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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 50718/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 9 febbraio 2023, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Vicenza, in data 14 aprile 2021, irrevocabile il 12 maggio 2021, per il reato di bancarotta fraudolenta; b) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, in data 6 maggio 2021, di condanna per reati tributari.

A ragione il decidente ha posto l'accento sulla distanza temporale tra i reati tributari e quello di bancarotta fraudolenta (di circa due anni), sull'impiego di separate e distinte società nonché sulla difficoltà di ricondurre una bancarotta di tipo anche documentale nell'ambito di un medesimo disegno criminoso con i reati tributari.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, eccependo violazione ed errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.

Invero, la condotta criminosa si è dipanata in un arco temporale che va dal 2008 al 2012; in particolare, la data dell'ultima consumazione della condotta criminosa relativa ai reati tributari è il 23 luglio 2012, mentre i primi fatti di distrazione risalgono al 31 dicembre 2013; ne consegue che l'arco temporale che separa gli illeciti si riduce a meno di un anno e mezzo.

Inoltre, il decidente ha omesso di considerare che gli atti di distrazione contestati alla società fallita [OSCURATO:SOCIETA]. sono tutti collegati alle società di cui ai reati tributari giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Venezia.

Infatti, l'unitarietà del disegno criminoso va individuata nella ideazione ed esecuzione da parte del condannato del programma di aprire e chiudere diverse società a lui riconducibili al fine di porre in essere reati fiscali.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata.2.

Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Ciò premesso, va osservato che il giudice dell'esecuzione ha ragionevolmente ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che gli illeciti fossero frutto di un previo e unitario disegno criminoso, alla luce di dati, insuscettibili di essere rivisitati in questa sede, quali la distanza temporale tra i reati tributari e quello di bancarotta fraudolenta, nonché l'impiego di separate e distinte società tramite le quali sono stati commessi gli illeciti penali.

4. Le censure sollevate dal ricorrente non sono idonee a destituire di legittimità il provvedimento impugnato, in quanto si limitano a sollecitare una valutazione alternativa degli elementi fondanti; peraltro, il ricorrente sembra confondere l'unicità del movente con il vincolo della continuazione.

La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria.

4. L'impugnazione va, pertanto, rigettata.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 9 febbraio 2023, la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: a) sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Vicenza, in data 14 aprile 2021, irrevocabile il 12 maggio 2021, per il reato di bancarotta fraudolenta; b) sentenza emessa dalla Corte d'appello di Venezia, in data 6 maggio 2021, di condanna per reati tributari. A ragione il decidente ha posto l'accento sulla distanza temporale tra i reati tributari e quello di bancarotta fraudolenta (di circa due anni), sull'impiego di separate e distinte società nonché sulla difficoltà di ricondurre una bancarotta di tipo anche documentale nell'ambito di un medesimo disegno criminoso con i reati tributari. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore di fiducia, eccependo violazione ed errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Invero, la condotta criminosa si è dipanata in un arco temporale che va dal 2008 al 2012; in particolare, la data dell'ultima consumazione della condotta criminosa relativa ai reati tributari è il 23 luglio 2012, mentre i primi fatti di distrazione risalgono al 31 dicembre 2013; ne consegue che l'arco temporale che separa gli illeciti si riduce a meno di un anno e mezzo. Inoltre, il decidente ha omesso di considerare che gli atti di distrazione contestati alla società fallita [OSCURATO:SOCIETA]. sono tutti collegati alle società di cui ai reati tributari giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Infatti, l'unitarietà del disegno criminoso va individuata nella ideazione ed esecuzione da parte del condannato del programma di aprire e chiudere diverse società a lui riconducibili al fine di porre in essere reati fiscali. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione non appare fondata e va, quindi, rigettata.2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 - dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413) La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Ciò premesso, va osservato che il giudice dell'esecuzione ha ragionevolmente ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere che gli illeciti fossero frutto di un previo e unitario disegno criminoso, alla luce di dati, insuscettibili di essere rivisitati in questa sede, quali la distanza temporale tra i reati tributari e quello di bancarotta fraudolenta, nonché l'impiego di separate e distinte società tramite le quali sono stati commessi gli illeciti penali. 4. Le censure sollevate dal ricorrente non sono idonee a destituire di legittimità il provvedimento impugnato, in quanto si limitano a sollecitare una valutazione alternativa degli elementi fondanti; peraltro, il ricorrente sembra confondere l'unicità del movente con il vincolo della continuazione. La ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nella deliberazione di un programma di massima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294): in sostanza le finalità comuni dei reati non sono sufficienti ad affermare il nesso della continuazione in mancanza di una deliberazione unitaria. 4. L'impugnazione va, pertanto, rigettata. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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