CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso sia inammissibile in quanto la deduzione sulla illegittimità dell'ordinanza per mancata acquisizione di una relazione dei servizi sociali è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un'istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l'obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l'inidoneità della misura richiesta. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l'omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale" (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, Luperti, Rv. 279581 - 01; conforme Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdallah, Rv. 261292 - 01; nella giurisprudenza più recente, v. Sez. 1, n. 41396 del 14/10/2025, B., n.m.; Sez. 7, n. 39685 del 20/11/2025, Montarini, n.m.; Sez. 7, n. 34351 del 27/09/2025, Centorame, n.m.); ne consegue che non è viziata l'ordinanza che ha ritenuto, alla luce degli elementi a disposizione, quali i precedenti penali, i procedimenti pendenti, anche per reati diversi da quelli contro il patrimonio, la frequentazione con soggetti pregiudicati, la mancanza cronica di attività lavorativa (la ricorrente è nata nel 1999), che vi fossero ragioni sufficienti per rigettare l'istanza, senza necessità di ulteriori dati personologici, quali l'acquisizione di una relazione dei servizi sociali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine [OSCURATO:PERSONA] R 2026 2