Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11891/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05X7XPA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale (quasi sei mesi di distanza tra il primo ed il secondo reato, nove mesi tra il secondo ed il terzo) è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di tale indicatore, non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del precedente reato il successivo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali", mentre la deduzione del ricorrente che tutti e tre i reati di spaccio siano stati commessi nella medesima area geografica, costituita da un quadrilatero di vie poste in un quartiere di Roma, nulla dice circa l'esistenza di una volizione unitaria tra essi ed è indice, al contrario, di abitualità criminosa, in quanto da essa, e dai documenti allegati al ricorso tra cui il verbale di arresto del 23 ottobre 2023 (da cui emerge che il soggetto era stato controllato pochi giorni prima nel medesimo luogo con indosso una consistente quantità di denaro e che nello stesso giorno dell'arresto era stato trovato in possesso di 655 euro in contanti), si desume che il soggetto avesse in quei luoghi la sua piazza di spaccio, attività che esercitava in modo abituale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05X7XPA) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale (quasi sei mesi di distanza tra il primo ed il secondo reato, nove mesi tra il secondo ed il terzo) è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di tale indicatore, non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del precedente reato il successivo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali", mentre la deduzione del ricorrente che tutti e tre i reati di spaccio siano stati commessi nella medesima area geografica, costituita da un quadrilatero di vie poste in un quartiere di Roma, nulla dice circa l'esistenza di una volizione unitaria tra essi ed è indice, al contrario, di abitualità criminosa, in quanto da essa, e dai documenti allegati al ricorso tra cui il verbale di arresto del 23 ottobre 2023 (da cui emerge che il soggetto era stato controllato pochi giorni prima nel medesimo luogo con indosso una consistente quantità di denaro e che nello stesso giorno dell'arresto era stato trovato in possesso di 655 euro in contanti), si desume che il soggetto avesse in quei luoghi la sua piazza di spaccio, attività che esercitava in modo abituale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris