CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 31048/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 4 ottobre 2022, confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea in data 28 febbraio 2020 e condannava [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del reato di ricettazione. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità contiene censure di puro fatto a sostegno della tesi difensiva quanto alla insussistenza del dolo di ricettazione benchè la corte di appello con le diffuse argomentazioni esposte alle pp.4-6 abbia dato spiegazione delle plurime ragioni per le quali ritenere il ricorrente responsabile della ricettazione del materiale ferroso sottratto a varie ditte in distinte occasioni temporali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Consigliere e&tns [OSCURATO:PERSONA]