a qualsiasi imputato (infatti mai nominati nel ricorso) senza indicare precise carenze o ovvero illogicità della motivazione di questa, e quindi senza alcun confronto con la sentenza impugnata, che ha esposto in maniera precisa le argomentazioni relative alla responsabilità dell'imputato ed alla assoluta inattendibilità delle sue dichiarazioni relative al fatto che egli sarebbe stato un mero trasportato del motoveicolo oggetto di furto. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] redo Mano,viano • Lr'-‘1,r• DE