CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 033QS9G) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA])alle art a o aN udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 497-bis e 495 cod. pen. (meglio descritti nell'imputazione in capo alla sentenza), anche aggravati dalla recidiva, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt.129 e 444 cod. proc. pen.; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che, in ogni caso, questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, RG. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ‘ANA4A4 1%,,,AAA.Lutmi,Aw, DEPOSITA