CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza 27.10.22 con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, perché colpevole dei reati, posti in continuazione tra loro ex art.81, di lesione personale aggravata pp. e pp. agli artt. 582, 585 comma 1 cod. pen. di cui al capo a), minaccia aggravata pp. e pp. all'art. 612 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all'art.339 di cui al capo b), porto d'armi di cui agli artt. 4 commi 1 e 3 I. 110/75 e 61 n.2 cod. pen. di cui al capo c). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esistenza della scriminante della legittima difesa di cui all'art.52 cod. pen, alla fattispecie di cui all'art.4 1.110/1975 ed alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62 n.2 cod. pen è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. pag. 3). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta contraddittorietà in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena non determinata in prossimità del minimo edittale, non è deducibile in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nei motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Inoltre, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d