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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2019

Cassazione n. 20982/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6990/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA],N. 27, presso lo studio dell’avvoc ato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2589/2018depositata l’ 11/02/2019 R.G.N. 4791/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale erastata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico subordinato, per il periodo dal 7 settembre 2012 al 20 aprile 2013, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nonché [OSCURATO:PERSONA] - , con condanna di questi ultimi, in solido, al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di € 2.143,05, oltre accessori di legge e conseguente regolarizzazione contributiva; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a dieci motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inammissibilità del ricorso ed inammissibilità per omessanotifica - si duole che il giudice del gravame - nell’affermare che «è ben vero che il Tribunale si è limitato a ritenere superate le eccezioni preliminari senza esplicitarne le ragioni con particolare riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notificazione dell’atto al convenuto presso la propria residenza»e poi che « la censura resta priva di giuridico rilievo » - non abbia considerato che la notifica era stata effettuata in luoghi ove esso ricorrente non era residente, né esercitava la propria attività professionale; e, a tal riguardo, spiega querela di falso sulla relata di notifica del ricorso; con il secondo motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inammissibilità del ricorso, difetto di legittimazione passiva - lamenta che il predetto giudice abbia errato nel riten ere che il Tribunale non avesseomesso di delibare sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di esso ricorrente; con il terzo motivo - denunciando violazione dell’art. 414 c.p.c., inammissibilità enullità del ricorso - si duole che la Corte te rritoriale non abbia rilevato la genericità del ricorso introduttivo della lite, mancante degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda; con il quarto motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inammissibilità del ricorso, nullità sotto ulteriore e diverso profilo - lamenta che la predetta Corte abbia omesso di considerare che la denunziata nullità del ricorso opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell’ipotesi di costituzione del convenuto; con il quinto motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inammissibilità del ricorso, omessaallegazione del c.c.n.l. - si duole che il giudice di appello non si sia pronunciato sul quinto motivo dell’atto di gravame, omettendo di considerare che la parte appellata non aveva provveduto all’allegazione al ricorso introduttivo del c.c.n.l. nella versione integrale; con il sesto motivo - denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. - evidenziache grava sull’attore l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio; e, nel caso in esame, la lavoratrice aveva omesso di provare l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato; con il settimo motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -si duole che la Corte territoriale abbia, erroneamente, ritenuto non contestato l’inquadramento al livello "C super” della lavoratrice; con l’ottavo motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta che la predetta Corte abbia errato nel ritenere non contestato il calcolo analitico degli importi rivendicati, essendo per di più sfornite di prova le domande relative ai compensi a titolo di ferie non godute, di tredicesima e di t.f.r.; con il nono motivo - denunciando om essa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - si duole che il giudice del gravame, in merito alla domanda concernente i contributi previdenziali, abbia errato “allorquando afferma che l’odierno ricorrente non avrebbe in alcun modo criticato la decisione del Giudice di prime cure: invero si è dedotto che la domanda relativa ai contributi Inps e Inail è palesemente inammissibile in quanto il soggetto attivo è l’istituto assicuratore, creditore dei contributi, e soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi stessi, risultando il lavoratore privo della legittimazione a richiederli in quanto legittimato passivo è colui nei cui confronti sia attribuita la titolarità del diritto”; con il decimo motivo -denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c. - lamenta , in ordine al profilo delle spese di lite, che il predetto giudice abbia errato nel ritenere inammissibile il motivo per la sua genericità, in quanto esso ricorrente “ aveva eccepito il vizio derivante dall’omessa compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’accoglimento parziale nella misura inferiore al 50% delle domande attrici.

Infatti, a fronte di un riconoscimento della domanda nella misura del 50% delle richieste della ricorrente (soli€ 2.143,05 a fronte di € 4.026,79 richiesti), il giudice di prime cure ritiene di dover condannare i resistenti al pagamento di una somma superiore alla domanda accolta ossia nella misura abnorme di € 2.530,00”.

Ritenuto che: il ricorso è inammissibile già sol perché è privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa -ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. -, non integrata dal passo che si riporta: “Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza (all. 1) la sig.ra Corcoveanu conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire pronunciare nei loro confronti la condanna al pagamento della somma di € 4.026,79 per l’attività asseritamente svolta di collaboratrice domestica.

Si costituivano il dott. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra Eleonora de Nardis.

Istruita la causa mediante prove testimoniali e CTU grafologica, veniva fissata udienza di discussione con termine per note.

Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, accoglieva il ricorso e condannava i resistenti al pagamento delle somme asseritamente debende oltrealla refusione delle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva la Corcoveanu impugnando e contestando ogni avverso dedotto ed eccepito.

Con la sentenza gravata la Corte di Appello di Roma rigettava il ricorso condannando alla refusione delle spese di lite il dott.

Lorusso”; nel caso in esame, infatti, non sono evidenziati i presupposti di fatto e le ragioni di dirittodi supporto alle pretese od eccezioni delle parti,né, tanto meno, i passi significativi della sentenza impugnata - salvo un breve richiamo, incompleto, ad una parte d ella stessa nell’ambito del primo motivo - concernenti i profili oggetto di doglianza da parte del ricorrente(cfr., in tema, Cass. 3/11/2020, n. 24432: «Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicar e , in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultarele reciproche pretese delle parti con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le giustifican o in modo da consentireal giudice di legittimità di avere la completa cognizion e della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fontie atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, ch e i motivi, essendo deputati ad esporregli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa»; cfr., in senso analogo, Cass. 1/03/2022, n. 6611, ove è affermato che « Il ricor s o per cassazione in cui manchi completamente l ’ esposizione dei fatti di causa e del contenut o del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’ esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazion e del provvedimento censurat o , né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomiadel ricorso per cassazione»; peraltro, tutti i motivi, anche singolarmente considerati, sono inammissibili per ulterioriconcorrenti ragioni; in particolare, l’esame del primo, del secondo, del quarto, del quinto, del settimo, dell’ottavo e del nono, è precluso - quanto alla denunzia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - dall’operatività della cd.

“doppia conforme”, in difetto di dimostrazione, ad opera del ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello siano tra loro diverse (cfr., tra le altre, Cass. 6/08/2019, n. 20994); senza co ntare, quanto al primo motivo, che la querela di falso, nel giudizi o di cassazione, è proponibilelimitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovver o a documenti producibili ai sens i dell’art. 372 c.p.c., mentrenon può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenz a impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, pu ò essere fatta valere come motivodi revocazione (cfr., t ra le altre, Cass. 29/01/2019, n. 2343); inoltre, gli altri motivi menzionati, nella sostanza, o mirano (cfr. il secondo) ad un inammissibile riesame del merito della causa, o si risolvono (cfr. il settimo, l’ottavo, prima parte, ed il nono) in un omesso esame di deduzioni di cui, tuttavia, non risulta la avvenuta formulazione in sede di gravame,o, ancora, si limitano a negare (cfr. il quinto motivo) la sussistenza di una produzione documentale(i.e.: il c.c.n.l.) in contrasto co n quanto , invece , in esplicita risposta al motivo di gravame, emerge dallasentenza impugnata ; il terzo motivo è inammissibile poiché non contiene specifiche critiche alla sentenza impugnata, risolvendosi in una evidenziazione delle ragioni per cui il ricorso avrebbe dovuto considerarsi nullo (cfr., sul punto, Cass. 21/07/2020, 15517: «La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum”della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”.

L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivicon i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, q uindi, nell ’ esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui ess a è errata, da considerarsi in concretoe dalle quali non possan o prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scop o il motivo che difetti ditali requisiti»); stesso discorso vale quanto al sesto motivo, la cui inammissibilità deriva anche dal principio secondo cui «La violazione del precettodi cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anch e quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttori e , abbia ritenuto erroneamente chela parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un errone o apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimitàsolo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.»(così, tra le altre, Cass. 19/08/2020, n. 17313); identiche conclusioni valgono, ancora, quanto alla seconda parte dell’ottavo motivo, che neppure si confronta con la sentenza impugnata, ove è precisato che le somme domandate, tutte di fonte legale, sono state riconosciute sulla base della retribuzione mensile percepita dalla lavoratrice e, in aggiunta, del controvalore di vitto e alloggio; il decimo motivo è inammissibile, perché non contiene, ancora, una precisa critica alla sentenza impugnata (nella quale era stato evidenziato: «Il decimo motivo è inammissibile, ancor prima che infondato, stante la genericità.

Non risulta chiarito se l’appellante si duole della mancata compensazione in tutto o in parte delle spese di giudizio, ovvero della liquidazione di esse che ritiene effettuata “in misura abnorme” senza indicarne i corretti parametri che reputa applicabili»); le spesedel presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.

PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 1.875,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario.

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6990/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA],N. 27, presso lo studio dell’avvoc ato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2589/2018depositata l’ 11/02/2019 R.G.N. 4791/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale erastata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro domestico subordinato, per il periodo dal 7 settembre 2012 al 20 aprile 2013, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - nonché [OSCURATO:PERSONA] - , con condanna di questi ultimi, in solido, al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di € 2.143,05, oltre accessori di legge e conseguente regolarizzazione contributiva; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a dieci motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inammissibilità del ricorso ed inammissibilità per omessanotifica - si duole che il giudice del gravame - nell’affermare che «è ben vero che il Tribunale si è limitato a ritenere superate le eccezioni preliminari senza esplicitarne le ragioni con particolare riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per omessa notificazione dell’atto al convenuto presso la propria residenza»e poi che « la censura resta priva di giuridico rilievo » - non abbia considerato che la notifica era stata effettuata in luoghi ove esso ricorrente non era residente, né esercitava la propria attività professionale; e, a tal riguardo, spiega querela di falso sulla relata di notifica del ricorso; con il secondo motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inammissibilità del ricorso, difetto di legittimazione passiva - lamenta che il predetto giudice abbia errato nel riten ere che il Tribunale non avesseomesso di delibare sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva di esso ricorrente; con il terzo motivo - denunciando violazione dell’art. 414 c.p.c., inammissibilità enullità del ricorso - si duole che la Corte te rritoriale non abbia rilevato la genericità del ricorso introduttivo della lite, mancante degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda; con il quarto motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inammissibilità del ricorso, nullità sotto ulteriore e diverso profilo - lamenta che la predetta Corte abbia omesso di considerare che la denunziata nullità del ricorso opera pregiudizialmente, dovendo essere dichiarata prima di ogni valutazione di merito anche nell’ipotesi di costituzione del convenuto; con il quinto motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, inammissibilità del ricorso, omessaallegazione del c.c.n.l. - si duole che il giudice di appello non si sia pronunciato sul quinto motivo dell’atto di gravame, omettendo di considerare che la parte appellata non aveva provveduto all’allegazione al ricorso introduttivo del c.c.n.l. nella versione integrale; con il sesto motivo - denunciando violazione dell’art. 2697 c.c. - evidenziache grava sull’attore l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio; e, nel caso in esame, la lavoratrice aveva omesso di provare l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato; con il settimo motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -si duole che la Corte territoriale abbia, erroneamente, ritenuto non contestato l’inquadramento al livello "C super” della lavoratrice; con l’ottavo motivo - denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - lamenta che la predetta Corte abbia errato nel ritenere non contestato il calcolo analitico degli importi rivendicati, essendo per di più sfornite di prova le domande relative ai compensi a titolo di ferie non godute, di tredicesima e di t.f.r.; con il nono motivo - denunciando om essa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - si duole che il giudice del gravame, in merito alla domanda concernente i contributi previdenziali, abbia errato “allorquando afferma che l’odierno ricorrente non avrebbe in alcun modo criticato la decisione del Giudice di prime cure: invero si è dedotto che la domanda relativa ai contributi Inps e Inail è palesemente inammissibile in quanto il soggetto attivo è l’istituto assicuratore, creditore dei contributi, e soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi stessi, risultando il lavoratore privo della legittimazione a richiederli in quanto legittimato passivo è colui nei cui confronti sia attribuita la titolarità del diritto”; con il decimo motivo -denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c. - lamenta , in ordine al profilo delle spese di lite, che il predetto giudice abbia errato nel ritenere inammissibile il motivo per la sua genericità, in quanto esso ricorrente “ aveva eccepito il vizio derivante dall’omessa compensazione delle spese di giudizio in ragione dell’accoglimento parziale nella misura inferiore al 50% delle domande attrici. Infatti, a fronte di un riconoscimento della domanda nella misura del 50% delle richieste della ricorrente (soli€ 2.143,05 a fronte di € 4.026,79 richiesti), il giudice di prime cure ritiene di dover condannare i resistenti al pagamento di una somma superiore alla domanda accolta ossia nella misura abnorme di € 2.530,00”. Ritenuto che: il ricorso è inammissibile già sol perché è privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa -ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. -, non integrata dal passo che si riporta: “Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza (all. 1) la sig.ra Corcoveanu conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire pronunciare nei loro confronti la condanna al pagamento della somma di € 4.026,79 per l’attività asseritamente svolta di collaboratrice domestica. Si costituivano il dott. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra Eleonora de Nardis. Istruita la causa mediante prove testimoniali e CTU grafologica, veniva fissata udienza di discussione con termine per note. Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma, sezione lavoro, accoglieva il ricorso e condannava i resistenti al pagamento delle somme asseritamente debende oltrealla refusione delle spese di lite. Avverso la predetta sentenza proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva la Corcoveanu impugnando e contestando ogni avverso dedotto ed eccepito. Con la sentenza gravata la Corte di Appello di Roma rigettava il ricorso condannando alla refusione delle spese di lite il dott. Lorusso”; nel caso in esame, infatti, non sono evidenziati i presupposti di fatto e le ragioni di dirittodi supporto alle pretese od eccezioni delle parti,né, tanto meno, i passi significativi della sentenza impugnata - salvo un breve richiamo, incompleto, ad una parte d ella stessa nell’ambito del primo motivo - concernenti i profili oggetto di doglianza da parte del ricorrente(cfr., in tema, Cass. 3/11/2020, n. 24432: «Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c., il ricorso per cassazione deve indicar e , in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultarele reciproche pretese delle parti con i presupposti di fattoe le ragioni di diritto che le giustifican o in modo da consentireal giudice di legittimità di avere la completa cognizion e della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fontie atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, ch e i motivi, essendo deputati ad esporregli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa»; cfr., in senso analogo, Cass. 1/03/2022, n. 6611, ove è affermato che « Il ricor s o per cassazione in cui manchi completamente l ’ esposizione dei fatti di causa e del contenut o del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’ esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazion e del provvedimento censurat o , né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomiadel ricorso per cassazione»; peraltro, tutti i motivi, anche singolarmente considerati, sono inammissibili per ulterioriconcorrenti ragioni; in particolare, l’esame del primo, del secondo, del quarto, del quinto, del settimo, dell’ottavo e del nono, è precluso - quanto alla denunzia di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione - dall’operatività della cd. “doppia conforme”, in difetto di dimostrazione, ad opera del ricorrente, che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello siano tra loro diverse (cfr., tra le altre, Cass. 6/08/2019, n. 20994); senza co ntare, quanto al primo motivo, che la querela di falso, nel giudizi o di cassazione, è proponibilelimitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovver o a documenti producibili ai sens i dell’art. 372 c.p.c., mentrenon può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenz a impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, pu ò essere fatta valere come motivodi revocazione (cfr., t ra le altre, Cass. 29/01/2019, n. 2343); inoltre, gli altri motivi menzionati, nella sostanza, o mirano (cfr. il secondo) ad un inammissibile riesame del merito della causa, o si risolvono (cfr. il settimo, l’ottavo, prima parte, ed il nono) in un omesso esame di deduzioni di cui, tuttavia, non risulta la avvenuta formulazione in sede di gravame,o, ancora, si limitano a negare (cfr. il quinto motivo) la sussistenza di una produzione documentale(i.e.: il c.c.n.l.) in contrasto co n quanto , invece , in esplicita risposta al motivo di gravame, emerge dallasentenza impugnata ; il terzo motivo è inammissibile poiché non contiene specifiche critiche alla sentenza impugnata, risolvendosi in una evidenziazione delle ragioni per cui il ricorso avrebbe dovuto considerarsi nullo (cfr., sul punto, Cass. 21/07/2020, 15517: «La proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum”della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un “non motivo”. L’esercizio del diritto di impugnazione, infatti, può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivicon i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, q uindi, nell ’ esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui ess a è errata, da considerarsi in concretoe dalle quali non possan o prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scop o il motivo che difetti ditali requisiti»); stesso discorso vale quanto al sesto motivo, la cui inammissibilità deriva anche dal principio secondo cui «La violazione del precettodi cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anch e quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttori e , abbia ritenuto erroneamente chela parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un errone o apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimitàsolo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.»(così, tra le altre, Cass. 19/08/2020, n. 17313); identiche conclusioni valgono, ancora, quanto alla seconda parte dell’ottavo motivo, che neppure si confronta con la sentenza impugnata, ove è precisato che le somme domandate, tutte di fonte legale, sono state riconosciute sulla base della retribuzione mensile percepita dalla lavoratrice e, in aggiunta, del controvalore di vitto e alloggio; il decimo motivo è inammissibile, perché non contiene, ancora, una precisa critica alla sentenza impugnata (nella quale era stato evidenziato: «Il decimo motivo è inammissibile, ancor prima che infondato, stante la genericità. Non risulta chiarito se l’appellante si duole della mancata compensazione in tutto o in parte delle spese di giudizio, ovvero della liquidazione di esse che ritiene effettuata “in misura abnorme” senza indicarne i corretti parametri che reputa applicabili»); le spesedel presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 1.875,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del